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155 -

§

9. -

Dei professori.

fil.

I

professori della Scuola, ai quali fu commessa la direzione di

qualche collezione o laboratorio, debbono vegliare

il

buon andamento

di quella e di quello, e promuoverne l'ampliamento ed il lustro.

51.

I~

principio di ogni anno presenteranno al Consiglio il bilancio

preventivo della collezione o del laboratorio che venne loro affidato,

procurando che le partite non avanzino la dotazione.

II bilancio preventivo delle spese generali della Scuola verrà pre–

sentato a detto Consiglio dal direttore.

52. I direttori di qualche collezione o laboratorio potranno ricevere

per anticipazione una parte della dotazione assegnata alla collezione,

e, finita la somma anticipata, dovranno subito presentare al direttore

una triplice copia del rendimento di conto colle note

quit~te

di tutte

le spese.

Il direttore trasmetterà le ' note al Ministro dopo aver mandato una

copia di detto rendimento di conto alla biblioteca della Scuola.

53. I direttori delle collezioni o labol'atorii possono essere autoriz–

zati dal direttore a far cambii degli oggetti che giacessero duplicati

ed inutili nei magazzini con altri che mancassero alle raccolte.

Dovranno al fine dell'anno dare contezza al Consiglio dei cambi

fatti.

54. Sono pure autorizzati ad accettare doni, che ad esse collezioni

fossero fatti, informandone il direttore perchè ne ragguagli il MilJl–

stero di pubblica istruzione.

55. Potranno avere facoltà dal Ministro di commettere modelli al

modellatore della Scuola per conto d'altro Istituto.

Le, spese occorrenti saranno fatte colla dote della collezione, a cui

è

attenente il modello, e la somma riscossa verrà versata nelle casse

dello Stato, ed aggiunta nell'anno seguente al bilancio ordinario della

collezione.

56. Il segretario nell'assenza del direttore

è

specialipente incaricato

della vigilanza sulla Scuola e degli ordini opportuni a'serventi.

57. Come direttore de11a biblioteca acquisterà oltreciò i libri stimati

dal Consiglio più utili, ed i quali o non esistessero nella biblioteca

dell'Università o fossero di uso continuo nella Scuola.

Trasmetterà ogni anno al Prefetto della biblioteca dell'Università

di Torino l'elenco dE'i libri acquistati o ricevuti in dono, e si confor–

merà alle disposizioni degli articoli 51, 52, 54, 58. La biblioteca della

Scu~a

sarà aperta nelle ore stabilite dal Consiglio.

58. Il vice-direttore del laboratorio di chimica attenderà all'esecu-