

STATUTO
DEL
POLITECNICO DI TORINO
(approvato con R . Decreti
24
luglio e
5
settembre
1942
e modificato
con D.
P.
R.
4
f ebbraio
1955
n. 123)
TITOLO I
ORDINAMENTO GENERALE DIDATTICO
ART.
1.
Il Politecnico di Torino ha per fine di promuovere il progresso
delle scienze t ecniche e delle arti attinenti l'Ingegneria e l'Architet–
tura e di fornire agli st uden ti la preparazione n ecessaria per conseguire
sia la laurea in Ingegneria, sia quella in Architettura.
II Politecnico è costituito di due Facoltà: quella di Ingegneria
e quella di Architettura, e comprende inoltre una Scuola di Ingegneria
Aeronautica avente il fine speciale di dare ad ingegneri già laureati
la competenza per
il
conseguimento della laurea corrispondente.
ART.
2.
La Facoltà di Ingegneria comprende:
a)
il bi ennio di studi proped eutici ri sultante di quattro quadri–
mestri, nel quale si svolgono gli in segnamenti fondamentali prescritti
per il passaggio agli studi di applicazione.
Detto biennio è comune a tutti gli allievi Ingegneri;
b)
il triennio per gli st udi di Ingegneria, costituito di sei quadri–
mestri e suddiviso in tre Sezioni, ri sp ettivamente dedicate alle lauree
nella Ingegneria Civil e, Industriale e Mineraria;
,
c)
la Scuola di Ingegneria Aeronautica , costituita di un anno
di studi specializzati col caratter e di Scuola diretta a fini spe ciali,
indirizzata alla laurea in Ingegneria Aeronautica.
Ess,a è suddivis a in due Sezioni, ri sp ettivamente, per
(l
Costru–
zione di Aeromobili » e per
«
Costruzione di motori
l).
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