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STATUTO

DEL

POLITECNICO DI TORINO

(approvato con R . Decreti

24

luglio e

5

settembre

1942

e modificato

con D.

P.

R.

4

f ebbraio

1955

n. 123)

TITOLO I

ORDINAMENTO GENERALE DIDATTICO

ART.

1.

Il Politecnico di Torino ha per fine di promuovere il progresso

delle scienze t ecniche e delle arti attinenti l'Ingegneria e l'Architet–

tura e di fornire agli st uden ti la preparazione n ecessaria per conseguire

sia la laurea in Ingegneria, sia quella in Architettura.

II Politecnico è costituito di due Facoltà: quella di Ingegneria

e quella di Architettura, e comprende inoltre una Scuola di Ingegneria

Aeronautica avente il fine speciale di dare ad ingegneri già laureati

la competenza per

il

conseguimento della laurea corrispondente.

ART.

2.

La Facoltà di Ingegneria comprende:

a)

il bi ennio di studi proped eutici ri sultante di quattro quadri–

mestri, nel quale si svolgono gli in segnamenti fondamentali prescritti

per il passaggio agli studi di applicazione.

Detto biennio è comune a tutti gli allievi Ingegneri;

b)

il triennio per gli st udi di Ingegneria, costituito di sei quadri–

mestri e suddiviso in tre Sezioni, ri sp ettivamente dedicate alle lauree

nella Ingegneria Civil e, Industriale e Mineraria;

,

c)

la Scuola di Ingegneria Aeronautica , costituita di un anno

di studi specializzati col caratter e di Scuola diretta a fini spe ciali,

indirizzata alla laurea in Ingegneria Aeronautica.

Ess,a è suddivis a in due Sezioni, ri sp ettivamente, per

(l

Costru–

zione di Aeromobili » e per

«

Costruzione di motori

l).

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