

liero servizio deU’Ufficio del Vicariato, dell'assi
stenza nelle visite che si faranno dalli quattro
Commissari di politica nelle botteghe e sulli pub
blici mercati e generalmente di tutte quelle incom
benze, che gli saranno prescritte, ad esclusione
però delle infra specificate neH’art. 9.
4. — Nelle pubbliche funzioni c processioni
accompagneranno il Corpo di città.
5. — Avranno il libero accesso in tutti i siti in
cui sogliono liberamente passare gli onesti citta
dini.
6. — Niuno potrà essere ammesso ed arruolato
fra le Guardie civiche se non sarà munito di suffi
cienti certificati comprovanti la di lui buona voce
e fama, che non sia stato processato e non abbia
esercitato mestiere vile, o abbia servito in qualità
di soldato di giustizia, d’invigilatore, messo, com
paro, o simili, e finalmente che sia nativo di questi
regi Stati e non oltrepassi l’età d’anni 30.
Potranno bensì essere anche arruolati soldati di
ordinanza o provinciali, i quali si presentassero
volontariamente.
7. — La scelta delle Guardie civiche spetterà
al Vicario nella maniera finora praticata; dovrà
questi farle presentare al Governo di Torino
prima
di arruolarle, e ne rimetterà pure mensualmente
il ruolo allo stesso Governo.
8. — Gli Arcieri di città avranno un abito
compito di color mélange bigio e verde con fo
dera verde, bottoni di composizione bianca, e
saranno armati di una pistola alla cintola e d’un
bastone; sarà facoltativo ai medesimi di vestire
altro abito secondo le occorrenze del loro ser
vizio.
9. — Sarà obbligo agli Arcieri di città di ese
guire gli arresti, le perquisizioni, le citazioni che
verranno loro commesse, il servizio e custodia
interna delle Torri e del Martinetto, e general
mente tutte quelle incombenze, che l’Ufficio del
Vicariato stimerà di appoggiargli.
10. — Per gli Arcieri di città sceglierà il Vi
cario quei soggetti, in cui riconoscerà le qualità
proprie per compiei ne i doveri ».
Visto:
GRANERI. d’ordine di S. M.
In base al nuovo regolamento il Corpo delle
Guardie civiche venne costituito da 16 Guardie
comandate da un caporale, coadiuvato da un
REGOLAMENTO
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