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ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898

tamento, delle medesime e per ogni altra opera–

zion e a termini delle leggi e dei regolam enti.

Art. 9. - Gli oggetti" saranno ammessi nel

recinto della Esposizione dallo al SI marzo 1898,

salvo quelle varianti che ' il Comitato , si riserva

di determinare per le mer ci ' di valore e quelle

soggette a danno' restando imballate a lungo'. '

Le macchine e gli oggetti che abbisognassero

di sp eciali fondazioni o montature, dovranno

essere consegna ti prima del 15 ' gennaio 1898.

Art.

10. -

Il Comitato, mentre pr enderà tutte

le dispo sizioni necessarie alla cus todia e conser–

vazione 'degli oggetti esposti, non assume alcun a

re sponsabilità; e s' intende che gli esposi tori hanno

rinunciato in ogni caso a qu alunque pr etesa di

ri sarcimento pei danni even tuali che potessero

subire gli oggetti esposti, per la perdita di ess i

e per qualsiasi alt ra causa.

Art. 11. , - Il Com itato Esecutivo provved e

all 'assicu razione contro i danni dell' incendio dei

fabb ri cati dell'Espo sizion e di sua proprietà

j

gli

esposi tori invece dovrann o ess i stessi prov veder e

all 'a ssicurazion e dei loro pr odotti o costru zioni,

dandone contempora neamen te part ecipazione, al

Comitato, corredata dal nome della

Società

assi–

curatrice e del valore ass icurato.

Il Comita to si riserva di ottenere dalle pr in–

cipali Compagni e tariffe di favore a profitto degli

espo sit ori, di comunicarl e loro , lasciando però

pien a libert à di scelta.

Art. 12. - Nessuna opera d'arte, nessun pro–

dotto es posto nel recinto dell'Esp osizion e potrà

essere dis egn ato, copiato o riprodotto in modo

qualsiasi senza speciale autorizzazione dell' espo–

sitore, munita del visto del Comitato Esecutivo

o di chi per ess o.

Torino, Marzo 1897.

Il P residente del Comitato Esecutivo

. T . VILLA.

REGOLAMENTO

per la vendita degli ' oggetti esposti.

l. - Gli- Espositori che concorrono all 'Esposizione

Generale Italiana - 1898 - in Torino potranno,

dopo che la Giuria avrà pronunciato il suo giudizio,

vendere e ,consegnare agli acquisitori gli oggetti

esposti che loro abbiano venduto, sotto l'o sservanza

delIe seguen ti prescri zioni.

'

2. - L'Espositore che int ende valersi di tal e

facoltà deve farne richiesta al 'Comitato Esecutivo

indi cando in apposita scheda gli oggetti che si

espongono, in vendita e il prezzo ai medesimi asse–

gn ato, ed obbligandosi inoltre di pagare al Comitato

Esecut ivo una' percentuale sul prezzo di vendita in

base alla Tariffa che 'verrà, stabilita e di sottostare

a tutte le discipline che saranno dal Comitato pre–

scri tte.

3. - 11 Comitato Esecuti vo non permetterà la

espor tazione , durante l'Esposizione , delle opere

d'arte, nè di quei prodotti industriali che per il

loro peso, per le loro dimensioni, per la natura

della loro installazione non siano facilmente amo–

vibili, o il di cui trasporto possa, per le speciali

loro condizioni, recare un qualche deprezzamento

all ' Esposizione stessa,

è

ciò secondo il giudizio

inappellabile del Comitato,

4. - Gli oggett i ammessi alI 'esporta zione durante'

l'Esposizione, ad eccezione delle minuterie ed altri

oggetti di minor rilievo che possano essere imme–

diatamen te e senza alcun disturbo surrogati, non

potranno essere rimossi dal ,luogo da essi occupato

se non nelle ore nelle quali è vietato l'accesso al

pubblico nelle gallerie; e dopo che l' Ispettore di

servizio avendo autorizzato l'Espositore ad intro–

durre nella gal leriaun altro oggetto consimile da

sostituire all'oggetto che si vuole esportare, avrà

rilasciata all' Espositore medesimo una bolletta di

libera uscita.

Sulla 'bolletta ste ssa di libera usci ta l'Ispettore

di servizio farà risultare dell'avvenuta sosti tuzione

e del contemporaneo pagamento della 'percentuale

stabilita. .

'

.

5. - La classifìcaaione degli oggetti e le condi–

zioni alle quali è sottoposta la loro esportazione

saranno indicate nella lettera di permesso che il

Comitato Esecutivo rilascierà all' Espositore.

. 6. - La vendita è fatt a a prezzo fisso che deve

essere indicato per ciascun oggetto o per ciascuna

categoria di oggetti su di un cartellino esposto alIa

vista del pubblico.

Non è permesso l'uso in pubbli co nè di bilancie,

nè di misure lineari.

Gli oggetti la .di cui vendita deve essere fatta a

peso o a misur a saranno esposti in vendita già

pesati e misurati in scatole o pacchi indicanti il

pesò e la misur a garantita dalla firma dell ' Espo–

sitore.

I pacchi non 'potranno essere di peso superiore

ad un chilo gramma.

7. - L'Espositore si obbliga di tenere un registro

sul quale saranno regolarmente segnati gli oggetti

esposti, le vendite e gli incassi. Tal e Ìibro dovrà

sempre essere a disposizione del Comitato per ogui

qualunque evenienza.

La liquidazione delle percentuali sulla vendita

delle minuterie ed altri oggetti di minor valore, si

e come risultasse dalla classificazione che

verrù

fatta dal Comitato Esecutivo, sarà fatta in base alle',

risultanze di tale libro,

8. - L'Espositore che non avrà tenuto il suo

libro nel modo regolare prescritto dal Comitato, o

che avrà registrato sul medesimo indicazioni ine–

satte, o che si sarà rifiutato di presentarlo al Comi–

tato od all 'Ispettore incaricato, incorre in ammenda

non minore di lire cinquanta e sarà per ciò solo e

per quanto si riferisce alle percentuali da pagarsi

al Comitato, obbligato a sottostare al caricamento

che gli verrà dal Comitato stesso assegnato.

Ta nto l'ammenda, quanto la liquidazione in cari–

camento clelre percentuali saranno stabilite in modo

inappellabile dal Comitato.

9. - Il Comitato potrà convenire coll'Espositore

su una somma fissa

à

forfait

da pagarsi nei modi

e termini da stabilirsi dal Comitato medesimo, In

questo caso l'Espositore è dispensato dall' obbligo

del reg istro.

'

, l O. - Gli Espositori di sostanze alimentari che

intendono spacc iare i lorb prodotti per la degusta- ,

zione, potranno olLenerne la facoltà anche prima

che la Giuria abbi a pronunciato il suo giudizio e

devono farne richiesta al Comitato Esecut ivo nei'

modi più sopra indicati.

Il. - I prodotti alimentari, fra i quali si com–

prendono anche i vini, la birra ,

i

liquori, ecc.,

potranno essere venduti alla espor tazione, oppure

anche degustati sul luogo .

'

12. - La vendita per l'esportazione dalle gallerie

dell' Esposizione ha luogo, se si tratta di liquidi

chiu si in bottiglia in cassette da una a 12 bott iglie,

se si t ratta di altre sostanze in pacch ì, sca tole,

cassette, ecc., non eccede,nti il peso di un chilo–

gramma.

13. - La degu sta zione sul luogo deve farsi al

ba neo dell' Espositore, in , piedi, e a prezzo fisso

seg nato su apposito cartellino.

14. - Le sostanze

alimentai-i

che possano recare

qual che incomodo per

L'intensi tà

del loro profumo,

o per ragioni di pubblico decoro o di igiene, saranno

collocate in luogo separato e con quelle cau tele che

il 'Comitato crederà conveniente, senza che I'Espo–

sitore abbia dir itto di muoverne reclamo.

15. - 11 Comitat o Esecutivo Ila il diri tto di

re spingere dalle gallerie d'ora in ora qualunque

sostanza alimentare ritenga non .perfettamente sana,

o possa presentare il pericolo di deteriorazione, e

il suo giudizio non potrà essere impugnato.

,16. ' - Gli Espositori delle sostanze alimentari

ammes se alla degu stazion e dovrann o ri forni re gior–

nalmente i loro

b~nchi

di 'tutt a quella quant it à di

' merci che sarà stata ' esportat a, '

17. - In tutte le gallerie e in tutti i luoghi dove

si praticano le vendi te, e pitl specialmen te nella

galleria dei prodotti alime ntari, è prescritt a la più

rigorosa pulizia. - Oltre i provvedimenti che sono

in genere dati ed eseguiti per conto de't Comitato , è

obbligo degli Espositori di mantenere i loro banch i,

le

101'0

vetrine e il terreno sul quale si trovano

collocati in ordine, e con quella pulizia che risponda

alle

pi ù

severe discipline dell' igiene. Il Comitato

Esecutivo può praticare frequen ti visite per accer–

tare che queste sue pre scrizioni siano rigorosamente

adempite, sotto pena , per coloro che vi contravve–

nissero, di un'ammenda estensibile a lire cinquanta,

secondo il giudizio inappellabile del Comitato.

Colle stesse pene saranno puniti coloro che in–

gannass ero il compratore sulla natura' del prodotto

venduto, sul suo peso e misura, o che col loro con–

tegno provocas sero disordini od in qual unque modo

mancassero ai riguardi dovuti ai visit atori.

Essi potranno anche, per deliberazione del Comi–

ta to e a seconda dei casi, essere respinti dal recinto

dell'Esposizione;

,

18. - Gli Espositori di sostanze alimentar i pa ,

gheranno al Comitato Esecutivo, in compens o del–

l'area che viene loro assegnata, la somma di lire _

lO per ogn i metro quadrato di suolo o di parete

effettivamente occupata. l banchi e le vetri ne sono

a loro carico, e potranno procurarsele mediante il

pagamento di un tenue nolo.

19. -

Gli Espositori di sostanze alimentari che

intendono di vender e ed esportare gli oggetti ven–

duti, o di offrirli alla degustazione, dovranno

COI"

rispondere al Comitato un a percent uale del cinque

per cento sull'ammontare del prezzo di vendita.

Anche per gli Espositori di

sost~nze

alimÉmtari

potranno aver luogo speciali accordi per la liqui–

dazione di una somma

à

forfait.

20. - 11 Comitato Esecutivo si riserva la facoltà'

di dare, nella specialità dei casi e per ogni occor–

renza, quei provvedimenti che credesse più equi e

convenevoli. .

Il

Presidente del Comitato Esecutiv o

T. VILLA.

Comitato locale di Porto Maurizio.

Presidente onorarto,'

Il Prefetto.

Presidente:

Vassallo cav . Felice, presidente del

Comizio Agrario , Porto Maurizio.

Vice· Presidente

"

Sulliotti avv. Giorgio, presi–

dente Società scientifica, Porto Maurizio.

Segretario ,'

Gentile Carlo, farmacista, Porto

'Maurizio.

Membri,'

Beccaro comm. G. Battista, presidente

della Camo di Comm., Porto Maurizio - Maglione

Vincenzo, membro della Camo di Comm., id. -

, Corradi Leonardo, membro della Cam odi Comm. ,

id. - F iaschi cav. Celso , provveditore agli

studi, id. - Rambaldy cav. Eugenio, proprie–

,tario, id. - Bonavera cav. Tommaso, vice-pre–

sidente della Camera di Commercio, Oneglia –

Lombardi ing. Luigi, id. - Agnese ing. Giacomo,

membro della Camera di Commercio, id. –

Grasso Gregorio, industriale, id.

:..c....

Amoretti prof.

Vincenzo, industriale, id. - Bonavera avv. Giulio,

membro della Camera di Commercio, id.

Berio Paolo fu Bernardo; commerciante, id. -