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ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA - TORINO 1898
tamento, delle medesime e per ogni altra opera–
zion e a termini delle leggi e dei regolam enti.
Art. 9. - Gli oggetti" saranno ammessi nel
recinto della Esposizione dallo al SI marzo 1898,
salvo quelle varianti che ' il Comitato , si riserva
di determinare per le mer ci ' di valore e quelle
soggette a danno' restando imballate a lungo'. '
Le macchine e gli oggetti che abbisognassero
di sp eciali fondazioni o montature, dovranno
essere consegna ti prima del 15 ' gennaio 1898.
Art.
10. -
Il Comitato, mentre pr enderà tutte
le dispo sizioni necessarie alla cus todia e conser–
vazione 'degli oggetti esposti, non assume alcun a
re sponsabilità; e s' intende che gli esposi tori hanno
rinunciato in ogni caso a qu alunque pr etesa di
ri sarcimento pei danni even tuali che potessero
subire gli oggetti esposti, per la perdita di ess i
e per qualsiasi alt ra causa.
Art. 11. , - Il Com itato Esecutivo provved e
all 'assicu razione contro i danni dell' incendio dei
fabb ri cati dell'Espo sizion e di sua proprietà
j
gli
esposi tori invece dovrann o ess i stessi prov veder e
all 'a ssicurazion e dei loro pr odotti o costru zioni,
dandone contempora neamen te part ecipazione, al
Comitato, corredata dal nome della
Società
assi–
curatrice e del valore ass icurato.
Il Comita to si riserva di ottenere dalle pr in–
cipali Compagni e tariffe di favore a profitto degli
espo sit ori, di comunicarl e loro , lasciando però
pien a libert à di scelta.
Art. 12. - Nessuna opera d'arte, nessun pro–
dotto es posto nel recinto dell'Esp osizion e potrà
essere dis egn ato, copiato o riprodotto in modo
qualsiasi senza speciale autorizzazione dell' espo–
sitore, munita del visto del Comitato Esecutivo
o di chi per ess o.
Torino, Marzo 1897.
Il P residente del Comitato Esecutivo
. T . VILLA.
REGOLAMENTO
per la vendita degli ' oggetti esposti.
l. - Gli- Espositori che concorrono all 'Esposizione
Generale Italiana - 1898 - in Torino potranno,
dopo che la Giuria avrà pronunciato il suo giudizio,
vendere e ,consegnare agli acquisitori gli oggetti
esposti che loro abbiano venduto, sotto l'o sservanza
delIe seguen ti prescri zioni.
'
2. - L'Espositore che int ende valersi di tal e
facoltà deve farne richiesta al 'Comitato Esecutivo
indi cando in apposita scheda gli oggetti che si
espongono, in vendita e il prezzo ai medesimi asse–
gn ato, ed obbligandosi inoltre di pagare al Comitato
Esecut ivo una' percentuale sul prezzo di vendita in
base alla Tariffa che 'verrà, stabilita e di sottostare
a tutte le discipline che saranno dal Comitato pre–
scri tte.
3. - 11 Comitato Esecuti vo non permetterà la
espor tazione , durante l'Esposizione , delle opere
d'arte, nè di quei prodotti industriali che per il
loro peso, per le loro dimensioni, per la natura
della loro installazione non siano facilmente amo–
vibili, o il di cui trasporto possa, per le speciali
loro condizioni, recare un qualche deprezzamento
all ' Esposizione stessa,
è
ciò secondo il giudizio
inappellabile del Comitato,
4. - Gli oggett i ammessi alI 'esporta zione durante'
l'Esposizione, ad eccezione delle minuterie ed altri
oggetti di minor rilievo che possano essere imme–
diatamen te e senza alcun disturbo surrogati, non
potranno essere rimossi dal ,luogo da essi occupato
se non nelle ore nelle quali è vietato l'accesso al
pubblico nelle gallerie; e dopo che l' Ispettore di
servizio avendo autorizzato l'Espositore ad intro–
durre nella gal leriaun altro oggetto consimile da
sostituire all'oggetto che si vuole esportare, avrà
rilasciata all' Espositore medesimo una bolletta di
libera uscita.
Sulla 'bolletta ste ssa di libera usci ta l'Ispettore
di servizio farà risultare dell'avvenuta sosti tuzione
e del contemporaneo pagamento della 'percentuale
stabilita. .
'
.
5. - La classifìcaaione degli oggetti e le condi–
zioni alle quali è sottoposta la loro esportazione
saranno indicate nella lettera di permesso che il
Comitato Esecutivo rilascierà all' Espositore.
. 6. - La vendita è fatt a a prezzo fisso che deve
essere indicato per ciascun oggetto o per ciascuna
categoria di oggetti su di un cartellino esposto alIa
vista del pubblico.
Non è permesso l'uso in pubbli co nè di bilancie,
nè di misure lineari.
Gli oggetti la .di cui vendita deve essere fatta a
peso o a misur a saranno esposti in vendita già
pesati e misurati in scatole o pacchi indicanti il
pesò e la misur a garantita dalla firma dell ' Espo–
sitore.
I pacchi non 'potranno essere di peso superiore
ad un chilo gramma.
7. - L'Espositore si obbliga di tenere un registro
sul quale saranno regolarmente segnati gli oggetti
esposti, le vendite e gli incassi. Tal e Ìibro dovrà
sempre essere a disposizione del Comitato per ogui
qualunque evenienza.
La liquidazione delle percentuali sulla vendita
delle minuterie ed altri oggetti di minor valore, si
e come risultasse dalla classificazione che
verrù
fatta dal Comitato Esecutivo, sarà fatta in base alle',
risultanze di tale libro,
8. - L'Espositore che non avrà tenuto il suo
libro nel modo regolare prescritto dal Comitato, o
che avrà registrato sul medesimo indicazioni ine–
satte, o che si sarà rifiutato di presentarlo al Comi–
tato od all 'Ispettore incaricato, incorre in ammenda
non minore di lire cinquanta e sarà per ciò solo e
per quanto si riferisce alle percentuali da pagarsi
al Comitato, obbligato a sottostare al caricamento
che gli verrà dal Comitato stesso assegnato.
Ta nto l'ammenda, quanto la liquidazione in cari–
camento clelre percentuali saranno stabilite in modo
inappellabile dal Comitato.
9. - Il Comitato potrà convenire coll'Espositore
su una somma fissa
à
forfait
da pagarsi nei modi
e termini da stabilirsi dal Comitato medesimo, In
questo caso l'Espositore è dispensato dall' obbligo
del reg istro.
'
, l O. - Gli Espositori di sostanze alimentari che
intendono spacc iare i lorb prodotti per la degusta- ,
zione, potranno olLenerne la facoltà anche prima
che la Giuria abbi a pronunciato il suo giudizio e
devono farne richiesta al Comitato Esecut ivo nei'
modi più sopra indicati.
Il. - I prodotti alimentari, fra i quali si com–
prendono anche i vini, la birra ,
i
liquori, ecc.,
potranno essere venduti alla espor tazione, oppure
anche degustati sul luogo .
'
12. - La vendita per l'esportazione dalle gallerie
dell' Esposizione ha luogo, se si tratta di liquidi
chiu si in bottiglia in cassette da una a 12 bott iglie,
se si t ratta di altre sostanze in pacch ì, sca tole,
cassette, ecc., non eccede,nti il peso di un chilo–
gramma.
13. - La degu sta zione sul luogo deve farsi al
ba neo dell' Espositore, in , piedi, e a prezzo fisso
seg nato su apposito cartellino.
14. - Le sostanze
alimentai-i
che possano recare
qual che incomodo per
L'intensi tà
del loro profumo,
o per ragioni di pubblico decoro o di igiene, saranno
collocate in luogo separato e con quelle cau tele che
il 'Comitato crederà conveniente, senza che I'Espo–
sitore abbia dir itto di muoverne reclamo.
15. - 11 Comitat o Esecutivo Ila il diri tto di
re spingere dalle gallerie d'ora in ora qualunque
sostanza alimentare ritenga non .perfettamente sana,
o possa presentare il pericolo di deteriorazione, e
il suo giudizio non potrà essere impugnato.
,16. ' - Gli Espositori delle sostanze alimentari
ammes se alla degu stazion e dovrann o ri forni re gior–
nalmente i loro
b~nchi
di 'tutt a quella quant it à di
' merci che sarà stata ' esportat a, '
17. - In tutte le gallerie e in tutti i luoghi dove
si praticano le vendi te, e pitl specialmen te nella
galleria dei prodotti alime ntari, è prescritt a la più
rigorosa pulizia. - Oltre i provvedimenti che sono
in genere dati ed eseguiti per conto de't Comitato , è
obbligo degli Espositori di mantenere i loro banch i,
le
101'0
vetrine e il terreno sul quale si trovano
collocati in ordine, e con quella pulizia che risponda
alle
pi ù
severe discipline dell' igiene. Il Comitato
Esecutivo può praticare frequen ti visite per accer–
tare che queste sue pre scrizioni siano rigorosamente
adempite, sotto pena , per coloro che vi contravve–
nissero, di un'ammenda estensibile a lire cinquanta,
secondo il giudizio inappellabile del Comitato.
Colle stesse pene saranno puniti coloro che in–
gannass ero il compratore sulla natura' del prodotto
venduto, sul suo peso e misura, o che col loro con–
tegno provocas sero disordini od in qual unque modo
mancassero ai riguardi dovuti ai visit atori.
Essi potranno anche, per deliberazione del Comi–
ta to e a seconda dei casi, essere respinti dal recinto
dell'Esposizione;
,
18. - Gli Espositori di sostanze alimentar i pa ,
gheranno al Comitato Esecutivo, in compens o del–
l'area che viene loro assegnata, la somma di lire _
lO per ogn i metro quadrato di suolo o di parete
effettivamente occupata. l banchi e le vetri ne sono
a loro carico, e potranno procurarsele mediante il
pagamento di un tenue nolo.
19. -
Gli Espositori di sostanze alimentari che
intendono di vender e ed esportare gli oggetti ven–
duti, o di offrirli alla degustazione, dovranno
COI"
rispondere al Comitato un a percent uale del cinque
per cento sull'ammontare del prezzo di vendita.
Anche per gli Espositori di
sost~nze
alimÉmtari
potranno aver luogo speciali accordi per la liqui–
dazione di una somma
à
forfait.
20. - 11 Comitato Esecutivo si riserva la facoltà'
di dare, nella specialità dei casi e per ogni occor–
renza, quei provvedimenti che credesse più equi e
convenevoli. .
Il
Presidente del Comitato Esecutiv o
T. VILLA.
Comitato locale di Porto Maurizio.
Presidente onorarto,'
Il Prefetto.
Presidente:
Vassallo cav . Felice, presidente del
Comizio Agrario , Porto Maurizio.
Vice· Presidente
"
Sulliotti avv. Giorgio, presi–
dente Società scientifica, Porto Maurizio.
Segretario ,'
Gentile Carlo, farmacista, Porto
'Maurizio.
Membri,'
Beccaro comm. G. Battista, presidente
della Camo di Comm., Porto Maurizio - Maglione
Vincenzo, membro della Camo di Comm., id. -
, Corradi Leonardo, membro della Cam odi Comm. ,
id. - F iaschi cav. Celso , provveditore agli
studi, id. - Rambaldy cav. Eugenio, proprie–
,tario, id. - Bonavera cav. Tommaso, vice-pre–
sidente della Camera di Commercio, Oneglia –
Lombardi ing. Luigi, id. - Agnese ing. Giacomo,
membro della Camera di Commercio, id. –
Grasso Gregorio, industriale, id.
:..c....
Amoretti prof.
Vincenzo, industriale, id. - Bonavera avv. Giulio,
membro della Camera di Commercio, id.
Berio Paolo fu Bernardo; commerciante, id. -