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BOLLETTINO UFFICIALE

3

I PROGE1'T1

r~J& 'IL

CARTELLO DELL'ESPOSIZIONE

Il Comitato Esecutivo

ha

ricevuto in tempo utile,

da 47 diversi concorrenti, n° 50 progetti pel car–

tello d'annuncio dell'Esposizione.

Per opportuna norma degli artisti concorrenti,

si pubblicano i molli contrassegnanti i cartelli

ammessi

al

concorso:

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........

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........

~~

...............

~~'-"....,~

Commissione per i Pubblici Esercizi

La Commissione per i Pubblici Esercizi si com-

pone dei signori:

.

.RABBI cav. LORENZO,

vice-preso del Com. Esecutivo.

DU~IONTEL

cav. uff. FEDERICO

~

' .

SÙHERI ing. comm. GIOVANNI membri del Comitalo Esec,

SCARFIOTTI avv. cav. LODOVICO .

BERTOLA CARLO '

J

.

BORDINO GAUDENZIO

~

membii aggregati.

CARTELLO cav. FRANCESCO'

.

1.

Voluntas.

2.

Moto.

3.

Famea.

4.

Buono studio vince rea fortuna.

5.

Ex

motu

lumeri.

6.

Italica Virtus,

7.

Augusta Taurinorum,

8.

Edoardo Colli N°

1. '

9.

Id.

id. N°

2.

lO.

Id.

id.

No

3.

,11.

Malta.

12.

Capri.

13. '-

Katie.

u,

Bougianen.

1

il.

Hic manebimus oplime.

16.

Libertas N° 1.

17. - ..

Noui souma i fieui 'd Giandouja.

.18.

Parva favilla. .

Hl.

Le virtù del Principe si rispecchiano nei

cilladini.

20.

Arte , e lavoro.

21.

Speme.

22.

Fede.

23.

Tanc'redi. ·

24.

Floreat

pacis

nostrae

majestas.

25.

Chi ha tempo non aspetti,

26.

Ireos.

27.

Da .Torino a Roma.

28.

Dall'Alpi all'Etimo

29.

La mia idea.

30.

Biancabella.

31.

Libertas

N° 2.

32.

Liberty.

.

33.

.....

e per volontà della Nazione...

3·i.

Idea. .

?5.

Speranza.

.36.. - Labor,

37.

Salve

Cesa~e

Augusto.

38.

O Roma o Morte.

39:

Chi non spera muore.

40.

Deo Juvante..

41.

Audax et promptus,

42.

Sulla Quercia Savoja.

43.

Laboremus.

44.

Fior di Viola.

45.

Simplicitas. .

46.

Due pennellate.

47.

S. T. A.

. 48. - Per l'Ideale.

49.

Gìuseppina.

.50:

Marco Aurelio,

Il Presidente del Comitato Esecutivo

T. VILLA.

Torino, 5 gennaio 1897.

Art .

Il. -

Gli esercenti dovranno rispondere del

buon ordine nel loro ' esercizio , curando rigorosa–

mente la disciplina del personale addetto al mede–

simo, ed esigere che i fattorini addetti al servizio

degli avventori sia'no costantemente vestiti nel modo

che

.sara

preventivamente approvato dal Comitato,

e si mantengano sempre puliti e decenti.

Art. 12. - .

I

fattorini dovranno usare modi

0.01'–

tesi e rispettosi nei loro rapporti cogli avventori, ed,

in caso di lagnanza, il Comitato potrà ordinare

il

licenziamento di quelli che vi avessero dato mo–

tivo, ritirando ai medesimi il permesso d'ingresso

nel recinto.

Art.

13. -

Per controllo di buon servizio, ogni

fattorino dovr à portare in modo visibile un numero

d'ordine che potrà servire agli avventori per aesl–

. gnare 'individuo in caso di lagnanzo,

Art.

14. -

~r

ciascuna classe di concessìonit il

Comitato stabilirà spec iali condizioni di ordine,/u–

lizia e servizio, e queste dovranno costantemente

essere affisse nell'interno dell'esercizio e rese ost en–

sive a qualsiasi avventore a semplice richiesta.

Art. 15. - 11 permesso per il ·libero ingresso agli

addetti al servizio degli esercizi sarà personale,

il

verrà concesso in quel numero che sarà convenuto

col titolare dell'esercizio, e dovrà essere rinnovato

ad ogni cambiamento di individuo ritirando quello

che viene sostituito.

"Art, 16. - Gli esercenti dovranno tenere rilevato

il

Comitato dell'Esposiaionq di qualsiasi danno po–

tesse avvenire per loro fatto, per negligenza o colpa.

Art. 17. - A garanzia degli obblighi assunti

'T

esercen.te

dovrà

da.re

una cauzione o

d~os}to

in

danaro

m -

quella misura che verrà dal Comitat

stabilita in relazione colla importanza dell e Clzio.

. Art. 18. '- Gli esercenti non potranno mai per

qualsiasi motivo ingombrare anche temporaria–

mente alcun tratto di terreno oltre quello assegnato

nella loro concessione.

Art. 19. - Gli esercenti dovranno introdurre nei

loro esercizi tutto quanto possa loro occorrere in

quelle ore e per quella porta d'ingresso che saranno

dal

itato stabilite.

Art. 20. - La Commissione di vigilanza, o l'in–

caricato della medesima, potrà visitare in qualsiasi

ora i locali tutti dell'esercizio, ed oltre alla sorve–

glianza sul buon servizio avrà . anche la ispezione

sulla qualità delle cose smerciate, e ilei caso avesse

motivo di lagnanza ne

riferirà

al Comitato per le

disposizioni da prendersi. a carico dell' esercente.

Contro l'operato della detta Commissione potranno

gli esercenti ricorrere direttamente al Comitato

Esecutivo

l' •

21. - Le concessioni degli esercizi sono

assolutamente personali, ed il concessionario non

potrà mai farne cessione ad altri salvo speciale

autorizzazione del Comitato.

'

.

Art. 22. - Nel caso

I

trasgressione per parte

dell'esercente alle condizioni imposte, .il Comitato

Esecutivo avrà diritto di infliggere al medesimo .

u1te pecuniarie da L. 50 a 250 ed anche, per cause

gravi, con preavviso di tre giorni, sospendere

la

concessione ed impedire in ogni o o l'esercizio di

tale stabilimento, nonchè l'ingresso nel recinto agli

addetti al servizio, e potrà inoltre immediatamente ·

rimettere ad altri l'esercizio valendosi gratuitamente

del locale del dimesso senza che a questo spetti

compenso di sorta.

Art. 23: - Gli esercenti dovranno uniformarsi a

tutte le disposizioni vigenti relative al loro eserei'zio

indipendentem.ente dall.e prescrizioni del

C~

e sottomettersi al pagamento di tutte le 'Gsse. sia

.

.

,

gove:n~~lve ~he

municipali stabilite per gli esercizi

consimili, esistenti 'nella città.

REGOLAMENTO PER GLI ESERCIZI

da .aprirsi nel recinto dell' Esposizione

Art. l. - Nel recinto del1'Esposizione "Sarà

con–

cessa dal

flemjtat.wl3eeell~illo

l'apertura di esercizi

di ristoranti, caffè, birrerie, spacci di bibite e si–

mili, vendite di giornali, ecc.

11 numero di tali esercizi è .limitato in ciascuna

categoria a seconda del1e esigenze del servizio e

degli apprezzamenti del Comitato:

A t.

2.:-

Gli esercizi dovranno impiantarsi nei

luoghi preventivamente stabiliti dal Comitatofe se .

il Comitato esso non avrà

direttam~teproV\"e­

duto

alla costruzione degli edifizi, questi saranno

costruirsi a tutte spese dell'esercente , cui re–

stcrà

in.ognì.caso

il carico del relativo addobbo.

I

progetti e disegni rei tivi saranno presentati

.dagli esercenti al Comitato ste so per la sua appro–

vazione, e nella loro esecuzione avranno i conces–

sionari attenersi

tutte le prescriaiòni dell'Ufficio

tecnico del Comitato, nell'interesse della olidità

del1a sicurezza, della estetica.

.

,

Art. 3. - 11 padiglione della degustazione sarà

retto da apposito ' rogolamento.

. Art. 4. - ,

I

concessionari saranno tenuti a pa-

f

gare al

't

S!l;utivo una somma unica clie

compren er sia affitto per l'occupazione dei lo–

cali coperti o dell'area scoperta,

si~

la tassa di

concessione dell'esercizio per tutta la durata del–

l'Esposizione.

Per ogni esercizio il Comitato stabilirà il

mi–

nimum

di area e di contri

o ,

e la concessione

sarà aggiudicata dal

Co~itato

stes a favore di

quell'esercente che

~vrà

fatto un 'offerta d'aumento

sulla somma stabilita, e presenterà le migliori ga–

ranzie di un buon servizio

j

il tutto a giudizio inap–

pellabile del Comitato stesso. - Ogni aumento di

area susseguente all'atto di concessione dell'eser–

cizio sarà subordinato a speciali trattative col Co-

mitato. . .

.

Art. 5. - La corrisposta di cui all'articolo pre–

cedente dovrà essere pagata in tre rate' uguali :

La l

a

all'atto della concessione, la 2

a

prima del

lo aprile 1898, la

3"

prima . del lo luglio stesso

anno.

Art. 6. - Gli aspiranti dovranno presentare la

loro domanda per iscritto al Comitato entro il mese

di febbraio 1897. 11 Comitato procederà · ad una.

scelta fra i concorrenti, invitandoli a presentare

.i

pro gctti e disegni particolareggiati ed ispirandosi

.a criteri discretivi, senza possibilità di reclamo.

Art. 7. - Gli esercenti ' potranno fissare per le

consumazioni e vendita nei lorostabilimenti i prezzi

che crederanno opportuni, però la tariffa di qua–

lunque genere di consumazione dovrà essere pub–

blicata a grandi caratteri a stampa al difuori di

tutte le entrate dei loro esercizi e depositata aperta

sopra tutti i tavoli degli esercizi stessi, e ciò noi

modi che meglio verranno dal Comitato prescritti.

Tal~

tariffa rimarrà in massima invariabile come

sarà approvata dal Comitato Esecutivo, salve le

modifìcazioni suggeri

eia

I

CIrcostanze che

pure dovranno ottenere la sanzione del Comitato

stesso.

Art. 8. - Tutti gli ese rcent i dovranno limitare

il loro smercio ai generi rela tivi al loro esercizio

il cui elenco dovrà essere presentato per

l'appro~

vazione al Comitato.

.

Art. 9. - Una speciale Commissione di serve–

g~ianza

nominata dal Comitato decid-;:nnappella–

. bilmente su tutte le differenze che possano insorgers

fra esercente ed avventore.

.

Art. '10•.- Gli esercizi dovranno rimanere aperti'

nelle ore diurne stabilite per la visita delle gallerie

~ell'~s~osizion~,

e' nelle ore serali per tutto il témpo

in CUI Il pubblico sarà ammesso 'nel recinto ad

eccezione di quelli esercizi per i quali siano

state

stabilite speciali disposizioni.