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·2

dei medesimi, asportazione, magazzinaggio

delle casse od attrezzi, come pUl'e per la

provvista dei tavo li, vetrine. (che

il

Comi–

tato procurerà a nolo agli espositori che

ne faranno ri chiesta), gr adina te, ecc., de–

corate convenientemen te, e per

il

colloca–

mento "degli' oggelti nei locali dell'Esposi–

zione, pro vvedendo il Comitato soltanto

allo allestimento dell' edi ficio occorrente.

L'Espositore dovr à pure pagare un

dir-itto

d'iscrizione e una tassa di occupazione in

con for~ità

della tariffa a nnessa al presente

Rego lamen to. Il Comitato comuni cherà l'e–

sito delle trattative in tese ad ottenere delle

facilitazioni sui traspor ti per ferr-ovia e per

acqua, e pel dazio ,sonsUlno.

Polizza e norme per le spedizioni.

Art. 22. - Gli Espositori dov r anno tras–

mettere , contempor aneament e agli ogge tti,

la polizza di spedizione (Mod.

C),

r edatta .in

q

uattro

esemplari,

A

l' t.

.23.

~

Tutti gli oggetti dovranno

e sser e r esi franchi d'ogni spesa al locale

dell'Esposizione con preavvi so al

Comitato';

a)

nel minor numero possibile d'invii;

b)

colla indicazione de l numero di colli

componenti l'i nvio . Se questo sarà di un

solo collo, QSSO porter à il N° .1; se di più

colli, ciasc uno porterà, in

modo

chiaro ed

appar iscente, scr itt a una fr azione

il

cui

num era tor e sa rà il num ero tota le dei colli,

e

il

denominatore

il

n umero

pr-ogr-essìvo ;

così, pel' esempio, se fossero tre.\ porte–

l'anno le mar che 3/ 1, 3/2, 3/3;

c)

se parecchi colli venisse ro imbal–

lati in una cassa, si avrà cura . di pOI're

speciale annotazione sull'indirizzo ;

.

. cl)

l'Indiri zzo donà esse l'e bene

assi–

curata e conforme al modulo

D.

L'indica–

zione della classe, il numero di mat ricola

e le fraz ioni suddette dov ranno scr-ìversi su

tre facc ie del collo.

e)

I coperti delle casse dovranno esse re

assicurati con viti e ma i con chiodi.

In questa polizza (Mod.

C)

sar an no enu–

merati gli oggetti contenuti in ciascun collo,

il

lor o peso e valo re,

il"

n umero di rnatri–

cola : Faranno inoltr e conoscere il ri capit o

in 'l'ori no loro pr opri o, o del loro

i-appre–

sentante, per attendere al disimballaggio,

consegna e collocamento, secondo le ist r u–

-zioni

del Comitato.

Ove

man cassero ques te

indicazioni potrà pr ovved er e il Comitato a

.spese dell'espositore , e senza alcuna sua r e-

sponsabi lità.

Domìc ìlìo legale in Torino.

L'Espositor e eleggerà

il

suo domicilio

legale in 'l'orino ed in difet to d'in dicazione

questo si

intenderà

presso il Comita to Ese–

cu tivo.

Nota indicativa degli oggetti.

Art. 24 . - In ogni colloo cassa con te–

ne nte g li oggetti destinati all' Esposizione

sarà,

a cura dell'Espositore, inchiusa una

nota indicativa dei singoli ' oggetti in eia–

schedun collo o cassa contenuti.

L'Espositore dovrà inoltre munire ogni

oggetto di un piccolo cartellino od etichetta

contenente

il

numero di matricola che gli

venne assegnato dal Comitato e che

troverà

indicato nella lettera di ammessione.

Invio Polizze di spedizione.

Ar t. 25. - Dei quattro esemplari della

polizza di spedizione che

dovr à

accompa–

gnare i colli . e le casse contenenti gli og–

getti destinati all'Esposizione (modulo

C)

uno

rimar-rà

presso la Came ra di Com–

mercio, Comizio Agrario o Comitato locale,

un secondo sarà inviato direttamente per

lettera al Comitato Esecutivo all'atto della

spedizione,

il

terzo sa r à ' conseg nato alla

ferrovia 'per essere unito alla lettera di vet–

tura ed il quarto finalmente rimarrà presso

l'Espositore onde valersene per

il

ritiro della

merce ad Esposizione finita. I quattro esem–

plari della polizza di spedizione saranno fir–

mati dall 'Espositore.

Art. 26. - Le polizze di spedizione sa–

ranno pure ri chi este per quelli Espositori,

che "trovandosi in Torino o valendosi di.

alt r i mezzi di trasporto che non siano quelli

pel' ferrovia, facessero

per-venire

i loro pro–

dotti 'dir ett amente al Comitato.

Ufficio di ricevimento.

Art. 27. - Tutti gli ogg etti destinati

all'Es posizione e pervenuti in Torino all'in–

dirizzo del Comitato Esecutivo sar anno ri–

cevuti dall'Ufficio speciale di ricevimento

avente la sua sede nei locali dell'Espo–

sizione.

L' Ufficio di ri ceviment o contr olla alla

loro cons egna

il

numero dei colli e delle

casse appar tenenti a ciascun espositore, ve–

rifica

il

loro stato es te r no, ne dà ricevuta

e ne fa consegna a ll'Ispett ore della Sezione

nella qua le gli oggetti dovranno esser e col-

· locati, il quale a sua volta ne dà ricevuta

sulla polizza st essa , che gli viene a tal uopo

dall'Ufficio esibita.

L'Ufficio di ri cevi men to, nell'atto in cui

consegna i colli e le casse all'Ispe ttore di

Sezione porge pure avvi so del loro ar r ivo .

all' Espositore od al suo "

rappresental~te

al luogo di residenza da lui scelt o in Torino.

Nel cas o in cui una cassa contenesse

colli od oggetti clas sificat i in div erse Se–

zioni I'Ufflcio di ri cevimento consegne rà la

cass~

med esima

all~

Divisione o Sezion e

maggiormen te interessata, ch e a s,ua volta

avv ise rà le altre Divisioni o Sezioni pel

r-i tiro

degli oggetti loro spe tta nti.

Avarie dei colli.

Ar t. )?8. - Nel cas o in cui le casse ed i

colli pervenuti all' Ufficio di ri cevimento

presentassero traccie di avarie , l' Ufficio

medesimo promuoverà immediatamente

tu tti gli atti necèssarii per l'accertamento

dell e medesime e per ogni altra ope razione

a te rmini delle leggi e dei r egolamenti.

Disimballaggio e ordinamento.

Art. 29. - Ricevuto le casse ed

i

colli

che loro saranno consegnati dall'Ufficio di

ricevimento , gli Ispettori cureranno che

ne venga effettuato

il

trasporto in quella

parte degli edifizi e delle gallerie che sarà

stata dal Comitato assegnata alla Sezione

e classe alla qual e gli oggetti trovansi

ascritti.

AI disimballaggio e ordinamento degli

ogget.ti

destinati all'Esposizione dovranno

provvedere i singoli Espo sitori od i loro

rappresentanti, uniformandosi a tutte le

disposizioni d'ordine che gli Ispettori e cu–

stodi delle singole gallerie fossero per dare

a nome del Comitato Esecutivo o delle Com–

missioni speciali. - Ritardando l'Espositore

a provvedere al solle cito disimballaggio e

collocazione dei suoi prodotti, vi provve–

derà d'ufficio

il

Comitato senza alcuna sua

responsabilità ed a totali spese del ritar–

datario, e ciò senza pregiudizio di quanto

è

disposto all'art. 30.

Decadenza diritto Espositori.

Art. 30. - L'Espositore che non avrà

collocato i suoi prodotti pel 31 marzo 1898,

perderà per questo fatto ogni diritto ad

ulteriore collocamento; il suo certificato

d'ammissione sarà consider ato come nullo

e la tassa d'iscrizione e d'occupazione d'area

già pagate rimarranno ' perente a

favor-e

del Comitato dell 'Esposizione, il tutto senz a

alcuna formalità o di mes sa in mora e senza

pregiudizio di quell'indennità che sar à de–

terminata dai tribunali. Inoltre

il

Comitato

è autorizzato a far 'togliere , a spese dei

ritardatar-ìi, gli impi anti non t erminati.

Addebitamenti 'agli Espositori.

Art. 31. - Gli agenti dell'Ufficio di ri ce–

vimento e gli Ispettori terranno conto,

sulla loro responsabilità, delle spes e oc–

corse per il ricevimento,

il

trasporto ,

il

disimballaggio e la collocazione degli og–

getti inviati all'Esposizione. Essi trasmet–

teranno giornalm ente all' Ufficio di conta–

bilità e per ogni Espositore, una cartolina

contenente i singoli addebitamenti, chever–

l'anno ..dall' Ufficio' di contabilità registrati

al conto particolare dell'Espositore mede–

simo.

Assegnazi~ne

aree;

Art.

32. ·~

Gli oggetti sa,ranno inappel–

labilmente disposti nel l uogo e nell'ordine

prescritto dal Comitato Esecutivo e dalle

Commissioni ordinatrici e porteranno un

cartello indicante

il

numero_ progressivo

corrispondente a quello col quale l'oggetto

esposto sia stato designato nel Catalogo ge–

nerale dell'Esposizione.

Asportazione oggetti.

Art"3'3. - Gli oggetti ammessìall'Espo–

sizione non potranno essere asportati prima

del termine dell'Esposizi one medesima,