

·2
dei medesimi, asportazione, magazzinaggio
delle casse od attrezzi, come pUl'e per la
provvista dei tavo li, vetrine. (che
il
Comi–
tato procurerà a nolo agli espositori che
ne faranno ri chiesta), gr adina te, ecc., de–
corate convenientemen te, e per
il
colloca–
mento "degli' oggelti nei locali dell'Esposi–
zione, pro vvedendo il Comitato soltanto
allo allestimento dell' edi ficio occorrente.
L'Espositore dovr à pure pagare un
dir-itto
d'iscrizione e una tassa di occupazione in
con for~ità
della tariffa a nnessa al presente
Rego lamen to. Il Comitato comuni cherà l'e–
sito delle trattative in tese ad ottenere delle
facilitazioni sui traspor ti per ferr-ovia e per
acqua, e pel dazio ,sonsUlno.
Polizza e norme per le spedizioni.
Art. 22. - Gli Espositori dov r anno tras–
mettere , contempor aneament e agli ogge tti,
la polizza di spedizione (Mod.
C),
r edatta .in
q
uattro
esemplari,
A
l' t.
.23.
~
Tutti gli oggetti dovranno
e sser e r esi franchi d'ogni spesa al locale
dell'Esposizione con preavvi so al
Comitato';
a)
nel minor numero possibile d'invii;
b)
colla indicazione de l numero di colli
componenti l'i nvio . Se questo sarà di un
solo collo, QSSO porter à il N° .1; se di più
colli, ciasc uno porterà, in
modo
chiaro ed
appar iscente, scr itt a una fr azione
il
cui
num era tor e sa rà il num ero tota le dei colli,
e
il
denominatore
il
n umero
pr-ogr-essìvo ;
così, pel' esempio, se fossero tre.\ porte–
l'anno le mar che 3/ 1, 3/2, 3/3;
c)
se parecchi colli venisse ro imbal–
lati in una cassa, si avrà cura . di pOI're
speciale annotazione sull'indirizzo ;
.
. cl)
l'Indiri zzo donà esse l'e bene
assi–
curata e conforme al modulo
D.
L'indica–
zione della classe, il numero di mat ricola
e le fraz ioni suddette dov ranno scr-ìversi su
tre facc ie del collo.
e)
I coperti delle casse dovranno esse re
assicurati con viti e ma i con chiodi.
In questa polizza (Mod.
C)
sar an no enu–
merati gli oggetti contenuti in ciascun collo,
il
lor o peso e valo re,
il"
n umero di rnatri–
cola : Faranno inoltr e conoscere il ri capit o
in 'l'ori no loro pr opri o, o del loro
i-appre–
sentante, per attendere al disimballaggio,
consegna e collocamento, secondo le ist r u–
-zioni
del Comitato.
Ove
man cassero ques te
indicazioni potrà pr ovved er e il Comitato a
.spese dell'espositore , e senza alcuna sua r e-
sponsabi lità.
Domìc ìlìo legale in Torino.
L'Espositor e eleggerà
il
suo domicilio
legale in 'l'orino ed in difet to d'in dicazione
questo si
intenderà
presso il Comita to Ese–
cu tivo.
Nota indicativa degli oggetti.
Art. 24 . - In ogni colloo cassa con te–
ne nte g li oggetti destinati all' Esposizione
sarà,
a cura dell'Espositore, inchiusa una
nota indicativa dei singoli ' oggetti in eia–
schedun collo o cassa contenuti.
L'Espositore dovrà inoltre munire ogni
oggetto di un piccolo cartellino od etichetta
contenente
il
numero di matricola che gli
venne assegnato dal Comitato e che
troverà
indicato nella lettera di ammessione.
Invio Polizze di spedizione.
Ar t. 25. - Dei quattro esemplari della
polizza di spedizione che
dovr à
accompa–
gnare i colli . e le casse contenenti gli og–
getti destinati all'Esposizione (modulo
C)
uno
rimar-rà
presso la Came ra di Com–
mercio, Comizio Agrario o Comitato locale,
un secondo sarà inviato direttamente per
lettera al Comitato Esecutivo all'atto della
spedizione,
il
terzo sa r à ' conseg nato alla
ferrovia 'per essere unito alla lettera di vet–
tura ed il quarto finalmente rimarrà presso
l'Espositore onde valersene per
il
ritiro della
merce ad Esposizione finita. I quattro esem–
plari della polizza di spedizione saranno fir–
mati dall 'Espositore.
Art. 26. - Le polizze di spedizione sa–
ranno pure ri chi este per quelli Espositori,
che "trovandosi in Torino o valendosi di.
alt r i mezzi di trasporto che non siano quelli
pel' ferrovia, facessero
per-venire
i loro pro–
dotti 'dir ett amente al Comitato.
Ufficio di ricevimento.
Art. 27. - Tutti gli ogg etti destinati
all'Es posizione e pervenuti in Torino all'in–
dirizzo del Comitato Esecutivo sar anno ri–
cevuti dall'Ufficio speciale di ricevimento
avente la sua sede nei locali dell'Espo–
sizione.
L' Ufficio di ri ceviment o contr olla alla
loro cons egna
il
numero dei colli e delle
casse appar tenenti a ciascun espositore, ve–
rifica
il
loro stato es te r no, ne dà ricevuta
e ne fa consegna a ll'Ispett ore della Sezione
nella qua le gli oggetti dovranno esser e col-
· locati, il quale a sua volta ne dà ricevuta
sulla polizza st essa , che gli viene a tal uopo
dall'Ufficio esibita.
L'Ufficio di ri cevi men to, nell'atto in cui
consegna i colli e le casse all'Ispe ttore di
Sezione porge pure avvi so del loro ar r ivo .
all' Espositore od al suo "
rappresental~te
al luogo di residenza da lui scelt o in Torino.
Nel cas o in cui una cassa contenesse
colli od oggetti clas sificat i in div erse Se–
zioni I'Ufflcio di ri cevimento consegne rà la
cass~
med esima
all~
Divisione o Sezion e
maggiormen te interessata, ch e a s,ua volta
avv ise rà le altre Divisioni o Sezioni pel
r-i tiro
degli oggetti loro spe tta nti.
Avarie dei colli.
Ar t. )?8. - Nel cas o in cui le casse ed i
colli pervenuti all' Ufficio di ri cevimento
presentassero traccie di avarie , l' Ufficio
medesimo promuoverà immediatamente
tu tti gli atti necèssarii per l'accertamento
dell e medesime e per ogni altra ope razione
a te rmini delle leggi e dei r egolamenti.
Disimballaggio e ordinamento.
Art. 29. - Ricevuto le casse ed
i
colli
che loro saranno consegnati dall'Ufficio di
ricevimento , gli Ispettori cureranno che
ne venga effettuato
il
trasporto in quella
parte degli edifizi e delle gallerie che sarà
stata dal Comitato assegnata alla Sezione
e classe alla qual e gli oggetti trovansi
ascritti.
AI disimballaggio e ordinamento degli
ogget.tidestinati all'Esposizione dovranno
provvedere i singoli Espo sitori od i loro
rappresentanti, uniformandosi a tutte le
disposizioni d'ordine che gli Ispettori e cu–
stodi delle singole gallerie fossero per dare
a nome del Comitato Esecutivo o delle Com–
missioni speciali. - Ritardando l'Espositore
a provvedere al solle cito disimballaggio e
collocazione dei suoi prodotti, vi provve–
derà d'ufficio
il
Comitato senza alcuna sua
responsabilità ed a totali spese del ritar–
datario, e ciò senza pregiudizio di quanto
è
disposto all'art. 30.
Decadenza diritto Espositori.
Art. 30. - L'Espositore che non avrà
collocato i suoi prodotti pel 31 marzo 1898,
perderà per questo fatto ogni diritto ad
ulteriore collocamento; il suo certificato
d'ammissione sarà consider ato come nullo
e la tassa d'iscrizione e d'occupazione d'area
già pagate rimarranno ' perente a
favor-e
del Comitato dell 'Esposizione, il tutto senz a
alcuna formalità o di mes sa in mora e senza
pregiudizio di quell'indennità che sar à de–
terminata dai tribunali. Inoltre
il
Comitato
è autorizzato a far 'togliere , a spese dei
ritardatar-ìi, gli impi anti non t erminati.
Addebitamenti 'agli Espositori.
Art. 31. - Gli agenti dell'Ufficio di ri ce–
vimento e gli Ispettori terranno conto,
sulla loro responsabilità, delle spes e oc–
corse per il ricevimento,
il
trasporto ,
il
disimballaggio e la collocazione degli og–
getti inviati all'Esposizione. Essi trasmet–
teranno giornalm ente all' Ufficio di conta–
bilità e per ogni Espositore, una cartolina
contenente i singoli addebitamenti, chever–
l'anno ..dall' Ufficio' di contabilità registrati
al conto particolare dell'Espositore mede–
simo.
Assegnazi~ne
aree;
Art.
32. ·~
Gli oggetti sa,ranno inappel–
labilmente disposti nel l uogo e nell'ordine
prescritto dal Comitato Esecutivo e dalle
Commissioni ordinatrici e porteranno un
cartello indicante
il
numero_ progressivo
corrispondente a quello col quale l'oggetto
esposto sia stato designato nel Catalogo ge–
nerale dell'Esposizione.
Asportazione oggetti.
Art"3'3. - Gli oggetti ammessìall'Espo–
sizione non potranno essere asportati prima
del termine dell'Esposizi one medesima,
nè