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TARIFFA
per l'amnilsslone dei prodotti all' EsposizIone
fisici, od in saggi chiusi entro vasi di vetro
le granaglie, i liquidi, ecc.; e le sostanze
che possono recare disturbo o guastare le
altre per le esalazioni, ecc.
ART. 47. - Il Comitato si riserva piena
facoltà di escludere od allontanare dai locali
dell'Esposizione quei prodotti non rispon–
denti allo scopo ed al decoro dell'Esposizione
stessa o che per la mole o per ispeciali pro–
prietà
od altra condizione possono, a suo
giudizio, tornare nocivi od incomodi, e del
pari Iluei prodotti pei quali non sia consta–
tata la nazionalità italiana, salvo, ben inteso,
gli oggetti appartenenti alla Esposizione
inter-nazionale di Elettricità.
Saranno pure esclusi gli oggetti od an–
nunzi che offendesse l'O i costumi o la morale.
Divieto di riproduzioni.
ART. 48. - Nessuna opera d'arte, nessun
prodotto esposto nel recinto dell'Esposizione
potrà esser disegnato, copiato o riprodotto
in modo qualsiasi senza speciale autorizza–
zione dell'Espositore munita del visto del
Comitato Esecutivo o di chi
per-
esso.
Il Comitato. Esecutivo potrà tuttavia au–
torizzare la riprod uzione dei fabbricati o
delle vedute generali -interne od esterne.
1
°
L'ammissione dei prodotti all'Esposizione
è
condizionata al pagamento per ogni espositore:
a)
di una somma di lire -lO per diritto di
inscrizione
j
b
i
di una tassa proporzionale in ragione
dell'area occupata e della linea perimetrale fron–
teggiante le diverse corsie e passi.
2°
Il Comitato si obbliga in corrispettivo di tale
pagamento di provvedere al regolare ricevimento
dei prodotti, alla consegna dell'area nelle Gallerie,
fornita di conveniente pavimento e in condizione
di ricevere la installazione degli Espositori. Egli
si obbliga oltre a ciò di ordinare e mantenere un
servizio di difesa contro gli incendi dell'edifizio,
come pure di sorveglianza e di custodia generale
sia di giorno che di notte.
3° La tassa per mq. di area sulla parete dà
diritto ad una sporgenza massima di 60 centimetri.
La maggior sporgenza viene tassata come occu–
pazione di superficie orizzontale.
4° Le Esposizioni collettive verranno tassate
come se si trattasse di un unico Espositore. Gli
Espositori occupanti intere camere (o box) paghe–
ranno l'intera area orizzontale, ma quella paretale
per non più di due pareti.
5° Nei limiti dello spazio disponibile il Comitato
accorderà dispense di tassa sino alla concorrenza
di un metro quadrato a quelle Istituzioni di pura
. beneficenza che ne facessero domanda.
6° La tassa di iscrizione sarà pagata appena
ricevuto l'avviso di ammessione; quella di occu–
pazione dovrà pagarsi su richiesta del Comitato
subito dopo compiuto l'ordinamento degli oggetti
per l'apertura dell' Esposizione, ed i pagamenti
dovranno essere fatti alla Cassa del Comitato in
Torino, o per . mezzo di vaglia postale indirizzato
al Comitato medesimo.
Prodotti ammessibili.
III. -
Ammissione dei prodotti
tato l'invitare i visitatori alla compera: sarà
solo permesso porgere indirizzi e prospetti
quando vengano r-ichiesti,
Libero ingresso agli Espositori.
ART. 45. - Sono ammessibili all'Esposi–
zione tutti i prodotti
nazionali
contemplati
nella classificazione, salvo le riserve di cui
ai
seguent~
articoli.
Esclusioni e limitazioni.
ART. 46. - Sono escluse le materie esplo–
sive
(I
che offrono pericolo: le capsule, i
prodotti pìrotecnìcì ; gli zolfanelli e analoghi
non sono ricevuti che allo stato di imitazione
per la
par-te
infiammabile o pericolosa. _
Le materie che possono danneggiare, o dare
incomodo, dovranno essere riposte in reci–
pienti solidi ed adatti. - Saranno ricevute
in campioni di ristrette dimensioni le pietre,
i minerali, metalli greggi, ecc., quando non
sia altrimenti richiesto da speciali caratteri
Art. 41. - L'Espositore od il suo rap–
presentante
avrà
libero l'ingresso all'Espo–
sizione, purchè munito di apposito biglietto
personale rilasciato dalComitato coll'orario
e colle norme che
ver-ranno
prescritte
nel Regolamento interno.
Art. 42. - I semplici dilettanti o coloro
i quali avessero esposto oggetti la cui im–
portanza commerciale od industriale non sia
sufficiente a giustificare l'emissione della
tessera di entrata gratuita, ne saranno pl'Ì–
vati a giudizio del Comitato Esecutivo.
Obblighi varii degli Espositori.
Art. 43. - Gli Espositori o i loro rap–
presentanti assumono l'obbligo . di presen–
tarsi ad ogni richiesta del Comitato, sia per
comunicazioni che per schìarimenti , e di
uniformarsi alle dispo sizioni regolarnentarie
ed a tutti i provvedimenti speciali che ver–
ranno presi dal medesimo. Dovranno
pur~
prestarsi a tutti gli assaggi e le informa–
zioni o richieste fatte dalle Giurie.
Art. 44. - Nei quindici giorni successivi
alla chiusura dell'Esposizione, gli Esposi–
tori o loro rappresentanti dovranno com–
piere !'imballaggio e ritirar-e gli oggetti a
senso dell'ar-t. 21 ed a seconda delle dispo–
sìzìonichs verranno emanate dal Comitato.
Trascorso tale termine provvederà il Co–
mitato a spese dell'Espositore, tenendosi
sciolto da ogni responsabilità per danno od
ammanco.
Trascorsi altri quindici giorni, se tali og–
getti non saranno ritirati, potranno essere
spediti in porto assegnato alle Camere di
Commercio della circoscr-izione in cui ri–
siede l'Esposìtore, salvo le indicazioni o r-i-
"chieste per altro recapito, oppure trattenuti
per conto del proprietario mediante paga–
mento delle spese.
Custodi dell'Esposizione.
Art. 35. -
È
costituito sotto !'immediata
direzione del Comitato Esecutivo un COl'pO
li Agenti e Custodi dell'Esposizione, il cui
rdinamento e disciplina saranno stabiliti da
apposito Regolamento.
Art. 34. - Le casse vuote dovranno, su–
bito dopo il disimballaggio, essere imme–
diatamente ritirate a cura dello Espositore
o suo
rappresentante,
In difetto di che ver–
ranno per cura del Comitato ritirate in
magazzini speciali a spese dell'Espositore,
senza che perciò
il
Comitato assuma Ilual –
siasi
responsabilità.
Vendita degli oggetti.
Art. 40. -
È
autorizzata nei recinti del–
sposizione la vendita degli oggetti esposti,
Il'obbligo dell'inamovibilità, e sotto l'os–
rvanza del Regolamento
speciale.
È
vie-
Ritiro casse vuote.
Art. 38. - Il Comitato, mentre prell–
erà
tutte le disposizioni necessarie alla
stod ìa e conservazione degli oggetti espo–
i, non assume alcuna responsabilità, e s'in–
nde che gli Espositori hanno rinunciato
og ni caso a qualunque pretesa di risar–
mento pei danni eventuali che potessero
bire gli oggetti esposti, per la perdita di
si e per qualsiasi altra causa.
AI't. 39. - Il Comitato Esecutivo pro\'–
de all'assicurazione contro i danni del–
ncendio dei fabbricati dell'Esposizione di
a proprietà; gli Espositori invece do–
nno essi stessi provvedere all'assicura–
ne dei
101'0
prodotti o costruzioni, dan-
e contemporaneamente partecìpazions
Comitato, corredata dal nome della So–
tà assicuratrice e dal valore assicur-ato.
Comitato si riserva di ottenere dalle
incipali Compagnie tariffe di favore a
ofitto degli Espositori, di comunicarle
'o, lasciando però piena
libertà
di scelta.
cambiati di posto od altrimenti classificati
senza un permesso per iscritto dal Comitato
Esecutivo.
Responsabilità ed assicurazioni.
Consegna oggetti.
Art. 36. - Gli oggetti saranno ammessi
nel recinto .dell'E s posizione dallo al 31
marzo 1898, salvo quelle var-ianti che
il
Comitato si rise l'va determinare
p.erle merci
di valore e quelle soggette a danni l'e–
stando imballate a lungo. Le macchine e
li oggetti che abbisognassero di speciali
ondazioni o montature dovranno esse l'e
onsegnati prima del 15 gennaio 1898.
Art. 37. - Gli oggetti saranno esposti
01
nome del produttore o dell'inventore
d anche di amendue, e se ne indicheranno
prezzi al Comitato. Tutte. le indicazioni
elle Ditte esponenti dovranno essere ap–
rovate dal Comitato.