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3

TARIFFA

per l'amnilsslone dei prodotti all' EsposizIone

fisici, od in saggi chiusi entro vasi di vetro

le granaglie, i liquidi, ecc.; e le sostanze

che possono recare disturbo o guastare le

altre per le esalazioni, ecc.

ART. 47. - Il Comitato si riserva piena

facoltà di escludere od allontanare dai locali

dell'Esposizione quei prodotti non rispon–

denti allo scopo ed al decoro dell'Esposizione

stessa o che per la mole o per ispeciali pro–

prietà

od altra condizione possono, a suo

giudizio, tornare nocivi od incomodi, e del

pari Iluei prodotti pei quali non sia consta–

tata la nazionalità italiana, salvo, ben inteso,

gli oggetti appartenenti alla Esposizione

inter-nazionale di Elettricità.

Saranno pure esclusi gli oggetti od an–

nunzi che offendesse l'O i costumi o la morale.

Divieto di riproduzioni.

ART. 48. - Nessuna opera d'arte, nessun

prodotto esposto nel recinto dell'Esposizione

potrà esser disegnato, copiato o riprodotto

in modo qualsiasi senza speciale autorizza–

zione dell'Espositore munita del visto del

Comitato Esecutivo o di chi

per-

esso.

Il Comitato. Esecutivo potrà tuttavia au–

torizzare la riprod uzione dei fabbricati o

delle vedute generali -interne od esterne.

1

°

L'ammissione dei prodotti all'Esposizione

è

condizionata al pagamento per ogni espositore:

a)

di una somma di lire -lO per diritto di

inscrizione

j

b

i

di una tassa proporzionale in ragione

dell'area occupata e della linea perimetrale fron–

teggiante le diverse corsie e passi.

Il Comitato si obbliga in corrispettivo di tale

pagamento di provvedere al regolare ricevimento

dei prodotti, alla consegna dell'area nelle Gallerie,

fornita di conveniente pavimento e in condizione

di ricevere la installazione degli Espositori. Egli

si obbliga oltre a ciò di ordinare e mantenere un

servizio di difesa contro gli incendi dell'edifizio,

come pure di sorveglianza e di custodia generale

sia di giorno che di notte.

3° La tassa per mq. di area sulla parete dà

diritto ad una sporgenza massima di 60 centimetri.

La maggior sporgenza viene tassata come occu–

pazione di superficie orizzontale.

4° Le Esposizioni collettive verranno tassate

come se si trattasse di un unico Espositore. Gli

Espositori occupanti intere camere (o box) paghe–

ranno l'intera area orizzontale, ma quella paretale

per non più di due pareti.

5° Nei limiti dello spazio disponibile il Comitato

accorderà dispense di tassa sino alla concorrenza

di un metro quadrato a quelle Istituzioni di pura

. beneficenza che ne facessero domanda.

6° La tassa di iscrizione sarà pagata appena

ricevuto l'avviso di ammessione; quella di occu–

pazione dovrà pagarsi su richiesta del Comitato

subito dopo compiuto l'ordinamento degli oggetti

per l'apertura dell' Esposizione, ed i pagamenti

dovranno essere fatti alla Cassa del Comitato in

Torino, o per . mezzo di vaglia postale indirizzato

al Comitato medesimo.

Prodotti ammessibili.

III. -

Ammissione dei prodotti

tato l'invitare i visitatori alla compera: sarà

solo permesso porgere indirizzi e prospetti

quando vengano r-ichiesti,

Libero ingresso agli Espositori.

ART. 45. - Sono ammessibili all'Esposi–

zione tutti i prodotti

nazionali

contemplati

nella classificazione, salvo le riserve di cui

ai

seguent~

articoli.

Esclusioni e limitazioni.

ART. 46. - Sono escluse le materie esplo–

sive

(I

che offrono pericolo: le capsule, i

prodotti pìrotecnìcì ; gli zolfanelli e analoghi

non sono ricevuti che allo stato di imitazione

per la

par-te

infiammabile o pericolosa. _

Le materie che possono danneggiare, o dare

incomodo, dovranno essere riposte in reci–

pienti solidi ed adatti. - Saranno ricevute

in campioni di ristrette dimensioni le pietre,

i minerali, metalli greggi, ecc., quando non

sia altrimenti richiesto da speciali caratteri

Art. 41. - L'Espositore od il suo rap–

presentante

avrà

libero l'ingresso all'Espo–

sizione, purchè munito di apposito biglietto

personale rilasciato dalComitato coll'orario

e colle norme che

ver-ranno

prescritte

nel Regolamento interno.

Art. 42. - I semplici dilettanti o coloro

i quali avessero esposto oggetti la cui im–

portanza commerciale od industriale non sia

sufficiente a giustificare l'emissione della

tessera di entrata gratuita, ne saranno pl'Ì–

vati a giudizio del Comitato Esecutivo.

Obblighi varii degli Espositori.

Art. 43. - Gli Espositori o i loro rap–

presentanti assumono l'obbligo . di presen–

tarsi ad ogni richiesta del Comitato, sia per

comunicazioni che per schìarimenti , e di

uniformarsi alle dispo sizioni regolarnentarie

ed a tutti i provvedimenti speciali che ver–

ranno presi dal medesimo. Dovranno

pur~

prestarsi a tutti gli assaggi e le informa–

zioni o richieste fatte dalle Giurie.

Art. 44. - Nei quindici giorni successivi

alla chiusura dell'Esposizione, gli Esposi–

tori o loro rappresentanti dovranno com–

piere !'imballaggio e ritirar-e gli oggetti a

senso dell'ar-t. 21 ed a seconda delle dispo–

sìzìonichs verranno emanate dal Comitato.

Trascorso tale termine provvederà il Co–

mitato a spese dell'Espositore, tenendosi

sciolto da ogni responsabilità per danno od

ammanco.

Trascorsi altri quindici giorni, se tali og–

getti non saranno ritirati, potranno essere

spediti in porto assegnato alle Camere di

Commercio della circoscr-izione in cui ri–

siede l'Esposìtore, salvo le indicazioni o r-i-

"chieste per altro recapito, oppure trattenuti

per conto del proprietario mediante paga–

mento delle spese.

Custodi dell'Esposizione.

Art. 35. -

È

costituito sotto !'immediata

direzione del Comitato Esecutivo un COl'pO

li Agenti e Custodi dell'Esposizione, il cui

rdinamento e disciplina saranno stabiliti da

apposito Regolamento.

Art. 34. - Le casse vuote dovranno, su–

bito dopo il disimballaggio, essere imme–

diatamente ritirate a cura dello Espositore

o suo

rappresentante,

In difetto di che ver–

ranno per cura del Comitato ritirate in

magazzini speciali a spese dell'Espositore,

senza che perciò

il

Comitato assuma Ilual –

siasi

responsabilità.

Vendita degli oggetti.

Art. 40. -

È

autorizzata nei recinti del–

sposizione la vendita degli oggetti esposti,

Il'obbligo dell'inamovibilità, e sotto l'os–

rvanza del Regolamento

speciale.

È

vie-

Ritiro casse vuote.

Art. 38. - Il Comitato, mentre prell–

erà

tutte le disposizioni necessarie alla

stod ìa e conservazione degli oggetti espo–

i, non assume alcuna responsabilità, e s'in–

nde che gli Espositori hanno rinunciato

og ni caso a qualunque pretesa di risar–

mento pei danni eventuali che potessero

bire gli oggetti esposti, per la perdita di

si e per qualsiasi altra causa.

AI't. 39. - Il Comitato Esecutivo pro\'–

de all'assicurazione contro i danni del–

ncendio dei fabbricati dell'Esposizione di

a proprietà; gli Espositori invece do–

nno essi stessi provvedere all'assicura–

ne dei

101'0

prodotti o costruzioni, dan-

e contemporaneamente partecìpazions

Comitato, corredata dal nome della So–

tà assicuratrice e dal valore assicur-ato.

Comitato si riserva di ottenere dalle

incipali Compagnie tariffe di favore a

ofitto degli Espositori, di comunicarle

'o, lasciando però piena

libertà

di scelta.

cambiati di posto od altrimenti classificati

senza un permesso per iscritto dal Comitato

Esecutivo.

Responsabilità ed assicurazioni.

Consegna oggetti.

Art. 36. - Gli oggetti saranno ammessi

nel recinto .dell'E s posizione dallo al 31

marzo 1898, salvo quelle var-ianti che

il

Comitato si rise l'va determinare

p.er

le merci

di valore e quelle soggette a danni l'e–

stando imballate a lungo. Le macchine e

li oggetti che abbisognassero di speciali

ondazioni o montature dovranno esse l'e

onsegnati prima del 15 gennaio 1898.

Art. 37. - Gli oggetti saranno esposti

01

nome del produttore o dell'inventore

d anche di amendue, e se ne indicheranno

prezzi al Comitato. Tutte. le indicazioni

elle Ditte esponenti dovranno essere ap–

rovate dal Comitato.