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REGOLA-MENTO

per la Scuola d'applicazione degli inge.qne'ri laureati

'in Torino.

§ 1. -

Disposizioni generali.

1.

La Scuola di applicazi ne degl'ingegneri in Torino ha per oggetto

di dare ai laureati in matematica le conoscenze necessarie per eser–

citare l'arte dell'ingegnere e dell'architetto.

2. Gli ingegneri laureati della Scuola di Torino hanno qualità per

concorrere ai posti di allievo nel Corpo reale del Genio civile, di cui

all'art. 338 della legge del 20 novembre 1859 sull'ordinamento del ser–

vizio delle opere pubbliche.

3. Il diploma di ingegnere laureato di . detta Scuola. abilita chi lt>

ottenne ad esercitare senz'altra formalità o deposito la professione di

ingegnere, d'architetto, e di perito in tutte le materie che formarono .

oggetto dei suoi studi.

4. Le tasse e diritti da pagarsi dagli studenti e dagli uditori per i

corsi e gli esami saranno. le medesime di quelle stabilite per la classe

di matematica nell'università di Torino.

5. Per ottenere l'ammissione come studente alla Scuola d'applica–

zione in Torino conviene innanzi tutto aver conseguito la laurea di

matematica in una delle Università del Regno.

§

2. -

lnsegnalnenti.

6. I laureati in matematica, che aspirano a diventare ingegneri lau–

reati in detta Scuola, debbo;o iscriversi ai corsi dei quali il numero e

l'ordine appare nello specchietto seguente.