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D IS C IP L IN A D F I C O M M E R C IO DI V FN D IT A Al P U B B L IC O

Gli spacci, nei quali i lavori di sistemazione

e di apertura siano stati iniziati nel periodo

precedente alla pubblicazione della legge 16 di­

cembre 1^26 N. 2174 e che per il protrarsi di

siffatti lavori si siano trovati nella condizione di

dover rimandare la loro apertura nel tempo po­

steriore alla pubblicazione di cui è cenno, sono

da considerare, agli effetti della applicazione

della legge, quali esercizi di vendita preesistenti.

Le imprese per la posa in opera e la manu­

tenzione di apparecchi di riscaldamento, di illu­

minazione. di forza motrice, ecc. sono eccet­

tuate dall’osservanza delle disposizioni conte­

nute nella legge 16 dicembre 1926 N. 2174, do­

vendosi considerare il materiale che essi cedono

agli ordinatori dei lavori quale merce necessaria

per esplicare la loro attività Ma se le suddette

imprese vendano direttamente al pubblico il

materiale, senza alcuna prestazione di opera per

il collocamento e la manutenzione in opera di

esso, non possono per questa parte essere di­

spensate dalla osservanza della legge.

l.e casse comunali agrarie e le casse agrarie

costituite sotto forma di Società commerciali che

abbiano per scopo unico o principale l’esercizio

del credito, in quanto si provvedano di merci

per fornirle esclusivamente ai propri soci, non

sono sottoposte alla sanzione della legge 16 di­

cembre 1926 N. 2174. dovendosi non tanto at­

tribuire l'esclusione nel nome e nell’indirizzo

genericamente a favore dello sviluppo agrario

da assegnare ai suddetti istituti, quanto nell'in­

dole dell'operazione che rientra tra quelle di

credito agrario.

//

P refetto :

De VlTA