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D IS C IP L IN A D F I C O M M E R C IO DI V FN D IT A Al P U B B L IC O
Gli spacci, nei quali i lavori di sistemazione
e di apertura siano stati iniziati nel periodo
precedente alla pubblicazione della legge 16 di
cembre 1^26 N. 2174 e che per il protrarsi di
siffatti lavori si siano trovati nella condizione di
dover rimandare la loro apertura nel tempo po
steriore alla pubblicazione di cui è cenno, sono
da considerare, agli effetti della applicazione
della legge, quali esercizi di vendita preesistenti.
Le imprese per la posa in opera e la manu
tenzione di apparecchi di riscaldamento, di illu
minazione. di forza motrice, ecc. sono eccet
tuate dall’osservanza delle disposizioni conte
nute nella legge 16 dicembre 1926 N. 2174, do
vendosi considerare il materiale che essi cedono
agli ordinatori dei lavori quale merce necessaria
per esplicare la loro attività Ma se le suddette
imprese vendano direttamente al pubblico il
materiale, senza alcuna prestazione di opera per
il collocamento e la manutenzione in opera di
esso, non possono per questa parte essere di
spensate dalla osservanza della legge.
l.e casse comunali agrarie e le casse agrarie
costituite sotto forma di Società commerciali che
abbiano per scopo unico o principale l’esercizio
del credito, in quanto si provvedano di merci
per fornirle esclusivamente ai propri soci, non
sono sottoposte alla sanzione della legge 16 di
cembre 1926 N. 2174. dovendosi non tanto at
tribuire l'esclusione nel nome e nell’indirizzo
genericamente a favore dello sviluppo agrario
da assegnare ai suddetti istituti, quanto nell'in
dole dell'operazione che rientra tra quelle di
credito agrario.
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P refetto :
De VlTA