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Disciplina del commercio di vendita al pubblico

Norme per l'attuazione del R. Decreto-Legge 16 dicembre 1926 n. 2174

( C ircola ri d e lla R. P r e fe t t u r a d i T orino)

DITTE TITOLARI DI PIÙ’ NEGOZI

E RIVENDITORI DI GIORNALI

(Circ. n. 10339. Div. 3». Sez. 2\ del 12 marzo 1927. anno V)

Ai Sindaci e P od està della Provincia e , p er

notizia

:

alla Camera d i Comm ercio e Fe­

derazione p rov in cia le fa scista com m er­

cianti.

Fermo restando che le speciali licenze e le

cauzioni, di cui alla legge 16/12/u. s. n. 2174,

debbano essere rispettivamente chieste e versate

da una stessa ditta per ogni singolo negozio di

vendita da essa esercitato, la ditta potrà essere

dispensata dal produrre per ogni esercizio, in

allegato alla domanda, i documenti che atte­

stano i requisiti richiesti al n. I dell'articolo 3

della legge.

E’ sufficiente, tanto se i vari negozi siano eser­

citati in un unico Comune quanto se siano eser­

citati in Comuni diversi, che essa produca i docu­

menti in una sola domanda e faccia riferimento

ad essi nelle altre domande. Le commissioni co­

munali che esamineranno le domande nelle quali

non è prodotta la documentazione dovranno

chiedere conferma sulla regolarità della mede­

sima.

A conferma del contenuto della circolare nu­

mero 2174 del 27 gennaio 1927 gli istituti bancari

seno esclusi dalla applicazione della legge 16 di­

cembre 1926 n. 2174 anche quando essi eserci­

tino operazioni di cambiavalute.

A modificazione del contenuto delle circolari

nn. 4235 e 4676 rispettivamente in data 7 e 10

febbraio 1927, i rivenditori di giornali sono da

considerare esenti dall'applicazione della legge

I6/XII/I926, n. 2174 non solo quando esercitino

la vendita sotto la forma ambulante (strilloni), ma

anche quando dispongano di edicole, banchi,

chioschi, e botteghe, purché l’esercizio del com­

mercio sia limitato a giornali e alle riviste di ca­

rattere periodico.

Ciò in considerazione che nella specie si tratta

di commercio disciplinato da una vera e propria

prestazione d’opera a cottimo. Ma se i rivenditori

di giornali attendano, oltre che alla vendita dei

medesimi, anche a quella di libri, di cartoline

illustrate, di litografie e di altre merci, estranee

ai giornali per questa parte non possono sfuggire

alle sanzioni di legge.

CAFFÈ’. RISTORANTI ECC.

DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI PRIVATI

(Circ. n. 10658. Div. 3*. Sez. 2*. del 12 marzo 1927, anno V)

Ai Sindaci e P od està

e,

p e r notizia : alla Ca­

m era d i C omm ercio e alla F ederazione

p rov in cia le fa scista comm ercian ti.

Per norma delle Commissioni comunali si av­

verte che i caffè, i ristoranti, ecc. di associazioni

e circoli privati sono sottoposti alle sanzioni

della legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

Non può essere motivo di esclusione la cir­

costanza che vendano i generi soltanto ai soci

ed agli invitati; qu

!tazione non altera

la loro figura di veri e propri esercizi di ven­

dita e la esclusione rappresenterebbe un ingiu­

stificato privilegio in confronto degli ordinari

negozi della specie.

Il P r e fe tto :

D

e

V

ita

.

SPACCI PROVVISORI - IMPRESE PER LA

POSA IN OPERA E LA MANUTENZIONE

DI APPARECCHI DI RISCALDAMENTO.

ILLUMINAZIONE ECC. - CASSE DI CRE­

DITO AGRARIO

(Circ. n. Il 163, D iv.3*, Sez.2*. del 15 marzo 1927, annoV )

Ai Sindaci e P od està e , p e r notizia : alla Ca­

m era di Comm ercio,

e

alla Federazione

p rov in cia le fascista comm ercian ti.

Per il compito delicatissimo che la legge 16

dicembre 1926 N. 2174 affida alle Commissioni

comunali, si richiama l'attenzione delle mede­

sime perchè evitino la concessione delle licenze

a ditte o a persone che intendano aprire spacci

con evidente scopo di temporanea e audace

speculazione fondata, non già sulle condizioni

generali del mercato o sulla normalità di un

servizio continuativo e serio, ma con l’evidente

proposito di sfruttare determinate e occasionali

circostanze che si risolvano a vantaggio eli qual­

che persona e a danno della Società del Com­

mercio, della utilità dei consumatori e della

tranquillità del commercio. A questo scopo le

Commissioni comunali potranno giovarsi dei pa­

reri espressi dai delegati delle federazioni pro­

vinciali fasciste dei commercianti.