

Disciplina del commercio di vendita al pubblico
Norme per l'attuazione del R. Decreto-Legge 16 dicembre 1926 n. 2174
( C ircola ri d e lla R. P r e fe t t u r a d i T orino)
DITTE TITOLARI DI PIÙ’ NEGOZI
E RIVENDITORI DI GIORNALI
(Circ. n. 10339. Div. 3». Sez. 2\ del 12 marzo 1927. anno V)
Ai Sindaci e P od està della Provincia e , p er
notizia
:
alla Camera d i Comm ercio e Fe
derazione p rov in cia le fa scista com m er
cianti.
Fermo restando che le speciali licenze e le
cauzioni, di cui alla legge 16/12/u. s. n. 2174,
debbano essere rispettivamente chieste e versate
da una stessa ditta per ogni singolo negozio di
vendita da essa esercitato, la ditta potrà essere
dispensata dal produrre per ogni esercizio, in
allegato alla domanda, i documenti che atte
stano i requisiti richiesti al n. I dell'articolo 3
della legge.
E’ sufficiente, tanto se i vari negozi siano eser
citati in un unico Comune quanto se siano eser
citati in Comuni diversi, che essa produca i docu
menti in una sola domanda e faccia riferimento
ad essi nelle altre domande. Le commissioni co
munali che esamineranno le domande nelle quali
non è prodotta la documentazione dovranno
chiedere conferma sulla regolarità della mede
sima.
A conferma del contenuto della circolare nu
mero 2174 del 27 gennaio 1927 gli istituti bancari
seno esclusi dalla applicazione della legge 16 di
cembre 1926 n. 2174 anche quando essi eserci
tino operazioni di cambiavalute.
A modificazione del contenuto delle circolari
nn. 4235 e 4676 rispettivamente in data 7 e 10
febbraio 1927, i rivenditori di giornali sono da
considerare esenti dall'applicazione della legge
I6/XII/I926, n. 2174 non solo quando esercitino
la vendita sotto la forma ambulante (strilloni), ma
anche quando dispongano di edicole, banchi,
chioschi, e botteghe, purché l’esercizio del com
mercio sia limitato a giornali e alle riviste di ca
rattere periodico.
Ciò in considerazione che nella specie si tratta
di commercio disciplinato da una vera e propria
prestazione d’opera a cottimo. Ma se i rivenditori
di giornali attendano, oltre che alla vendita dei
medesimi, anche a quella di libri, di cartoline
illustrate, di litografie e di altre merci, estranee
ai giornali per questa parte non possono sfuggire
alle sanzioni di legge.
CAFFÈ’. RISTORANTI ECC.
DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI PRIVATI
(Circ. n. 10658. Div. 3*. Sez. 2*. del 12 marzo 1927, anno V)
Ai Sindaci e P od està
e,
p e r notizia : alla Ca
m era d i C omm ercio e alla F ederazione
p rov in cia le fa scista comm ercian ti.
Per norma delle Commissioni comunali si av
verte che i caffè, i ristoranti, ecc. di associazioni
e circoli privati sono sottoposti alle sanzioni
della legge 16 dicembre 1926, n. 2174.
Non può essere motivo di esclusione la cir
costanza che vendano i generi soltanto ai soci
ed agli invitati; qu
!tazione non altera
la loro figura di veri e propri esercizi di ven
dita e la esclusione rappresenterebbe un ingiu
stificato privilegio in confronto degli ordinari
negozi della specie.
Il P r e fe tto :
D
e
V
ita
.
SPACCI PROVVISORI - IMPRESE PER LA
POSA IN OPERA E LA MANUTENZIONE
DI APPARECCHI DI RISCALDAMENTO.
ILLUMINAZIONE ECC. - CASSE DI CRE
DITO AGRARIO
(Circ. n. Il 163, D iv.3*, Sez.2*. del 15 marzo 1927, annoV )
Ai Sindaci e P od està e , p e r notizia : alla Ca
m era di Comm ercio,
e
alla Federazione
p rov in cia le fascista comm ercian ti.
Per il compito delicatissimo che la legge 16
dicembre 1926 N. 2174 affida alle Commissioni
comunali, si richiama l'attenzione delle mede
sime perchè evitino la concessione delle licenze
a ditte o a persone che intendano aprire spacci
con evidente scopo di temporanea e audace
speculazione fondata, non già sulle condizioni
generali del mercato o sulla normalità di un
servizio continuativo e serio, ma con l’evidente
proposito di sfruttare determinate e occasionali
circostanze che si risolvano a vantaggio eli qual
che persona e a danno della Società del Com
mercio, della utilità dei consumatori e della
tranquillità del commercio. A questo scopo le
Commissioni comunali potranno giovarsi dei pa
reri espressi dai delegati delle federazioni pro
vinciali fasciste dei commercianti.