

CALMIERI ANNONARI IN TORINO
DI S E I C E N T O ANN I FA
Com e noto, i calmieri non rappresentano
una istituzione moderna, ma di essi s e fatto
largo uso anche nel passato, per difendere
il povero consumatore dalle ingordigie dei
negozianti che, secondo quanto la pratica
quotidiana insegna, molto spesso si lasciano
indurre a mitigare le loro pretese soltanto
di fronte alla minaccia di rigori e sanzioni.
L ’argomento quindi non è nuovo, mentre,
per certi rispetti, assume oggi sapore di at
tualità.
Vediamo perciò come le Autorità citta
dine provvedessero, circa sei secoli fa, a
rammentare ai venditori di derrate chc
non è lecito arricchirsi d ’un colpo specu
lando su alcuni fondamentali bisogni di
nanzi ai quali al prossimo non è lasciata
facoltà di assumere atteggiamenti... asten
sionisti.
Da una tariffa dei commestibili fissata il
10 gennaio 1328, da Ardizzone Aynardi e
Perino De Gorzano, stanziatori del Comu
ne, risultano le prescrizioni seguenti circa il
prezzo di alcuni generi :
Formaggio brianzolo
alla libbra
denari
7
Formaggio di altro
genere e ricotta
(seracium)
alla libbra »6 e I obolo
Olio di noce, id
>»
7
Candele, id.
»
12
Carni salate, id.
>»
5
Lardo nuovo, id.
»
7
Lardo vecchio, id.
»
9
Sugna, id.
»
8
Il 6 luglio dello stesso anno 1328, i do
dici sapienti della Città, udita la relazione
fatta dai messi appositamente inviati a Pi
nerolo ed a Chivasso per conoscere i prezzi
delle carni colà praticati, (issarono (ino alla
metà di agosto successivo in quattro denari
viennesi il prezzo di una libbra di carni
suine e di pollo ed in due denari ed un
obolo quello di una libbra di carne ovina.
Coir occasione fu stabilito che i beccai e
qualsiasi altro spacciatore di carne al mi
nuto, dovessero vendere la stessa a peso,
sotto pena di 5 soldi di multa. Ed allo scopo
di assicurare pi. ... efficacia a tali prescri
zioni, il Consiglio dei sapienti non dimen
ticò di stabilire, nella stessa seduta, la pro
cedura da seguirsi nei confronti dei contrav
ventori alla disposizione, procedura la cui
speditezza si presta a suscitare le riflessioni
di chi non sia ignaro delle scappatoie che la
legislazione moderna offre qualche volta al
commerciante disonesto :
«<......
quod Curia possit p r o c e d e r e inqui-
rere ex offìcialibus ipsius si, et qu om odo eis
v idebitur e d quod om n e s officiales Curiae,
et jamiliae, ac e d am om n e s olii bonae fa-
ma e possint ac cusare om n e s con t ra fad en te s
con tro ordinamento pred icta , et e d am c o n
tro alia ordinamento jacta super vitualibus,
et aliis rebus v end end i s ad minutum, e t cre-
datur acusis ipsorum cum juramento s em e l
prestito, e t habeant terciam parte banni ».
Il 30 settembre dello stesso anno 1328, i
Sapienti determinarono in tre denari ed un
obolo viennese il prezzo di vendita alla lib
bra delle carni suine e in due denari ed un
obolo quello delle carni bovine ed ovine.
Tale misura doveva essere osservata, sotto
pena delle riferite sanzioni, (ino a tutto il
Natale successivo. E per infrenare il mal
vezzo, che qualche rivenditore sembre pra
ticasse anche allora, di frodare sul peso del