Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 854 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 854 Next Page
Page Background

CALMIERI ANNONARI IN TORINO

DI S E I C E N T O ANN I FA

Com e noto, i calmieri non rappresentano

una istituzione moderna, ma di essi s e fatto

largo uso anche nel passato, per difendere

il povero consumatore dalle ingordigie dei

negozianti che, secondo quanto la pratica

quotidiana insegna, molto spesso si lasciano

indurre a mitigare le loro pretese soltanto

di fronte alla minaccia di rigori e sanzioni.

L ’argomento quindi non è nuovo, mentre,

per certi rispetti, assume oggi sapore di at­

tualità.

Vediamo perciò come le Autorità citta­

dine provvedessero, circa sei secoli fa, a

rammentare ai venditori di derrate chc

non è lecito arricchirsi d ’un colpo specu­

lando su alcuni fondamentali bisogni di­

nanzi ai quali al prossimo non è lasciata

facoltà di assumere atteggiamenti... asten­

sionisti.

Da una tariffa dei commestibili fissata il

10 gennaio 1328, da Ardizzone Aynardi e

Perino De Gorzano, stanziatori del Comu­

ne, risultano le prescrizioni seguenti circa il

prezzo di alcuni generi :

Formaggio brianzolo

alla libbra

denari

7

Formaggio di altro

genere e ricotta

(seracium)

alla libbra »6 e I obolo

Olio di noce, id

7

Candele, id.

»

12

Carni salate, id.

5

Lardo nuovo, id.

»

7

Lardo vecchio, id.

»

9

Sugna, id.

»

8

Il 6 luglio dello stesso anno 1328, i do­

dici sapienti della Città, udita la relazione

fatta dai messi appositamente inviati a Pi­

nerolo ed a Chivasso per conoscere i prezzi

delle carni colà praticati, (issarono (ino alla

metà di agosto successivo in quattro denari

viennesi il prezzo di una libbra di carni

suine e di pollo ed in due denari ed un

obolo quello di una libbra di carne ovina.

Coir occasione fu stabilito che i beccai e

qualsiasi altro spacciatore di carne al mi­

nuto, dovessero vendere la stessa a peso,

sotto pena di 5 soldi di multa. Ed allo scopo

di assicurare pi. ... efficacia a tali prescri

zioni, il Consiglio dei sapienti non dimen­

ticò di stabilire, nella stessa seduta, la pro­

cedura da seguirsi nei confronti dei contrav­

ventori alla disposizione, procedura la cui

speditezza si presta a suscitare le riflessioni

di chi non sia ignaro delle scappatoie che la

legislazione moderna offre qualche volta al

commerciante disonesto :

«<......

quod Curia possit p r o c e d e r e inqui-

rere ex offìcialibus ipsius si, et qu om odo eis

v idebitur e d quod om n e s officiales Curiae,

et jamiliae, ac e d am om n e s olii bonae fa-

ma e possint ac cusare om n e s con t ra fad en te s

con tro ordinamento pred icta , et e d am c o n ­

tro alia ordinamento jacta super vitualibus,

et aliis rebus v end end i s ad minutum, e t cre-

datur acusis ipsorum cum juramento s em e l

prestito, e t habeant terciam parte banni ».

Il 30 settembre dello stesso anno 1328, i

Sapienti determinarono in tre denari ed un

obolo viennese il prezzo di vendita alla lib­

bra delle carni suine e in due denari ed un

obolo quello delle carni bovine ed ovine.

Tale misura doveva essere osservata, sotto

pena delle riferite sanzioni, (ino a tutto il

Natale successivo. E per infrenare il mal­

vezzo, che qualche rivenditore sembre pra­

ticasse anche allora, di frodare sul peso del