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C A 1 M I F R I A N N O N A R I IN TO R IN O f>l > F I C F \ T O * N \ |

r \

la merce, si prescrisse : «

...Si aliquis beca-

rius inventus fuerit v e l denunciatus v e l ac-

cusatus fucrit, minus iuste Vel minus le ga

litcr ponde ra s se carnes. solvat prò p o ena s o ­

lido s V cu ju s tercia pars sit accusatoris, et

teneatur becarius incontinenti restituere c a r ­

nes deficien tes ad justum pondu s quibu-

s cumqu e emptoribus carnium praedictarum

sub pena praedicta ».

Per garantire l ’osser­

vanza della disposizione furono nominate

dodici

guard ie private,

i cui nomi dovevano

restar segreti e che erano tenute ad impe­

gnarsi con giuramento di accusare

om n e s

becarios tubernarios... et om n e s alios quou-

sque viderint et invenerint f a c e r e con tro ca-

pitula, rejorma c ion e s et ord inamen to

......

facta.

Allo scopo poi di assicurare alla cittadi­

nanza il grano necessario per i suoi bisogni

e di impedire che quello esistente fosse oc

cultato dagl’incettatori —categoria quest ul­

tima che a quanto sembra affliggeva anche i

mercati di sei secoli fa ! — un ordinato del

3 dicembre successivo prescriveva a tutti gli

abitanti della città e suburbio di notificare.

agli ufficiali espressamente incaricali da lla

Curia. I esatto quantitativo di grano posse­

duto.

sub po ena e t banno so lidorum XX

prò quo libct storio cu iu s cumqu e grani, e t

om issione ipsius grani cela ti v e l absconditi.

Le quantità di frumento in tal modo a c ­

certate dovevano essere tenute a disposi­

zione del Comune, per esser vendute

in

platea mercati taurinensis... in illa quanti-

tate in qua p ra e c ep tun fuerit e is p e r domi-

nos

I

icarium e t fu d i c em s eu p e r a lterum

ipsorum sub po ena e t banno in arbitrio

ipsorum dom inorum

i

icarii e t Ju d i c i s .

Veniva pure stabilito che ove il prezzo

di vendita su l mercato cittadino avesse su ­

bito un aumento, esso dovesse esser rego­

lato secondo quello praticato nelle località

viciniori, e che nessun abitante d i Torino.

cu iu s cumqu e cond i c i on is .

potesse in una

settimana acquistare più d i due staia di

grano

e t s o lo m o d o

prò

ussu suo e t familiac

suae.

sotto pena di soldi venti per ogni staio

di grano in più acquistato oltre a lla confisca

del medesimo.

/.

b.