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la merce, si prescrisse : «
...Si aliquis beca-
rius inventus fuerit v e l denunciatus v e l ac-
cusatus fucrit, minus iuste Vel minus le ga
litcr ponde ra s se carnes. solvat prò p o ena s o
lido s V cu ju s tercia pars sit accusatoris, et
teneatur becarius incontinenti restituere c a r
nes deficien tes ad justum pondu s quibu-
s cumqu e emptoribus carnium praedictarum
sub pena praedicta ».
Per garantire l ’osser
vanza della disposizione furono nominate
dodici
guard ie private,
i cui nomi dovevano
restar segreti e che erano tenute ad impe
gnarsi con giuramento di accusare
om n e s
becarios tubernarios... et om n e s alios quou-
sque viderint et invenerint f a c e r e con tro ca-
pitula, rejorma c ion e s et ord inamen to
......
facta.
Allo scopo poi di assicurare alla cittadi
nanza il grano necessario per i suoi bisogni
e di impedire che quello esistente fosse oc
cultato dagl’incettatori —categoria quest ul
tima che a quanto sembra affliggeva anche i
mercati di sei secoli fa ! — un ordinato del
3 dicembre successivo prescriveva a tutti gli
abitanti della città e suburbio di notificare.
agli ufficiali espressamente incaricali da lla
Curia. I esatto quantitativo di grano posse
duto.
sub po ena e t banno so lidorum XX
prò quo libct storio cu iu s cumqu e grani, e t
om issione ipsius grani cela ti v e l absconditi.
Le quantità di frumento in tal modo a c
certate dovevano essere tenute a disposi
zione del Comune, per esser vendute
in
platea mercati taurinensis... in illa quanti-
tate in qua p ra e c ep tun fuerit e is p e r domi-
nos
I
icarium e t fu d i c em s eu p e r a lterum
ipsorum sub po ena e t banno in arbitrio
ipsorum dom inorum
i
icarii e t Ju d i c i s .
Veniva pure stabilito che ove il prezzo
di vendita su l mercato cittadino avesse su
bito un aumento, esso dovesse esser rego
lato secondo quello praticato nelle località
viciniori, e che nessun abitante d i Torino.
cu iu s cumqu e cond i c i on is .
potesse in una
settimana acquistare più d i due staia di
grano
e t s o lo m o d o
prò
ussu suo e t familiac
suae.
sotto pena di soldi venti per ogni staio
di grano in più acquistato oltre a lla confisca
del medesimo.
/.
b.