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fetti della tassa e di fissarli in una relazione
che verrà sottoposta a lla discussione ed ap
provazione della Commissione, e poi tras
messa a l l ’Amministrazione comunale af
finchè se ne possa valere in occasione di
eventuali riforme al regolamento o di revi
sioni generali delle tassazioni.
Però, per quanto riguarda i ricorsi pre
sentati contro la tassa di licenza per gli
anni 1928 e 1929, l ’Ufficio propose alla
Commissione, e questa accettò, di non ap
portare innovazioni nei criteri da seguirsi
nella decisione dei ricorsi stessi e ciò allo
scopo di non stabilire sperequazioni nei
confronti dei numerosi contribuenti che non
contestarono le tassazioni.
Delle poche liti vertenti per tassazioni
contestate due, in materia di tassa di licen
za, furono recentemente transatte tutelando
nel miglior modo gli interessi del Comune,
altre due, pure riguardanti la medesima
tassa, si risolsero in Tribunale con esito fa
vorevole a l Comune ; per un 'ultima lite , an
cora da decidere, relativa a ll’eccedenza a l
l ’ imposta sulle industrie, l ’Ufficio Tasse non
ha mancato di dare tutti gli elementi per
sostenere la tassazione.
Circa l ’applicazione del contributo d i mi
glioria a lle opere ricorrenti, il Comune ave
va deliberato alcune norme allo scopo di
semplificare la procedura ; ma su questa de
liberazione non si è finora ottenuta l ’ap
provazione superiore. Ad ogni modo que
sta semplificazione si potrà ottenere con una
modifica da apportarsi alla legge secondo
una proposta fatta dal Comune.
Difatti alla Prefettura sono state inviati,
con preghiera di farli presente a lla Commis
sione per la riforma dei tributi locali, alcuni
memoriali circa questioni dalla cui soluzione
i Comuni trarrebbero non lieve beneficio per
quanto si riferisce a lla riscossione dei tri
buti.
Tali questioni si riferiscono a ll’opportu
nità di introdurre nei provvedimenti legis
lativi in corso di studio :
1) una disposizione che stabilisca in
modo chiaro ed esplicito il privilegio a fa
vore dei crediti degli Enti locali per impo
ste e tasse in genere;
2) l ’estensione ai tributi locali delle d i
sposizioni di legge emanate per la repres
sione delle violazioni de lle leggi finanziarie
in materia di tributi erariali e l ’elevazione
del limite massimo della pena stabilita dal-
l ’art. 226 della legge comunale e provin
ciale da L . 200 a L. 1000;
3) la facoltà ai Comuni, che provvedo
no a l l ’esecuzione in modo ricorrente di una
data categoria di opere, di fissare una volta
per tutte, con una deliberazione da pubbli
carsi ed approvarsi a sensi d e ll’art. 15 del
R. D. 18 novembre 1923, n. 2538, i criteri
per determinare la zona d ’ influenza, evitan
do co**ì di deliberare per ciascuna di tali
opere ricorrenti la delimitazione della zona.
Circa la tassa di occupazione di suolo
pubblico sono continuati gli studi in corso
per addivenire ad un completo riesame ed
aggiornamento del regolamento, allo scopo,
fra altro, di sistemare le tariffe anche in re
lazione ad una nuova classificazione delle
vie e per concentrare in un unico ufficio, per
quanto possibile, le pratiche relative alla
concessione dei permessi e a ll’esazione del
tributo.
Nel semestre scorso è stato intensificato il
lavoro per la tenuta al corrente del casella
rio generale dei contribuenti e dello sche
dario topografico, il quale ultimo special-
mente già fin d ’ora si è dimostrato utilissi
mo non solo perchè agevola la scoperta de
gli evasori ai tributi, ma anche perchè faci
lita e semplifica i rapporti fra l ’Ufficio Tas
se, l ’Ufficio Anagrafe, l ’Ufficio Polizia e
gli altri Uffici comunali per quanto riguarda
il movimento di immigrazione ed emigra
zione dei contribuenti, i traslochi ed il ser-
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