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fetti della tassa e di fissarli in una relazione

che verrà sottoposta a lla discussione ed ap­

provazione della Commissione, e poi tras­

messa a l l ’Amministrazione comunale af­

finchè se ne possa valere in occasione di

eventuali riforme al regolamento o di revi­

sioni generali delle tassazioni.

Però, per quanto riguarda i ricorsi pre­

sentati contro la tassa di licenza per gli

anni 1928 e 1929, l ’Ufficio propose alla

Commissione, e questa accettò, di non ap­

portare innovazioni nei criteri da seguirsi

nella decisione dei ricorsi stessi e ciò allo

scopo di non stabilire sperequazioni nei

confronti dei numerosi contribuenti che non

contestarono le tassazioni.

Delle poche liti vertenti per tassazioni

contestate due, in materia di tassa di licen­

za, furono recentemente transatte tutelando

nel miglior modo gli interessi del Comune,

altre due, pure riguardanti la medesima

tassa, si risolsero in Tribunale con esito fa­

vorevole a l Comune ; per un 'ultima lite , an­

cora da decidere, relativa a ll’eccedenza a l­

l ’ imposta sulle industrie, l ’Ufficio Tasse non

ha mancato di dare tutti gli elementi per

sostenere la tassazione.

Circa l ’applicazione del contributo d i mi­

glioria a lle opere ricorrenti, il Comune ave­

va deliberato alcune norme allo scopo di

semplificare la procedura ; ma su questa de­

liberazione non si è finora ottenuta l ’ap­

provazione superiore. Ad ogni modo que­

sta semplificazione si potrà ottenere con una

modifica da apportarsi alla legge secondo

una proposta fatta dal Comune.

Difatti alla Prefettura sono state inviati,

con preghiera di farli presente a lla Commis­

sione per la riforma dei tributi locali, alcuni

memoriali circa questioni dalla cui soluzione

i Comuni trarrebbero non lieve beneficio per

quanto si riferisce a lla riscossione dei tri­

buti.

Tali questioni si riferiscono a ll’opportu­

nità di introdurre nei provvedimenti legis­

lativi in corso di studio :

1) una disposizione che stabilisca in

modo chiaro ed esplicito il privilegio a fa­

vore dei crediti degli Enti locali per impo­

ste e tasse in genere;

2) l ’estensione ai tributi locali delle d i­

sposizioni di legge emanate per la repres­

sione delle violazioni de lle leggi finanziarie

in materia di tributi erariali e l ’elevazione

del limite massimo della pena stabilita dal-

l ’art. 226 della legge comunale e provin­

ciale da L . 200 a L. 1000;

3) la facoltà ai Comuni, che provvedo­

no a l l ’esecuzione in modo ricorrente di una

data categoria di opere, di fissare una volta

per tutte, con una deliberazione da pubbli­

carsi ed approvarsi a sensi d e ll’art. 15 del

R. D. 18 novembre 1923, n. 2538, i criteri

per determinare la zona d ’ influenza, evitan­

do co**ì di deliberare per ciascuna di tali

opere ricorrenti la delimitazione della zona.

Circa la tassa di occupazione di suolo

pubblico sono continuati gli studi in corso

per addivenire ad un completo riesame ed

aggiornamento del regolamento, allo scopo,

fra altro, di sistemare le tariffe anche in re­

lazione ad una nuova classificazione delle

vie e per concentrare in un unico ufficio, per

quanto possibile, le pratiche relative alla

concessione dei permessi e a ll’esazione del

tributo.

Nel semestre scorso è stato intensificato il

lavoro per la tenuta al corrente del casella­

rio generale dei contribuenti e dello sche­

dario topografico, il quale ultimo special-

mente già fin d ’ora si è dimostrato utilissi­

mo non solo perchè agevola la scoperta de­

gli evasori ai tributi, ma anche perchè faci­

lita e semplifica i rapporti fra l ’Ufficio Tas­

se, l ’Ufficio Anagrafe, l ’Ufficio Polizia e

gli altri Uffici comunali per quanto riguarda

il movimento di immigrazione ed emigra­

zione dei contribuenti, i traslochi ed il ser-

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