

G li stabilimenti hanno già — per le esigenze stes
se di lavoro — una gerarchia di valori. Si tratta di
trasformarla ed integrarla in un inquadramento di
sciplinare che valga ad assicurare, in caso di aliar-
ine,
una disciplina perfetta di sfollamento e rico-
\
ero.
Questo richiede dunque:
— una « coscienza antiaerea » delle masse;
— un « piano di sfollamento» curato nei dettagli;
un servizio di controllo autorevole.
Non occorrono parole per spiegare che, quando
uno stabilimento riesce ad instaurare un regime di
militarizzazione morale e materiale di questo ge
nere, il lavoro procede meglio. Indipendentemente
dalla guerra ed indipendentemente dall'allarme
aereo.
G li stabilimenti industriali hanno già — per le
esigenze stesse di lavoro — « nuove costruzioni » in
atto, in allestimento, in progetto, ecc. per trasfor
mazioni, ampliamenti, ecc. Si tratta, anche qui, di
modificarli ed integrarli in modo che valgano a sod
disfare
anche
le necessità della PAA.
Così
: la costruzione di una nuova parete sarà fatta
in modo da agevolare (anziché compromettere) l'in
quadramento e lo sfollamento delle a masse inerti »;
la costruzione di un nuovo fabbricato sarà fatta con
scantinato allestito a ricovero anticrollo; ecc.
Dal canto suo la « Commissione di PAA Indu
striale » ha fatto quanto era possibile per spianare
la strada alle buone volontà.
E* merito precipuo di tale Commissione l'aver prò-
\orato, dalle Autorità locali, disposiz'oni di facilita
zione che, per il buon risultato avuto nella provin
cia di Torino, sono state estese, dall'Autorità Cen
trale, a tutte le provincie del Regno.
Intendiamo riferirci, ad esempio, alla possibilità di
ottenere la concessione d'imperio di un terreno ( per
distruzione di trincee), di uno scantinato (per co
struzione di ricovero anticrollo), di un passaggio
( per sfollamento di « masse inerti »), ecc. di pro
prietà altrui, quando è comprovata la impossibilità
dell'apprestamento nel comprensorio proprio.
Intendiamo riferirci alla possibilità, anche per la
P \A Industriale, di attuare ricoveri di fortuna non
regolamentari purché sia soddisfatto un minimo in
dispensabile di protezione contro le schegge, il sof
fi". il crollo.
Intendiamo riferirci al passaggio in giudicato di de-
nuncie d'inadempienza (dotazione maschere anti-
ga«, oscuramento, ecc.) quando è comprovata la evi
dente buonafede del trasgressore.
E su questo tono si potrebbe continuare a lungo.
Ma a questo ponto può sembrare al profano che
tutto quanto abbiamo detto si riferisca a stabili
menti di migliaia di operai. Niente affatto.
A liarne, sfollamento, oscuramento, ormltamen-
protezione sanitaria, p ratrrirar antincendi, pro
c io n e teraica:
mmm soma
parale gran e, neanche
quando si riferiscono ad un'officinetta di dieci per
sone.
Camberanno le proporzioni e le cifre; ma perman
gono sempre le necess’tà e le « voci » di progetto.
Ciò spiega come il lavoro che la « Commissione di
PAA Industriale » ha accanitamente perseguito, da
ormai due anni, sia stato sopratutto un lavoro pa
ziente di continua
jtersuasione.
Diciamo a sia stato »
perchè, col nuovo anno, le ditte inadempienti sa
ranno denunciate alle Autorità interessate per i
provvedimenti di legge.
Il Consiglio dei Ministri infatti, nella sua ultima
riunione, ha approvato la legge, da lungo tempo in
gestazione, che fa
obbligo
, agli stabilimenti indu
striali comunque non cessanti le proprie attività in
tempo di guerra, di provvedere agli apprestamenti
uecessari per la PAA del loro personale, dei loro de
positi, dei loro impianti, dei loro locali, ecc.
In caso d'inadempienza, il Prefetto, quale Presi
dente del C .P .P .A . (Comitato Provinciale di Prote
zione Antiaerea), sentito il parere degli Organi a ciò
preposti, stabilirà gli apprestamenti di PAA che do
vranno essere attuati entro un periodo di non oltre
due mesi.
Trascorso tale termine, il Prefetto potrà ordinare il
completanItUiU O la esecuzione d'imperio degli ap
prestamenti stessi.
Le infrazioni saranno punite con l'arresto fino a
tre
mesi
e con l'ammenda fino a
L . 10.000
e, nei casi
più gravi, le dette pene potranno essere applicate
congiuntamente.
E* principio elementare di diritto infatti che il
« datore di lavoro » deve proteggere il « prestatore
d'opera » dai pericoli che s'incontrano nella pro
duzione.
Così, se un datore di lavoro vuol produrre acido sol
forico, egli deve proteggere i suoi dipendènti dal pe
ricolo della soffocazione, della vescicazione, della
corrosione, ecc.
Così, analogamente, se un datore di lavoro vuol con
tinuare a produrre in tempo di guerra (non importa
se si tratta di cannoni o di merletti), egli deve pro
teggere i suoi dipendenti dal pericolo delle incur
sioni aeree.
Potrà darsi — ed è sommamente augurabile —
che di tali protezioni non ci si debba avvalere; ma
il solo fatto die ci siano, conferisce al prestatore di
opera quella serenità di animo che è
conditio sine
qua non
del buon rendimento del suo lavoro.
E ciò ci porta a concludere con un altro principio
base:
a
Una PAA industriale adeguala
, morale
a amie-
riale, permetterà ai maatri lavoratori di afromlme,
con
serena fiducia, qmtlmmqme forma di aggnmriome
aerea e di compiere, tatto Vaggreiriome mona, il
loro dovere di operai combattenti tatto Umemdi la
voro delTItalia fmcirta
».