

Gli studenti della Facoltà di Ingegneria, che abbiano compiuto
con esit o favorevole il t erzo anno come allievi di una delle tre Sezioni,
possono, di etro loro domanda, essere iscritti al quarto anno di un'altra
Sezione, fermo l'obbligo di iscriversi alle nuove materie del t erzo anno,
speciali alla Sezione alla quale fanno passa ggi o e sos te nere i r elativi
esami prima di quelli dell 'ulteriore loro curricolo di st udi.
ART. 19.
I laureati in una delle' Sezioni di in gegneria possono essere am–
m essi al quinto anno di una Se zione di versa con l'obbligo di iscri–
zione .e di es ame per tutte le materie p er le quali la nuova 'Se zione
differisce da quella n ella quale hanno conseguit o la prima laurea.
Il conseguimento d ella sec onda laurea è sottop ost o alle med e–
sime condizioni e procedure indicate per la prima, con l'obbligo di
super are gli es ami che nel piano degli st udi della nuova Sezione son o
indicati p er
il
terzo e quarto anno, prima di presentarsi a quelli del–
l'ultimo.
ART. 20.
I laureati in ingegneria possono essere iscritti al quarto anno
della Facoltà
di
Architettura, con la di sp en sa dalla fr equenza e dagli
esami di tutte
-le
materie scien t ifiche in segnate n ella sud de tta Facoltà, .
ma con l'obbligo di sostenere gli esami di tutte le materie artistich e,
il
cui in segnamento v enga impartito n el biennio, prima di a cced ere
agli esam i dell e materie artistich e del ' triennio.
In conformità dell e di sp osizioni di cui all'art. 81 del
R.
Decreto
31 di cembre 1923, N. 312 3, sull'or din ame n to della istruzion e artistica,
coloro che abbiano su pe r a to gli es ami finali del bi ennio del co rs o spe–
ciale di architettura presso le Accademie di B elle Art i e coloro che
posseggano il diploma di professore di di segno architettonico, purchè
sia n o al t empo stesso muniti della maturità classica o scien t ifica o
artistica, sono ammessi al t erzo anno della Facoltà di Architettura,
con di sp en sa dagli esami delle materie artistich e del bi ennio.
E ssi però non possono essere ammessi a sostenere alcun es ame del
t erzo anno, n è essere iscritti a l quarto, se prima non a bb ia n o supe–
rato tutti gli es ami dell e materie del biennio, dell e quali, a giudizio
del Con siglio di Facoltà, sia no in debito. '
ART. 21.
Alla fin e di ogni quadrimestre sco las t ico ciascun professore tra–
smette alla Direzione una notizia sulla fr equenza e un giudizio su l
profitto di ogni sin golo allievo accertato durante
il
quadrimestre stesso
per mezzo di interrogatori e di prove scri tte, grafiche e spe ri men t ali,
a seconda del carattere d ella materia d'Insegnamento.
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