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Gli studenti della Facoltà di Ingegneria, che abbiano compiuto

con esit o favorevole il t erzo anno come allievi di una delle tre Sezioni,

possono, di etro loro domanda, essere iscritti al quarto anno di un'altra

Sezione, fermo l'obbligo di iscriversi alle nuove materie del t erzo anno,

speciali alla Sezione alla quale fanno passa ggi o e sos te nere i r elativi

esami prima di quelli dell 'ulteriore loro curricolo di st udi.

ART. 19.

I laureati in una delle' Sezioni di in gegneria possono essere am–

m essi al quinto anno di una Se zione di versa con l'obbligo di iscri–

zione .e di es ame per tutte le materie p er le quali la nuova 'Se zione

differisce da quella n ella quale hanno conseguit o la prima laurea.

Il conseguimento d ella sec onda laurea è sottop ost o alle med e–

sime condizioni e procedure indicate per la prima, con l'obbligo di

super are gli es ami che nel piano degli st udi della nuova Sezione son o

indicati p er

il

terzo e quarto anno, prima di presentarsi a quelli del–

l'ultimo.

ART. 20.

I laureati in ingegneria possono essere iscritti al quarto anno

della Facoltà

di

Architettura, con la di sp en sa dalla fr equenza e dagli

esami di tutte

-le

materie scien t ifiche in segnate n ella sud de tta Facoltà, .

ma con l'obbligo di sostenere gli esami di tutte le materie artistich e,

il

cui in segnamento v enga impartito n el biennio, prima di a cced ere

agli esam i dell e materie artistich e del ' triennio.

In conformità dell e di sp osizioni di cui all'art. 81 del

R.

Decreto

31 di cembre 1923, N. 312 3, sull'or din ame n to della istruzion e artistica,

coloro che abbiano su pe r a to gli es ami finali del bi ennio del co rs o spe–

ciale di architettura presso le Accademie di B elle Art i e coloro che

posseggano il diploma di professore di di segno architettonico, purchè

sia n o al t empo stesso muniti della maturità classica o scien t ifica o

artistica, sono ammessi al t erzo anno della Facoltà di Architettura,

con di sp en sa dagli esami delle materie artistich e del bi ennio.

E ssi però non possono essere ammessi a sostenere alcun es ame del

t erzo anno, n è essere iscritti a l quarto, se prima non a bb ia n o supe–

rato tutti gli es ami dell e materie del biennio, dell e quali, a giudizio

del Con siglio di Facoltà, sia no in debito. '

ART. 21.

Alla fin e di ogni quadrimestre sco las t ico ciascun professore tra–

smette alla Direzione una notizia sulla fr equenza e un giudizio su l

profitto di ogni sin golo allievo accertato durante

il

quadrimestre stesso

per mezzo di interrogatori e di prove scri tte, grafiche e spe ri men t ali,

a seconda del carattere d ella materia d'Insegnamento.

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