

§
VIII.
51.
È
ufficio del direttore:
167 -
nel
direttore.
l° di vegliare il mantenimento della disciplina scolastica, l'osser–
vanza dei programmi, e la conservazione dell'edificio e delle collezioni
della scuola;
2° di fare, occorrendo, speciali relazioni al Ministero sovra le par–
ticolari benemerenze degli ufficiali della scuola;
3° di firmare i diplomi e le patenti che si conce'dono dopo gli
esami, fadi munire del sigillo della Scuola e contrassegnare dal se–
gretario;
4° di presiedere al Consiglio che dovrà convocare in sessione or–
dinaria almeno ogni due mesi, e straordinariamente quando lo ravvi–
serà necessario;
5° di trasmettere al Ministro le proposte del Consiglio in una col
sunto degli atti verbali delle' tornate in cui furono acçettate le prc–
poste;
6° di convocare l,e Commis!lioni esaminatrici nei giorni e nelle ore
da lui determinate;
7° di regolare l'orario delle esercitazioni, e ripartirvi gli stvdenti
quando non
è
possibile che vi assistano tutti ad un tempo;
8° applicare, occorrendo, le pene disciplinarie accennate nei para–
grafi 1 e 2 dell'art. 143 della legge 13 novembre 1859;
9° di esaminare ed approvare le note presentate dai vari direUori
dei gabinetti;
LO° di fissare le ore di servizio ed assegnare le faccende alle quali
dovranno i serventi atténdere.
52. Dipendono dal direttore tutti gli ufficiali addetti alla Scuola; egli
vegliaperchè ciascuno adempia i propri i doveri.
§.
IX. -
Dei professO/·i.
53. l professori della Scuola ai quali fu commessa la direzione di qua 1-
che collezione o laboratorio, debbono vegliare il buo)] andamento di
quella o di quello, e promuoverne l'ampliamento ed illustro.
M.
In principio d'ogni anno presenteranno al Consiglio il bilancio pre–
ventivo della collezione e del laboratorio che venne loro affidato, pro–
curando che le partite non avanzino la dotazione. .
Il bilancio preventivo delle spese generali della Scuola verrà pre-
sentato a detto Consiglio dal direttore.
.
55. I direttori di qualche collezione o laboratorio potranno ricevere