Table of Contents Table of Contents
Previous Page  174 / 273 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 174 / 273 Next Page
Page Background

- 168-

per anticipazione una parte della dotazione assegnata alla collezione, e

finita la somma anticipata, dovranno subito presentare al direttore

una triplice copia. del rendimento di conto colle note quìtate di tutte

le spese.

Il direttore trasmetterà le note al Ministero dopo aver mandato una

copia di detto rendimento di conto agli archivi della Scuola.

56. I direttori delle collezioni o laboratorii possono esser autorizzati dal

direttore a far cambi degli oggetti che giacessero duplicati ed inutili

nei magazzeni con altri che mancassero alle raccolte.

Dovranno al fine dell'anno dare contezza al Consiglio dei cambi

fatti.

57: Sono pure autorizzati ad accettare doni che ad esse collezioni fos–

sero fatti, informandone il direttore perchè ne ragguagli il Ministero

di pubblica istruzione.

58. Potranno aver facoltà dal Ministro di commettere modelli al mo–

dellatore della Scuola per conto d'altro Istituto.

- Le spese occorrenti potranno essere anticipate colla dote della col–

lezione a cui è attinente il modello, e questa verrà tosto

reintegrat~

per mezzo della somma riscossa.

A cura del direttore il Ministro sarà reso consapevole della ope–

razIOne.

59. Il segretario nell'assenza del direttore e del vice-direttore

è

spe- .

cialmente incaricato della vigilanza sul locale della Scuola, e degli or–

dini opportuni ai serventi.

60. Come direttore della biblioteca acquisterà oltreciò i libri stimati dal

Consiglio più utili, ed i quali non esistessero nella biblioteca dell'Uni–

versità, o fossero di uso continuo nella Scuola.

Trasmetterà ogni anno al prefetto della biblioteca dell'Università di

Torino l'elenco dei libri acquistati, o ricevuti in dono, e si conformerà

alle disposizioni degli art. 53, 54, 56, 60. La biblioteca della Scuola

sarà aperta nelle ore stabilite dal Consiglio.

61.~Il

vice-direttore del laboratorio di chimica' attenderà all'esecuzione

delle analisi minerali commesse dal Ministero di agricoltura, in–

dustria e commercio, o da qnello dell'istruzione pubblica, ovvero dai

privati.

Riscuoterà dai privati le somme che a termini della tariffa debbono

pagare per tali analisi, e si conformerà, rispetto a tali riscossioni, alle

leggi e regolamenti finanziari vigenti.

62. Il Consiglio potrà ordinare l'esecuzione delle analisi utili agli inse–

gnamenti ed alle collezioni della Scuola.

('~3.

Il \ ice·direllore del laboratorio di chimica , e gli assistenti alle