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8. L'insegndnte ordinario, straordinario od incaricilto deve dare le sue
lezioni alle ore e giorni stabiliti dall'orario, e de've pur prender parte
alle Commissioni che per esami, o per altri affari riflettenti 'al buon
andamento della Scuola, siano nominate dal Consiglio di amministra–
zione o dal direttore. Egli non può esimersi da codesti obblighi per
ragioni di occupazioni o di altre professioni sue proprie o particolari,
nè farsi surrogare senza autorizzazione, nè mutar l'ora delle lezioni a
piacer suo o per accordo cogli studenti.
Occorrendogli di non poter far lezione per motivi di salute deyc
tosto renderne avvertito il direttore, il quale a sua volta ne darà. av–
viso agli studenti, od incaricherà, ove ne sia il caso, il relativo assistente
'di sostituirlo mille lezioni.
§
2° -
Degli uss'lstenti.
9. Eccettuati gli assistenti dei
labo~atorii
chimico e mineralogico a cui
è
attribuito uno speciale ufficio, gli altri devono ritenersi piuttosto come
aiuti a tutta la scuola anzichè ad un solo degli insegnanti. Quindi si
presteranno per accudire a tutte quelle scuole di disegno ove la pre–
s~nza
loro sia dalla Direzione giudicata necessaria, per dirigere taluna
delle operazioni di campagna nelle esercitazioni di , geometria pratica
o per cooperare al buon andamento delle esperienze o lavori che i
professori vengono eseguendo, o proponendo, massime nel 2° periodo
della scuola.
10. Oltre a questi uffici di ordine generale, ognuno degli assistenti
è
particolarmente addetto ad uno o due insegnanti, sopratutto a quelli
che hanno la direzione di alcuno dei gabinetti scientifici della Scuola. .
Questo o questi professori essi devono coadiuvare nei lavori di con–
servazione, di ordinamento e di ricerche scientifiche che piaccia loro
istituire, e devono parimente seguirne l'insegnamento per modo da
rendersi capaci di continuarlo quando accadesse che il professore ne
fosse legittimamente impedito.
11. Affinchè tuttavia
il
còmpito .di ciascun assistente diventi non solo
possibile, ma neanche troppo grave; si terrà in principio dell'anno sco–
lastico un'adunanza fra i diversi professori e fra tutti gli assistenti, ed
in essa saranno definite le attribuzioni ordinarie di ciascuno dei me–
desimi.
§
3· -
Degli studenti.
a.
Colorocbe vogliono essere inscritti siccome studenti, oltre alle carte
comprovanti
il
loro diritto alla immatricolazione (Vedi gli
art
3°, 16°
Cenni storici
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