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IlA51LICA MAGISTnAL!'
castori dello Stato, cd il decreto reale port erà cenno di tale
proposizione.
«
J r t.
11.
La
dispensa
dalla professione religiosa, accordata
dall'articolo.? delle magistrali pat enti 9 dicembre
1851
}~ i
de–
corati, è estesa ai provvisti
.di
commende o pensioni: .
«
Ar t.
'12.
È
abolita la forma '
dell e
bolle.
e
dei
'diplomi at–
tualm ente in uso ; ad essa
è
surrogata quella
dei c
decreti
.Il r-
. mati
dal
l'C,
e con trofi rmati,
secondo
la
.diversi tà
dei casi, come- .
nell'arti colo decimo.
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«
Ar t..
15.
Le modificazioni degli s tatu ti dell'ordine, e la_
costituzione di nu ove disposizioni che
-regol i~o
qualche rap–
porto tra l'ordine e lo Stato , saranno discusse nel Consiglio .dei /
mini stri coll' int ervento del primo segretario del gran magi–
stero, e le l'cali provvisioni che - le sanciscono saranno contro–
firmate dal ministro
.di
grazia e gius tizia, guardasigill i ' dello
Stato, c porteranno il
visto
·del primo
'segretar io. del
gran 'ma–
gistero.
« Lc provvisioni sovrane intorn o ai regolamenti interni del–
l' ordin e ed all'amministrazi one del suo patrocinio seguiteranno
ad essere co.ntrofi rmate dal solo primo segretar io del gran
ma-
gister o,
.
I
.
.
~
« Ar t.
14.
I .gl'andati dell'ordin e sono abolit i'; gli attua ti
investiti della dignità, o del. titolo
di.
grande, conservano i ti–
toli, le
onor~ ficen ze,. le
assegnazioni e prerogative di cui go-
dono
~ tt na lmen te .
.
.
.
-r
.
r-
« Ar t.
Hi.
È
abolita la divisione ter rit ori ale in provincie,
per quanto r iguarda l' ordin e dei Santi Maurizio e Lazzaro, e
sono pure conseguen temente
aboliti tutti
gli ,ordinamen ti re- "
lativi e dipendenti da tale scompar timen to.
«
Art. 16.
È
'confermato il Consiglio dell' ordine tanto nelle
sue attribuzioni consult ive circa i regolamenti e gli statuti .
che gli verranno d'ordine del re general e .gran mastro pre:-