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teso quello che ci viene esposto, per le pre­

senti e di nostra certa scienza, col parere

del Consiglio, in forza di privilegio perpe­

tuo inibiamo ai venturieri, ed a chichessia

dell'arte di zavattino di stare in questa cit­

tà, ed in quella esercitar la dett’arte, salve

che siano consegnati alli Sindaci supplican­

ti, e che diano sigurtà di pagare insieme con

li supplicanti i carichi che da noi e dalla

città verranno imposti, di che riporteranno

fede da essi Sindaci dell’arte, ed osservino

gli ordini nostri, ed i supplicati riti, e soliti

della stess’arte, sotto pena di scudi cin­

quanta d ’oro per ciascuno, ed ogni volta

che contravvenisse al fìsco nostro applica­

bili; mandiamo e comandiamo a’ Magi­

strati; Ministri ed Uffìziali nostri, ed a chi

spetterà di osservare, e far sempre inviola­

bilmente osservare le presenti, senza diffi­

coltà nè contraddizione, per quanto stima­

no cara la «grazia nostra, che così ci piace.

» Date in Torino il quattro settembre mil­

le seicento venti ».

« Interinate dal Senato di Piemonte con

decreto del 15 settembre dello stesso anno».

C

a r l o

E

m a n u e l e

V.

Argenterò

Magalli

Lo stesso Principe il 25 novembre 1623

emanava un ordine sulla

tassa delle scarpe,

nel quale si legge :

« per i calzolari :

« il paro delle scarpe grosse da Massari

di noue in dodeci punti con buoni sollami

di vacca. II. I . ss. 6. ; altre inferiori di set­

te e otto punti, II. I . ss. 4. ; scarpe da

huomini di città a tre sole, ò vero à nata,

II . I . ss. 2 ; ecc. ecc. »

><per i zavattini :

« per un para di sole à scarpe d’huomini

di campagna di buon corame di schena

ss. IO. ; per huomini di città di buon cora­

me come sopra, ss. 8. ; altre più deboli,

ss. 6. ; e le altre fatture à proportiòne ».

11 5 novembre 1641 la duchessa «Cristi­

na sorella del Re cristianissimo e reggente

dei suoi Stati » emanò altre « lettere paten­

ti » colle quali confermò i privilegi concessi

precedentemente all* « Università dei cia­

battini » di Torino e revocò un provvedi­

mento ad essi contrario prescrivendo • che

le piazze da ciabattino in detta città non

debbano oltrepassare il numero di sessan-

taquattro ».

Carlo Emanuele li, il

26

ottobre

1651

con nuove « lettere patenti » riconfermava

ancora una volta gli « anteriori provvedi­

menti sulle condizioni richieste per l ’eser­

cizio dell’arte del ciabattino nella città di

Torino» e il

14

luglio del iuui prescriveva

che « debba fissarsi a sessant’otto il nume­

ro delle loro piazze », ed ordinava, al Con­

servatore della loro Università « di vegliare

all’osservanza de’ loro privilegi ».

Ma i documenti più curiosi sono senza

dubbio quelli che furono redatti per proi­

bire «a chi non esercita l ’arte del ciabattino

di andar gridando nelle vie per far commer­

cio di calzamenta logora ».

Diressero i ciabattini al serenissimo Du­

ca la protesta seguente :

«

A Itezza Reale.

Esponesi per parte del-

l’Università de’ zavattini esserli stati dalla

benignità di V . R. A ., e Suoi Reali Prede­

cessori concessi molti privilegi, e fra gli al­

tri, che non si possa da qualsiasi persona

far cosa alcuna pregiudiziale agli stili soliti

da osservarsi, il che possa ridondare in dan­

no dell'Università e zavattini; e perchè

contro gli stili soliti suddetti vi sono diverse

persone, massime gabassini e vittoni, quali

in diversi modi vanno per la presente città,

c per compra o permute, o in altri modi ri­

tirano la maggior parte delle scarpe fruste,

il che ridonda non solo in danno de’ sup­

plicanti, ma anche di tutte le persone po­

vere di questa città, e raccorrenti ad essa,

quali non avendo il modo di accomprar