

teso quello che ci viene esposto, per le pre
senti e di nostra certa scienza, col parere
del Consiglio, in forza di privilegio perpe
tuo inibiamo ai venturieri, ed a chichessia
dell'arte di zavattino di stare in questa cit
tà, ed in quella esercitar la dett’arte, salve
che siano consegnati alli Sindaci supplican
ti, e che diano sigurtà di pagare insieme con
li supplicanti i carichi che da noi e dalla
città verranno imposti, di che riporteranno
fede da essi Sindaci dell’arte, ed osservino
gli ordini nostri, ed i supplicati riti, e soliti
della stess’arte, sotto pena di scudi cin
quanta d ’oro per ciascuno, ed ogni volta
che contravvenisse al fìsco nostro applica
bili; mandiamo e comandiamo a’ Magi
strati; Ministri ed Uffìziali nostri, ed a chi
spetterà di osservare, e far sempre inviola
bilmente osservare le presenti, senza diffi
coltà nè contraddizione, per quanto stima
no cara la «grazia nostra, che così ci piace.
» Date in Torino il quattro settembre mil
le seicento venti ».
« Interinate dal Senato di Piemonte con
decreto del 15 settembre dello stesso anno».
C
a r l o
E
m a n u e l e
V.
Argenterò
Magalli
Lo stesso Principe il 25 novembre 1623
emanava un ordine sulla
tassa delle scarpe,
nel quale si legge :
« per i calzolari :
« il paro delle scarpe grosse da Massari
di noue in dodeci punti con buoni sollami
di vacca. II. I . ss. 6. ; altre inferiori di set
te e otto punti, II. I . ss. 4. ; scarpe da
huomini di città a tre sole, ò vero à nata,
II . I . ss. 2 ; ecc. ecc. »
><per i zavattini :
« per un para di sole à scarpe d’huomini
di campagna di buon corame di schena
ss. IO. ; per huomini di città di buon cora
me come sopra, ss. 8. ; altre più deboli,
ss. 6. ; e le altre fatture à proportiòne ».
11 5 novembre 1641 la duchessa «Cristi
na sorella del Re cristianissimo e reggente
dei suoi Stati » emanò altre « lettere paten
ti » colle quali confermò i privilegi concessi
precedentemente all* « Università dei cia
battini » di Torino e revocò un provvedi
mento ad essi contrario prescrivendo • che
le piazze da ciabattino in detta città non
debbano oltrepassare il numero di sessan-
taquattro ».
Carlo Emanuele li, il
26
ottobre
1651
con nuove « lettere patenti » riconfermava
ancora una volta gli « anteriori provvedi
menti sulle condizioni richieste per l ’eser
cizio dell’arte del ciabattino nella città di
Torino» e il
14
luglio del iuui prescriveva
che « debba fissarsi a sessant’otto il nume
ro delle loro piazze », ed ordinava, al Con
servatore della loro Università « di vegliare
all’osservanza de’ loro privilegi ».
Ma i documenti più curiosi sono senza
dubbio quelli che furono redatti per proi
bire «a chi non esercita l ’arte del ciabattino
di andar gridando nelle vie per far commer
cio di calzamenta logora ».
Diressero i ciabattini al serenissimo Du
ca la protesta seguente :
«
A Itezza Reale.
Esponesi per parte del-
l’Università de’ zavattini esserli stati dalla
benignità di V . R. A ., e Suoi Reali Prede
cessori concessi molti privilegi, e fra gli al
tri, che non si possa da qualsiasi persona
far cosa alcuna pregiudiziale agli stili soliti
da osservarsi, il che possa ridondare in dan
no dell'Università e zavattini; e perchè
contro gli stili soliti suddetti vi sono diverse
persone, massime gabassini e vittoni, quali
in diversi modi vanno per la presente città,
c per compra o permute, o in altri modi ri
tirano la maggior parte delle scarpe fruste,
il che ridonda non solo in danno de’ sup
plicanti, ma anche di tutte le persone po
vere di questa città, e raccorrenti ad essa,
quali non avendo il modo di accomprar