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scarpe nuove, o far acconciare le loro scar
pe con corami nuovi, accomprano le sud
dette fruste, quali li supplicanti accomoda
no, o facendo accomodare le loro scarpe
con li corami frusti delle suddette scarpe,
provvedono in tal modo a* loro bisogni, e
per altro sarebbero per patirne grandemen
te, hanno pensato per provvedere alle loro
indennità e del pubblico, atteso anche, che
esse persone, quali ritirano dette scarpe, e
stivali frusti, quelli trasmandano fuor* in
altri luoghi, onde li supplicanti, quali nelle
occasioni sopportano le spese a causa d ’a
bitar in questa città, come nelle guardie alle
porte, che gli hanno costato più di L. 100
il mese, e nelle guerre contro li Genovesi
offersero uomini sei a loro spese, e pagano,
negli occorrenti li cottizzi, verrebbero solo
a sentire li danni ed incomodi, e gli utili
verrebbero ad essere delli forastieri, perciò
raccorrono a V . A. R. con fede, ecc.
« Umilmente supplicandola si degni ini
bir a chisisia d’accomprar, nè prender per
via di permuta o di qualsiasi altro titolo,
sì oneroso che lucrativo, scarpe o stivali
frusti per alienare, salvo siano zavattini nel-
li loro cantoni solamente, conforme alli ca
pitoli fra loro accordati e dal fu Senator
Gerardi admessi e pubblicati d ’aprile 1660,
e ad ogni persona di quelli trasportar, nè
farne esito fuori di questa città, sotto gravi
pene, quali tutti pene portatisi per que-
st’Ordine, che per tutti gli antecedenti e
riti suddetti si debbano applicar per un ter
zo al fìsco di V. A. R., e gli altri due terzi
alla bussola di S. Lucia, maneggiata essa
Compagnia dall’ Università supplicante
mandando anche nel resto osservarsi gli
antecedenti Privilegi ed Ordini circa lo sta
bilimento delle piazze de* zavattini al nu
mero di 66 solamente tra questa città vec
chia e nuova, borghi di Po e del Ballone e
Finaggio, con inibizione a chisisia di eser
citare tal’arte, sotto qualunque pretesa e
causa, nonostante ogni sottomissione e cau
zione portata all’Ordine, delli 26 ottobre
1651, nel qual luogo si dichiari che non
abbi luogo in pregiudizio di detta Univer
sità, atteso che l ’Università si è ridotta ad
un numero certo di piazze; ordinando al-
l ’Avvocato Giacomelli, al presente Con
servatore d ’essa Università, ed altri d’avve
nire, e chiunque fìa spediente di far osser
vare quanto si supplica con gli antecedenti
Privilegi, e prender contro li contravventori
le informazioni, e farli castigare; dandogli
perciò fare con dipendenti ogni autorità op
portuna. Il che, ecc. ecc. ».
Rispose il Duca :
C
arlo
E
m a n u e l e
Per Grazia di Dio, Duca di Savoia,
Principe di Piemonte, Re di Cipro, ecc.
«Veduta nelle udienze nostre l’alligata
Supplica ed il suo tenore considerato, per
le presenti di nostra mano firmate, proibia
mo a qualsivoglia persona d’andar gridan
do nella città di Torino e suoi borghi per far
permuta di robe commestibili con le cose
appartenenti all’arte di zavattino, de’ quali
si supplica, meno farne in essa città e bor
ghi pubblica mercanzia, sotto pena di lire
25 per ciascuno, ed ogni volta che si con
travverrà al Fisco nostro applicanda. Vo
gliamo però, che resti a’ particolari libera
la facoltà di vendere le cose suddette in pri
vato a chi meglio le parerà, si, e come s ’os
servava avanti l’introduzione di dette per
mute e pubblica mercanzia; che tal’è no
stra mente.
« Dat. in Moncalieri li diciasette di no
vembre milleseicentosessantre ».
C
arlo
E
m a n u e l e
V.
Bruschetto
Bronzini
Come si vede questi documenti non solo
sono curiosi come stile e come contenuto,
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