

ma sono pure atti a dare una idea di quei
tempi in cui una categoria qualsiasi di citta
dini — malgrado le tirannie o schiavitù lo
cali — poteva liberamente esporre i proprii
« desiderata » direttamente al Sovrano, il
quale, generalmente e benevolmente li ac
coglieva, per quanto non sempre, quei <•de
siderata » fossero redatti nelle forme più
gentili e non sempre fossero ispirati alla più
supina sottomissione sudditale.
Dare ora — continuando — anche solo
in riassunto sommario, tutte le disposizioni
legislative che ancora furono emanate dal
Governo per 1’ « Università dei ciabattini »
vorrebbe dire andare assai per le lunghe,
mi limiterò perciò, dopo il saggio esposto
di quella legislazione, di produrre in puro
elenco quanto ancora 1’ « Università dei cia
battini » interessa :
7 maggio 1678, « Lettere patenti » del
la D u c h e a Reggente, Maria Giovanna
Battista, colle quali viene fatta donazione
di quattro nuove piazze « per l'esercizio
dell'arte di ciabattino con divieto di più ol
tre accrescerle per l’avvenire » ;
13 gennaio 1686 «Memoriale » del-
1’ « Università dei ciabattini » di Torino, e
relative risposte e Patenti Regie colle quali
vengono confermati ed ampliati gli antece
denti privilegi ;
3 gennaio 1718. Lettere inibitorie del
Senato Piemontese per assicurare l ’osser
vanza delle concessioni fatte ai ciabattini di
Torino « colla deputazione d ’un Commis
sario per prendere secrete informazioni indi
quelle trasmettere in mani d’uno delli Av
vocati Fiscali Generali di S. M., acciò con
tro li contravventori e delinquenti si proce
da conforme a giustizia, conferendogli l ’au
torità opportuna, et per tal effetto provve
deteg li di Lettere con dichiarar la pubbli
cazione da farsene per affissione di copia
a suono di tromba à luoghi soliti valer » ;
20 luglio 1733. Lettere inibitorie, del
luogotenente prefetto della città di Torino,
che proibiscono ai ciabattini — sotto severe
pene — di « usare corami nuovi salvo per
acconciar scarpe vecchie e di fabbricare e
vendere calzatura nuova ».
25 ottobre 1737 « Lettere patenti » col
le quali S. M. conferma le concessioni fatte
all’Università de’ ciabattini di Torino colle
risposte ad un Memoriale a capi del 13 gen
naio 1686, » ad eccezione del capo 7 rela
tivo alla giurisdizione del Conservatore del-
l'Università in sostituzione del quale, per
la decisione delle cause dei ciabattini e per
vegliare all’osservanza de’ loro privilegi
vien deputato il giudice della Città di To
rino » ;
25 ottobre 1785 « R. Biglietto» col
quale S. M. proibisce « agli scarpinelli del
la città di Torino di eseguire lavori proprii
della professione di calzolaio » ;
13
marzo 1787 «R. Biglietto» col
quale si permette aU’Università de* ciabat
tini di far ristampare i privilegi loro ante
riormente concessi e si danno nuove norme
per l ’esercizio dell’arte, e per provvedere
all’indennità di ciabattini aventi piazze (ca
riche) per detto esercizio ».
* * *
Da quanto ho esposto è facile scorgere
che tutta una legislazione speciale era de
dicata all’Università dei ciabattini, come a
tutte le altre Università; ma in mezzo ad
un cumulo così enorme di disposizioni go
vernative viene pur spontanea la domanda :
— Che cosa ne è oggi di tutte quelle
Leggi? di tutte quelle Patenti? di quei Bi
glietti ?
— Oggi quella mole di documenti non
rappresenta più nulla, ma offre al paziente
spigolatore una inesauribile fonte di curio
se ed interessanti notizie storiche, atte a far
ci rivivere i tempi dei nostri nonni e dei no
stri padri, a trasportarci in quei giorni in