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ma sono pure atti a dare una idea di quei

tempi in cui una categoria qualsiasi di citta­

dini — malgrado le tirannie o schiavitù lo­

cali — poteva liberamente esporre i proprii

« desiderata » direttamente al Sovrano, il

quale, generalmente e benevolmente li ac­

coglieva, per quanto non sempre, quei <•de­

siderata » fossero redatti nelle forme più

gentili e non sempre fossero ispirati alla più

supina sottomissione sudditale.

Dare ora — continuando — anche solo

in riassunto sommario, tutte le disposizioni

legislative che ancora furono emanate dal

Governo per 1’ « Università dei ciabattini »

vorrebbe dire andare assai per le lunghe,

mi limiterò perciò, dopo il saggio esposto

di quella legislazione, di produrre in puro

elenco quanto ancora 1’ « Università dei cia­

battini » interessa :

7 maggio 1678, « Lettere patenti » del­

la D u c h e a Reggente, Maria Giovanna

Battista, colle quali viene fatta donazione

di quattro nuove piazze « per l'esercizio

dell'arte di ciabattino con divieto di più ol­

tre accrescerle per l’avvenire » ;

13 gennaio 1686 «Memoriale » del-

1’ « Università dei ciabattini » di Torino, e

relative risposte e Patenti Regie colle quali

vengono confermati ed ampliati gli antece­

denti privilegi ;

3 gennaio 1718. Lettere inibitorie del

Senato Piemontese per assicurare l ’osser­

vanza delle concessioni fatte ai ciabattini di

Torino « colla deputazione d ’un Commis­

sario per prendere secrete informazioni indi

quelle trasmettere in mani d’uno delli Av­

vocati Fiscali Generali di S. M., acciò con­

tro li contravventori e delinquenti si proce­

da conforme a giustizia, conferendogli l ’au­

torità opportuna, et per tal effetto provve­

deteg li di Lettere con dichiarar la pubbli­

cazione da farsene per affissione di copia

a suono di tromba à luoghi soliti valer » ;

20 luglio 1733. Lettere inibitorie, del

luogotenente prefetto della città di Torino,

che proibiscono ai ciabattini — sotto severe

pene — di « usare corami nuovi salvo per

acconciar scarpe vecchie e di fabbricare e

vendere calzatura nuova ».

25 ottobre 1737 « Lettere patenti » col­

le quali S. M. conferma le concessioni fatte

all’Università de’ ciabattini di Torino colle

risposte ad un Memoriale a capi del 13 gen­

naio 1686, » ad eccezione del capo 7 rela­

tivo alla giurisdizione del Conservatore del-

l'Università in sostituzione del quale, per

la decisione delle cause dei ciabattini e per

vegliare all’osservanza de’ loro privilegi

vien deputato il giudice della Città di To­

rino » ;

25 ottobre 1785 « R. Biglietto» col

quale S. M. proibisce « agli scarpinelli del­

la città di Torino di eseguire lavori proprii

della professione di calzolaio » ;

13

marzo 1787 «R. Biglietto» col

quale si permette aU’Università de* ciabat­

tini di far ristampare i privilegi loro ante­

riormente concessi e si danno nuove norme

per l ’esercizio dell’arte, e per provvedere

all’indennità di ciabattini aventi piazze (ca­

riche) per detto esercizio ».

* * *

Da quanto ho esposto è facile scorgere

che tutta una legislazione speciale era de­

dicata all’Università dei ciabattini, come a

tutte le altre Università; ma in mezzo ad

un cumulo così enorme di disposizioni go­

vernative viene pur spontanea la domanda :

— Che cosa ne è oggi di tutte quelle

Leggi? di tutte quelle Patenti? di quei Bi­

glietti ?

— Oggi quella mole di documenti non

rappresenta più nulla, ma offre al paziente

spigolatore una inesauribile fonte di curio­

se ed interessanti notizie storiche, atte a far­

ci rivivere i tempi dei nostri nonni e dei no­

stri padri, a trasportarci in quei giorni in