

dovevano operare le singole professioni,
non si faceva che proteggere equamente i
rami diversi dell’industria cittadina e nel
tempo stesso coloro che quelle industrie
esercitavano frenando così l’ingordigia de
gli usurpatori e sleali concorrenti dei quali,
purtroppo, non è diminuita la razza neppu
re oggigiorno.
E’ adunque accertato che quelle disposi
zioni legislative corrispondevano perfetta
mente alle esigenze di quei tempi, e che
anche allora in Piemonte vi erano Sovrani
e sudditi che provvedevano in modo enco
miabile a quanto necessitava per la
tu tela
dei cittadini, dell’industria e del com
mercio.
A
ngelo
R
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cui anche la più minima azione era regola
ta in forza di disposizioni governative.
Eppure non è a credere che tutte quelle
leggi rappresentassero una tirannia, corri
spondevano invece ad una vera necessità
per tutelare i diritti delle singole professio
ni. Gli Stati di piccolissimo territorio dava
no facilmente adito a persone straniere che
vi entravano per le proprie speculazioni, e
per arricchirsi, ma ne uscivano quando era
no chiamati a pagar i tributi ; così la dispo
sizione che vietava « agli stranieri di far
commercio nella città o territorio di Tori
no » evidentemente era la tutelatrice dei
contribuenti della città. E, neH’interno, te
nendo nettamente divisi i campi in cui