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dovevano operare le singole professioni,

non si faceva che proteggere equamente i

rami diversi dell’industria cittadina e nel

tempo stesso coloro che quelle industrie

esercitavano frenando così l’ingordigia de­

gli usurpatori e sleali concorrenti dei quali,

purtroppo, non è diminuita la razza neppu­

re oggigiorno.

E’ adunque accertato che quelle disposi­

zioni legislative corrispondevano perfetta­

mente alle esigenze di quei tempi, e che

anche allora in Piemonte vi erano Sovrani

e sudditi che provvedevano in modo enco­

miabile a quanto necessitava per la

tu tela

dei cittadini, dell’industria e del com­

mercio.

A

ngelo

R

am baud i

cui anche la più minima azione era regola­

ta in forza di disposizioni governative.

Eppure non è a credere che tutte quelle

leggi rappresentassero una tirannia, corri­

spondevano invece ad una vera necessità

per tutelare i diritti delle singole professio­

ni. Gli Stati di piccolissimo territorio dava­

no facilmente adito a persone straniere che

vi entravano per le proprie speculazioni, e

per arricchirsi, ma ne uscivano quando era­

no chiamati a pagar i tributi ; così la dispo­

sizione che vietava « agli stranieri di far

commercio nella città o territorio di Tori­

no » evidentemente era la tutelatrice dei

contribuenti della città. E, neH’interno, te­

nendo nettamente divisi i campi in cui