Table of Contents Table of Contents
Previous Page  318 / 1135 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 318 / 1135 Next Page
Page Background

LA LEGISLAZIONE PIEMONTESE PER GLI EBREI

Su misure d'indole razziale vera e

propria decretate nel nostro antico

Piemonte — in riscontro con quelle

messe odiernamente in vigore dal Go­

verno Fa»cista — ho altrove avuto

occasione di fermare l'attenzione de­

gli studiosi. Kd ho posto in rilievo

che il Piemonte sentì la necessità di

provvedimenti razziali particolarmen­

te quando — assuntasi la m ilione

storica dell'unificazione d'Italia nel

secolo \vi. sotto i re»ni di Emanuele

Filiberto e di Carlo Emanuele I —

orientò le forze

espaiisioniste

di tutto

il «ilo popolo tenace ed operoso verso

la penisola italiana ’.

Precisamente per raggiungere la gran*

de mèta i due menzionati sommi Prin­

cipi intuirono la necessità di conser­

vare e di custodire gelosamente le doti

etniche della popolazione dello Stato,

di preservare quota medesima popo­

lazione da qualsiasi inquinamento morale e soma*

tico. di impedirne la dispersione all'estero, di de­

terminarne anzi il particolare incremento, di assi­

curarne per quanto era possìbile il benessere e la

elevazione spirituale, di fonderla .*empre meglio per

conseguire, infine, grande omogeneità di intenti.

Naturalmente, cioè. per formare dello speciale ele­

mento etnico un tutto posante ed armonico, vera­

mente peculiare: strumento il più appropriato da

manovrare nell'incontenibile tendenza all'espan­

sione. caratteristica di Casa Savoia; tendenza per la

quale essa era — come d'altronde è tuttora — espo­

nente tipico della sua gente.

Non sono, infatti, diretti specificatamente a questo

scopo: l'impianto delle basi di un vero stato civile

anagrafico, la costituzione di una milizia nazionale

permanente. la proibizione di porsi al servizio di

principi stranieri sia colle armi sia in qualsivoglia

altro modo, l'intniduzione della lingua italiana nei

rapporti ufficiali e nelle pratiche legali, il maggior

potenziamento possibile deU'Università di Torino,

il conseguente divieto di recarsi a studiare in Uni­

versità straniere, la proibizione di contrarre matri­

moni cogli stranieri senza distinzione di sesso e di

condizione. I

mmoti

» dalle ta s i per le famiglie nu­

merose?

In tali fortunose contingenze a Unto illuminati Go­

vernanti si impose sempre, insieme alle altre que­

stioni principali, il problema ebraico: problema a

volta a volta risolto con apposite

nonne

a salva-

guardia della popolazione

picaontccc contro

i mali

che ad essa sarebbero derivati da una

fiduciosa convivenza sociale con le

colonie ebraiche, di varia provenien­

za. sparse nei territori del Ducato.

Del resto, la vigile attenzione di pre­

cedenti Principi sabaudi si era già

dovuta fermare per stabilire le con­

dizioni della permanenza degli Ebrei

stanziatisi nelle loro terre.

F. A. Dubitili nella sua poderosa ope­

ra di Raccolta delle Leggi, ecc., della

Reai Casa di Savoia \ tratta per l'ap­

punto in primo luogo dello stabili­

mento degli Ebrei nel Ducato sabau­

do. FI fra l'altro espone: «L 'epoca

della prima introduzione de* Giudei

in questi Stati è incerta, nè si po­

trebbe forse fissare, nemmeno ap­

prossimativamente; le croniche e le

storie tacciono, o come di cosa indif­

ferente. o perchè si facesse insensi­

bilmente, e successivamente per se­

parate famiglie: posta nel commercio delle cose e

del denari» tutta quanta l'opera loro, è probabile

che le parti più occidentali d'Italia meno dovi­

ziose. e meno intraprendenti, ultime li invitassero

a fissarvi i profughi banchi. Strascinati schiavi a

Roma nel i secolo dell'èra volgare, confinati in gran

numero nella vicina Sardegna, introdottisi successi­

vamente in Napoli, odiati sempre e perseguitati,

non è a credere che le loro migrazioni non ne ab­

biano antichissimamente condotti in Piemonte: ma

il loro numeroso stabilimento presso di noi pare

potersi

attribuire al bando in cui furono cacciati

ripetutamente di Francia, cominciando dall'anno

1180, richiamati e respinti più volte».

Particolarmente, negli Statuti di Amedeo V ili —

raccolti in cinque libr i

1

pubblicati il 17 giugno 1430

« nel castello di Sciamberì. in presenza de' grandi

e del popolo » (fig. 1) — è pure fatto luogo al trat­

tamento per gli Ebrei.

Amedeo VI lì — figlio del Conte Rosso — di co­

stituzione fisica gracile, di temperamento medita­

tivo e animato da grande pietà rdigioM, era natu­

ralmente portalo più ad opere di pace e di conso­

lidamento che ad imprese guerresche. Non seguì

peiiauto l'esempio degli avi che. secondo lo Sdopis *

« stando di continuo sulle anni, e valendosi di tutte

le occorrenze di pietra, gli avevano procacciato

uno

Stato di mezzana potenza, ma di gran

■murato per

O r a t a m i n .?«JM o r TmpxfTotr

amémnm

panai

étbem.

I T I

Fi*. I. - A iM d w Vili

pubW.ca

i ~ Ornarmii

i . («UlCcdix. B*k>t dagli

S a t e u d i a a . Giaavrm, IS12)