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farsi sommariamente constare avanti li rispettivi

giudici » ; come pure sotto Carlo Emanuele III il

14 luglio 1742 e il 23 giugno 1752, sotto la quale

ultima data viene rigettata l'istanza degli Ebrei per

la revoca, non essendo stato ritenuto attendibile il

timore da loro espresso che i bambini potessero ve­

nire battezzati dalle nutrici, se allevati fuori delle

loro case: « . . . non essere permesso agli Ebrei di far

pernottare nelle loro case le nudrici cristiane per il

fine, che diano il latte ai loro figliuoli, salvo nei

casi di indispensabile necessità, e colla licenza...

per evitare ogni abuso ».

Nei « Capitoli e Privilegi concessi per il Serenissimo

Signor Emanuele Filiberto per gli Ebrei » stabiliti il

5 giugno 1576, onestamente si ricono-ce l'utilità che

questi medesimi possono arrecare nei dominii sa­

baudi: « ... il commercio loro per la penuria delli

denari, che è in queste bande, è di molto giova­

mento a' nostri Popoli, li quali sebbene ne pati­

scano qualche interesse, tuttavia non avendo d'onde

valersi d'altra parte, possono compensare la como­

dità col danno; levandosi anche per questa via l'oc ­

casione a detti nostri Popoli di commettere essi

usura, oltre che si può sperare che qualrh'uno di

essi Ebrei si possa riconoscere, e ridursi alla vera

Fede nostra»

( D

l b o i n

,

tomo II, pag. 298). Dove

però il giovamento arrecato dagli Ebrei viene chia­

ramente prospettato come un minor danno e sem­

pre legato alla estrinsecazione di un abito morale

deprecabile. Tant'è che uno degli elementi dell'uti­

lità della presenza degli Ebrei negli Stati sabaudi è

riconosciuto nel fatto che per loro mezzo viene tolta

l'occasione ai sudditi di peccare, per cosi dire, essi

stessi coll'esercizio dell'usura la quale era come

monopolizzata dai seguaci d'Israele. Non manca del

resto quella generosa aspirazione, che ricorda il pio

Amedeo V ili, di sottrarne alcuni alla prava reli­

gione.

Ad ogni modo, in grazia degli Ebrei, si estese rapi­

damente, in quel volgere di tempo, il commercio del

denaro negli Stati sabaudi; tant'è rhe l'interesse per

prestito di denaro, permesso nella misura di circa

il 40% all'anno nel 1555, viene ridotto nel 1576

al 32% , e successivamente al 10% (vedi fig. 7), al

15%, restando fissato al 18% nel 1584.

Alle famiglie degli Ebrei veniva financo esteso il

priv ilegio della esenzione dalle tasse se con dodici

figli, cioè dell* « Immunità de* dodici figliuoli » " ,

Lo speciale privilegio è ammesso implicitamente già

nei « Capitoli e Privilegi » sopra citati di Emanuele

Filiberto: « ... vogliamo che possano godere e fruire

di tutte le immunità, franchisie e privilegi... de*

quali li sudditi nostri, ed abitanti universalmente

godono e fruiscono ».

L'argomentazione del « Parere degli Auditori di Ca­

mera » emesso il 14 nano 1715 — in base al quale

Vittorio Amedeo li il 4 giugno dello stesso anno

concedeva le « Regie Patenti d'immanità » per il

numero di dodici figli all'ebreo Abramo Pescaiolo,

in seguito a ricorso di questi — merita di essere

riportata per dimostrare come le giuste istituzioni

deII*impero romano fossero ognora presenti e si

imponessero al legislatore del piccolo Piemonte:

« ...gli Ebrei a prima vista pare ne dovessero essere

esclusi, considerati li medesimi come persone vili,

incapaci d’ onori, d'officii, ed in specie dell'immu­

nità che gioivano anticamente. Come tuttavia fu

prescritto dagli Imperatori Romani, che dovessero

gli Ebrei reggersi dalle stesse loro leggi, e conside­

rarsi come cittadini di Roma, è parsa loro innega­

bile la supplicata immunità, come quella che pro­

viene dalla disposizione della ragion comune... par­

tecipando pur essi della natura umana, corre obbligo

di soccorrerli, e sollevarli nelle loro necessità, e

pesi... ». Nella quale motivazione — confortata an­

che da un precedente del 1655 — si può leggere

veramente che il Piemonte si erigeva a depositario

e vindice delle istituzioni giuridiche romane, essen­

dovi anzi quasi implicita l'orgogliosa affermazione

di essere erede e discendente dei Romani stessi.

Emanuele Filiberto, nei « Capitoli e Privilegi per

gli Ebrei » del 5 giugno 1576. proibisce che un nu­

mero maggiore di quelli che già vi erano possa ve­

nire a soggiornare nei suoi Stati. E la disposizione

viene confermata da Carlo Emanuele I il 17 dicem­

bre 1603. Anzi, lo stesso Carlo Emanuele, sempre

sull*esempio paterno, aveva già prima (il 7 agosto

1584) sancito il bando dal Ducato degli Ebrei por­

toghesi che solevano dare il « pericoloso scandalo »

di tornare alla religione ebraica dopo avere otte­

nuto il battesimo.

lln Editto del 10 novembre 1770 proibisce poi agli

Ebrei d ‘ « abitare in alcun luogo della valle di Se­

sia. e nemmeno di portarsi alle fiere e mercati che

ivi si faranno ».

Il 17 settembre 1616 Carlo Emanuele I stabilisce

« l'esenzione per gli Ebrei d'andare o mandare a

servire in Guerra ».

Nelle « Disposizioni delle R. Costituzioni del 1729 »

— lib. I, tit.

Vili

— di

V

ittorio Amedeo II ve­

niva anche stabilito : « Non sarà lecito agli Ebrei

di fare acquisto de* beni stabili nei nostri Stati,

sotto pena della confiscazione di essi, e se in occa­

sione di qualche esecuzione sopra i beni del debi­

tore, saranno astretti a prenderne in pagamento,

vogliamo che, passato il termine del riscatto siano

tenuti ad alienarli a persone capaci un anno dopo,

sotto la medesima pena. Saranno altresì sotto la

stessa pena tenuti ad alienare quei beni che pre­

sentemente possedono un anno dopo, spirate che

sieno.le

loro rispettive condotte ». E la disposizione

aveva conferma da Carlo Emanuele III il 7 aprile

1770.

Carlo Emanuele I nell'Editto del

25

ottobre 1584

(fig.

7)

— dopo aver esposto un quadro fosco tal

rapace ed illecito accumulo di riccbcsae da parte

degli ebrei, a mezzo soprattutto dell'usura, onde

« risalta la mina, e destraUose di amile f—ieglie »,

»