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nonché sul clandestino trafugamento all'estero di

grande quantità di denaro da parte di loro per cui

« ne rimangono i popoli eshausti ad evidente e gran­

dissimo danno publico e privato » — inibisce le*

i n i z i o dell'usura (come già Amedeo V ili) « mani­

festa ne occulta sotto qualsivoglia pretesto, o col-

lore... e questo salvo a ragione di diece per cento

l'anno... prohibendo però in ogni caso che sopra

beni stabili non s'habbia da prestar ad usura gotto

|»ena a noi arbitraria » nonché di portare « denari

alcuni in piccola ne in grande quantità realmente

ne per commutatone o lettere di cambio, o altra

qualsivoglia forma o modo fuori delli Stati nostri

oro ne argento ne altri mettalli senza licenza firmata

di nostra mano, sotto pena della confiscatone di

tutti i loro beni, e altra maggiore all'arbitrio ».

Ma risulterebbe che questo Editto non ha valso ad

estirpare la mala consuetudine, tenendo presente

che il 12 giugno 1609 lo stesso Principe si trova

costretto ad adottare il seguente provvedimento:

« Kssendo informati, che molti Ebrei de* più comodi

e ricchi dopo aver cumulato facoltà in questi no­

stri Stati, procurano scansarsi e mandar fuori buona

parte de* loro beni... inibiamo ad ogni banchiere

ebreo... d'absentarei da questi nostri Stati, non fon­

dar banchi in alieni Dominj. meno andar, ne espor­

tar alcune sorte di robe, gioje. denari ne altro per

I*effetto suddetto, sotto |>ena della confìscazione di

loro beni, ed altra a fioi arbitraria, anzi coman­

diamo alli detti Ebrei sotto l'istessa pena, che fra

il termine di un me>e dopo la pubblicatione di que­

ste nostre debbano aver ritornato con effetto tutte

le somme di danari, gioje e marcanzie ch'averanno

portato fuori dopo la concessione de' loro privilegi

concessili sotto li quindeci di decembre 1603 ».

Dai quale provvedimento si può dedurre che gli

Ebrei — larghi nelle promesse e nelle assicurazioni

di scrupoloso adempimento di tutte le prescrizioni

di legge nelle loro tanto frequenti suppliche per ot­

tenere sempre maggiori agevolazioni — ottenute

queste procuravano di eludere quelle.

E sovente s'imponeva il ricorso a « Provvidenze »

speciali per costringerli al pagamento dei carichi fi­

scali. Uno del 14 luglio 1629 così si inizia: «La

pertinacia e la riluttanza di molti Hebrei, i quali

con gravi cavillationi. e sotto dolosi pretesti vanno

diffugendo il pagamento dei carichi a loro spet­

tanti... ».

Questo ripetersi per più di una volta, e a distanza

relativamente breve di tempo, di precise nonne le­

gislative — ispirate a quella larga comprensione che

é caratteristica della razza italiana — dimostra non

tanto la facilità nella recidiva da parte degli Ebrei

nelle mende consuete o un loro pertinace e inten­

zionato deprecabile comportamento sociale, quanto

la loro pecca razziale congenita, che riesce a porli

sempre, e fatalmente, in antitesi cogli altri.

In sostanza, tante norme legislative umanitarie —

dirette alla difesa contro l'azione infesta degli Ebrei,

sia verso gli altri cittadini sia verso la compagine

sociale, mai all'offesa di essi (ci piace ripetere) —

non hanno ottenuto l'intento di correggere l'abito

spirituale di quegli Ebrei, viventi nello Stato sa­

baudo, per incorporarli, solidariamente fattivi cogli

altri cittadini, nella via della Nazione.

GIOVANNI MAURO

•li C. M ino.

Prorredimenti Razziali. Demografici e Sociali nel­

l'antico Piemonte,

con cinque figure •• Torino ». Ra—-egna mcn-ile

municipale, anno XIX. luglio 1939-XVII.

In que-la memoria mi -«no piò *peeialmcnle occupalo di alcuni

Editti di (ir lo Emanuele I; in altra, di prò—ima pubblicazione,

produrrò ed annoterò gii Editti e le altre deposizioni in materia

di Emanuele Filiberto.

•2i F. A. Dt aoi>,

Raccolta per ordine ili materia delle Leggi, Proi-

i utenze. Editti. Mani/etti. ecc.. pubblicali dal principio dell'anno

1861

uno agli 8 dicembre

1798

sotto il felicissimo dominio della

Reai Casa di Savoia per servire di continuazione a quella del Se­

natore Barelli .

Torino, 1825.

i3i Depositati nel R. Archivio di Stalo di Torino.

»4i F. Stxarts,

Storia dell'antica I* filiazione del Piemonte

. To­

rino, 1833.

(Si Nei 1434 Amedeo V ili consegnava le redini dello Stato al figlio

Ludovico, non rinunciando però oeinitivineale ai proprii diritti

hi

I Duralo, e *i ritirava a vita eremitica, coi seguito di alevai fedeli

-udditi. nel motta»»ero di Ripaglia da Ini rtes-o fondalo, dove isti­

tuiva l'ordine di S. Maurizio. A Ripaglia rinutt fino al 1439, cioè

fino a quando il conclave io innalzò al fattigio della tiara eoi nome

di Felice V. Ma sempre continuò ad occupar»! per il bene—ere del

Ducato «abanda óa eoi ramigli» sia coll*«pera.

iti Vedi p. e*. F. (« v tv s a .

Ammira

FI#/, voi. IL Torino. IW -IX .

'

~)

t . Maana, fi

Giuda impiccatu del Cmmetia,

con

urna

tavola -

• Archivio di Antrip iligia Criminale, f irlnatria « Medicina le-

>8> Nelle • Disposizioni delle R. Co-mozioni a del 1723 non

è

fatto cenno alla prescrizione di Amedeo V ili eirra il segno distin­

tivo degli Ebrei : evidentemente perche la norma era stata alquanta

modificata da Carlo II il 31 maggio ISSI (il quale aveva «abilita

rome «cgno distintivo « alutam rroream, vel morelli colori» in pa­

limi!. aut sagum... al e da Carlo Emanuele, il quale ultimo, dopa

aver stabilito nell'Editto del 2S ottobre 1854 tfig. 7i come segno

distintivo • berrete, o capelli gialli per gl'Homeni e le donne velia

o ccndallo giallo in rapo a, ritornò a prescrivere in data 15 dicem­

bre 1603 il segno da applicarsi sull'abito, però sulla «palla deatra

anziché -alla sinistra e di colore giallo doralo, e ne estese l'obbligo

ai ragazzi dopo il quattordicesimo anno (anziché dopo il derima a

il sedicesimo stabiliti rispettivaaaeate da Emanuele Filiberto e da

Carlo Ili.

iti Sotto Amedeo V ili il tasso d'interesse consentito per d fa ra

prestato *i aggirava >«l 2A’\,.

1

10. Sebbene il Rorelli riporti per primo Editto Milla a Immanili

de' dodici figlinoli a quello del 2 giugno IMS I

Editti Antichi

«

Nuoti de’

Sovrani Prencipi della Reai Casa di Savoia, delie U n

Tutrici e de’ Magistrati di qui da’ Monti, raccolti rf

or dm i

di

IH»

dama

Reale

N «ia

Giovanna Battista dui Senatore Giù.

BattìiM

Barelli ■

Torino. IMI.), noi abbiamo rinvenni», nel R. Archivia di

Stalo di Torino, una più antica Jammrntarianr. in

mm

dilu ita

Carla Fmannrlr I del 19 rttrmhn 1*14. che tnnrrde la ddU

tonte a Gàa. Antonio di b o i di Crva con dadiri figlineli *

timi; dal quale di «parta apprendiamo « k tale patente ara