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ART. 3.

~

Le borse saranno annualmente conferite a due allievi

regolarmente iscritti al 3°, 4° e 5° corso di Ingegneria nel

R.

Politecnico

di Torino che siano ritenuti meritevoli per studio, condotta e condi–

zioni economiche. Il profitto nello studio sarà valutato in base alla

media dei punti conseguiti negli esami prescritti per l'anno prece–

dente a quello dell'assegnazione . delle borse.

A

parità di merito sarà

titolo di preferenza l'essere nato in uno .dei comuni della Provincia

di Cuneo . .

ART. 4. - Le borse non potranno essere concesse a quei con–

correnti che durante i loro studi universitari siano incorsi in punizioni

disciplinari o che nell'aimo precedente siano stati respinti in qualcuno

degli esami speciali.

.

Non potrà ottenere il conferimento di una delle borse l'allievo

che goda di altro assegno di studio o abbia retribuzioni di qualsiasi

natura per uffici alla dipendenza dello Stato, di Province, di Comuni

e di altri Enti . pubblici.

ART. 5. - Le borse saranno messe, ogni anno, a concorso entro

il mese di novembre subito dopo la chiusura della sessione autunnale

di esami.

ART. 6. - Gli aspiranti alle borse dovranno presentare alla Dire-

zione del

R.

Politecnico, non più tardi del 30 Dicembre: '

l) Domanda su carta legale.

2) Certificato di cittadinanza italiana.

3) Stato di famiglia rilasciato dal Comune di . residenza della

famiglia del concorrente.

4) Certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette atte–

stante i redditi della famiglia del concorrente.

ART. 7. - La gestione delle borse

è

affidata al Consiglio di Am–

ministrazione del

R.

Politecnico di Torino.

ART. 8. - Il concorso per I'assegnasione delle borse sarà giu–

dicato dal Consiglio della Facoltà di Ingegneria su proposta e rela–

zione motivata di una Commissione nominata dal Direttore del

R.

Politecnico di Torino e composta dal Preside della Facoltà di Inge–

gneria e di due professori di ruolo della Facoltà stessa.

Il Direttore del

R.

Politecnico, constatata la regolarità degli atti,

procederà, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al

conferimento delle borse, in via definitiva ed insindacabile, non oltre

il mese di marzo di ogni anno.

ART. 9. - Qualora per mancanza di concorrenti o per altra causa,

una o entrambe le . borse non venissero eventualmente assegnate nel–

l'anno, la somma resasi cosi disponibile potrà essere,

a

giudizio della

Facoltà di Ingegneria, assegnata negli anni successivi, oppure essere

portata in aumento al capitale di donazione.

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