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ART. 9. - Il Direttore, constatata la regolarità degli atti, pro–

cederà, previa deliberazione del Con siglio di Amministrazione, all'as–

segnazione delle borse di st udio in via definitiva ed inappellabile non

oltre il me se di marzo di ogni anno.

.

A parità di merito avrà la preferenza il concorrente che risulterà

trovarsi in condizioni econ omiche più di sagiate.

ART.

lO. -

Le borse di st udio non potranno essere concesse a

quei concorrenti che, durant e i loro st udi, fossero incorsi in puni–

zioni di sciplinari o che, n ell 'anno precedente, fossero stati respinti o

si fo sser o ritirati in qualcuno dei r elativi esami.

ART. Il. - Gli allievi che avranno conseguito la borsa di studio

nel t erzo anno e ch e dal loro

«

curriculum» risulteranno più meri–

tevoli in confronto con gli altri concorrenti, potranno conservarla negli

anni successivi.

Dal suo godimento però, gli iscritti alla Sezione Industriale deca–

dranno sen z'altr o qualora, raggiungendo l'anno di st udio nel quale

le sottosezioni si differenziano, optassero per sottosezioni diver se da

quelle designate dal t estatore (Chimica od Elettrotecnica).

Nel ca so di decadenza, dòvuta a qualsiasi causa, la borsa resasi

vacante sar à messa a concorso fra gli allievi dell'anno di studio al

quale apparteneva l'allievo assegnatario.

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