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zione delle analisi minerali commesse dal Ministero dei lavori pub–

blici, o da quello dell'istruzione pubblica, ovvero dai privati_

Riscoterà dai privati le somme che a termine della tariffa debbono

pagare per tali analisi..

Ogni semestre darà conto delle somme ricevute, e le consegnerà

alla Tesoreria provinciale.

59. Il Consiglio potrà ordinare l'esecuzione delle analisi utili agli in–

segnamepti ed alle collezioni delle scuole.

60. Il vice-direttore del laboratorio di chimica e gli assistenti po–

tranno essere chiatp.ati dal direttore a far le veci de' professori nelle

lezioni.

61. Gli assistenti coadiuveranno i professori negli· esperimenti e

nelle preparazioni bisognevoli; eseguiranno nelle collezioni le opere

state loro assegnate dai direttori, e cureranno i cataloghi.

62. Gli assistenti potranno godere annualmente di un congedo di

45 giorni dopo il consenso dei direttori delle collezioni o laboratorii

cui sono addetti.

63. Un simile congedo potrà pure concedersi al capo d'ufficio delle

Privative industriali per ciò che riguarda le incombenze sue nella

Scuola; e, lui assente, saranno dette incombenze affidate all'ufficiale

delle Privative, che fa le veci del capo d'ufficio.

§

10. -

Della Sc'ltOla dei Misuratori.

64. Nella Scuola dei misuratori, annessa alla Scuola di applicazione

di To.rino, gli insegnamenti di agraria, di disegno e di geometria

pratica verranno dati dai professori della Scuola di applicazione,

coadiuvati da quel numero di assistenti che verrà annualmente rico–

nosciuto necessario.

fisto

d'ordine

di

S. Il.

Il Ministro dell'istruzione pubblica

TORE.ZIO MUlTAftI.