

- 156 -
zione delle analisi minerali commesse dal Ministero dei lavori pub–
blici, o da quello dell'istruzione pubblica, ovvero dai privati_
Riscoterà dai privati le somme che a termine della tariffa debbono
pagare per tali analisi..
Ogni semestre darà conto delle somme ricevute, e le consegnerà
alla Tesoreria provinciale.
59. Il Consiglio potrà ordinare l'esecuzione delle analisi utili agli in–
segnamepti ed alle collezioni delle scuole.
60. Il vice-direttore del laboratorio di chimica e gli assistenti po–
tranno essere chiatp.ati dal direttore a far le veci de' professori nelle
lezioni.
61. Gli assistenti coadiuveranno i professori negli· esperimenti e
nelle preparazioni bisognevoli; eseguiranno nelle collezioni le opere
state loro assegnate dai direttori, e cureranno i cataloghi.
62. Gli assistenti potranno godere annualmente di un congedo di
45 giorni dopo il consenso dei direttori delle collezioni o laboratorii
cui sono addetti.
63. Un simile congedo potrà pure concedersi al capo d'ufficio delle
Privative industriali per ciò che riguarda le incombenze sue nella
Scuola; e, lui assente, saranno dette incombenze affidate all'ufficiale
delle Privative, che fa le veci del capo d'ufficio.
§
10. -
Della Sc'ltOla dei Misuratori.
64. Nella Scuola dei misuratori, annessa alla Scuola di applicazione
di To.rino, gli insegnamenti di agraria, di disegno e di geometria
pratica verranno dati dai professori della Scuola di applicazione,
coadiuvati da quel numero di assistenti che verrà annualmente rico–
nosciuto necessario.
fisto
d'ordine
di
S. Il.
Il Ministro dell'istruzione pubblica
TORE.ZIO MUlTAftI.