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REGOLAMENTO
pe'f' · la Scuola di applicazione degli ingegneri
~n
Torino.
§
L -
Disposizioni generali.
1.
La Scuola di applicazione degli ingegneri in Torino ha per oggetto
di dare ai laureati o licenziati in matematica le conoscenze necessarie
per eseruitare i vari uffizi attinenti alla professione dell'ingegnere.
-2..Gli ingegneri laureati della Scuola di Torino hanno qualità per con–
correre ai posti di allievo nel Corpo Reale del Genio civile, di cui al–
l'art. 338 della legge del 20 novembre 1859 sull'ordinamento del ser–
vizio delle opere pubbliche.
3. Il diploma di ingegnere laureato in detta Scuola abilita chi lo ottenne
ad esercitare senz'altra formalità o deposito la professione di ingegnere
d'architetto e di perito in tutto il Regno.
4. Le tasse da pagarsi dagli studenti, o dagli uditori per ciascun anno
di corso saranno le stesse di quelle stabilite per la facoltà di Scienze
fisi<!he e matematiche nelle università del regno.
5. Per ottenere l'ammissione come studente alla Scuola di applicazione
in Torino conviene anzitutto aver conseguita la licenza per le Scienze ma–
tematiche in una delle università del regno.
6. Coloro che desiderano far parte della Scuola come studenti, o come
uditori dovranno entro il 10 novembre in cadun anno inscriversi nel
l'egistro per loro aperto nella Segreteria previo il pagamento della tassa
'prescritta all'art. 4. L'obbligo della iscrizione vale anche per coloro che
intendono seguire qnalche insegnamento
p~ivato.
•
§
II. -
insegnamento_
7. Coloro che aspirano a diventare ingegneri laureati-in detta Scuola
debbono inscriversi ai corsi dei quali
il
numero e l'ordine appare nello
specchio seguente: