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§
6. -
Dell'amministmzione della SettOla.
41. La Scuola
di
applicazione
di
Torino
è
governata da un diret–
tore sotto la vigilanza dell'ispettore degli studi universitarii.
42. Il direttore sarà scelto dal Re fra i professori della Scuola, e
durerà in uffizio cinque anni.
Gli verrà assegnata una propina doppia di quella degli altri professori.
43. II direttore sarà assistito da un Consiglio di amministrazione e
perfezionamento.
Comporranno
il
Consiglio:
due persone elette dai professori della Scuola;
due membri dell'Accademia Reale delle scienze, e due della Fa–
coltà di scienze fisiche e matematiche nell'Università di Torino, eletti
gli uni e gli altri dal Ministro della pubblica istruzione;
due ingegneri del Genio civile e delle Strade ferrate, eletti dal Mi-
nistro dei lavori pubblici;
un ingegnere del catasto, eletto dal Ministro delle finanze;
un ingegnere militare, scelto dal
Min~stro
della guerra.
l componenti il detto Consiglio dureranno in ufficio un triennio, e .
potranno essere raffermati più volte.
44. Il segretario della Scuola, capo dell'uffizio delle privative, in–
terverrà senza voce deliberativa alle tornate del Consiglio, e ne com–
pilerà gli atti verbali.
45. Nelle tornate del Consiglio, nelle quali saranno esaminati i pro–
grammi d'insegnamento, interverranno anche i professori della Scuola
con voce deliberativa_ Saranno pure chiamati all'ultima adunanza del–
l'anno
~er
quelle proposte che stimeranno utili all'incremento della
Scuola.
§
7. -
Facoltà del Consiglio d'amministmzione e perfezionamento.
46. Spetta al Consiglio:
1· proporré i nuovi insegnamenti o variazioni nell'indirizzo della
Scuola;
2° esaminare i programmi presentati dai professori, e proporne
l'approvazione al Ministro;
3° preparare i temi degli
e~ami
speciali, e dell'esame generale, e
sottoporli alla sanzione del Ministro;
4° regolare l'orario delle scuole, e farne pubblicare in principio
dell'anno il calendario;