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153 -

§

6. -

Dell'amministmzione della SettOla.

41. La Scuola

di

applicazione

di

Torino

è

governata da un diret–

tore sotto la vigilanza dell'ispettore degli studi universitarii.

42. Il direttore sarà scelto dal Re fra i professori della Scuola, e

durerà in uffizio cinque anni.

Gli verrà assegnata una propina doppia di quella degli altri professori.

43. II direttore sarà assistito da un Consiglio di amministrazione e

perfezionamento.

Comporranno

il

Consiglio:

due persone elette dai professori della Scuola;

due membri dell'Accademia Reale delle scienze, e due della Fa–

coltà di scienze fisiche e matematiche nell'Università di Torino, eletti

gli uni e gli altri dal Ministro della pubblica istruzione;

due ingegneri del Genio civile e delle Strade ferrate, eletti dal Mi-

nistro dei lavori pubblici;

un ingegnere del catasto, eletto dal Ministro delle finanze;

un ingegnere militare, scelto dal

Min~stro

della guerra.

l componenti il detto Consiglio dureranno in ufficio un triennio, e .

potranno essere raffermati più volte.

44. Il segretario della Scuola, capo dell'uffizio delle privative, in–

terverrà senza voce deliberativa alle tornate del Consiglio, e ne com–

pilerà gli atti verbali.

45. Nelle tornate del Consiglio, nelle quali saranno esaminati i pro–

grammi d'insegnamento, interverranno anche i professori della Scuola

con voce deliberativa_ Saranno pure chiamati all'ultima adunanza del–

l'anno

~er

quelle proposte che stimeranno utili all'incremento della

Scuola.

§

7. -

Facoltà del Consiglio d'amministmzione e perfezionamento.

46. Spetta al Consiglio:

1· proporré i nuovi insegnamenti o variazioni nell'indirizzo della

Scuola;

2° esaminare i programmi presentati dai professori, e proporne

l'approvazione al Ministro;

3° preparare i temi degli

e~ami

speciali, e dell'esame generale, e

sottoporli alla sanzione del Ministro;

4° regolare l'orario delle scuole, e farne pubblicare in principio

dell'anno il calendario;