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di raggiungere tale intento senza turbare

le legittime aspirazioni degli altri Ufficiai??

Da principio, nell’ urgente bisogno di rin­

giovanire i quadri con nuovi elementi più

capaci, si stabilì (regio decreto

11

marzo

1867) che gli Ufficiali dichiarati idonei ne­

gli esami finali della Scuola fossero inscritti

d'autorità e per ordine d’anzianità pei pri­

mi sulla lista d’avanzamento per essere pro­

mossi al grado superiore, quando venissero

a trovarsi o entrassero nel primo terzo degli

ufficiali del grado e dell’arma cui apparte­

nevano, purché non si fossero resi immeri­

tevoli di tale favore per condotta; e si ag­

giunse, che i più distinti fra gli idonei po­

tessero aspirare a far passaggio nel Corpo

di Stato maggiore, allorquando fossero pro­

mossi a scelta nell’arma loro al grado su­

periore.

Il vantaggio del terzo concesso tanto per

il passaggio dal grado di tenente a quello

di capitano, quanto per la promozione dal

grado di capitano a quello di maggiore, pro­

dusse notevole squilibrio nell’ avanzamento

specialmente a danno degli Ufficiali di arti­

glieria e genio. Sarebbe troppo prolissa la

enumerazione delle leggi e dei decreti che

si succedettero fino ai dì nostri per attutire

i malcontenti e ristabilire l ’equilibrio. Baste­

rà ricordare che dopo la restaurazione della

Scuola di guerra con gli art. 60 e 74 della

legge 11 marzo 1926 sull’avanzamento de­

gli Ufficiali si è così provveduto unificando

ma attenuando i vantaggi di carriera.

« A r t .

60. I capitani che hanno com­

piuto con successo i corsi della Scuola di

guerra sono promossi a scelta, in ordine di

anzianità, non appena entrino nel primo

sesto del rispettivo ruolo, sempre, benin­

teso, nel limite di cui al precitato arti­

colo 57» (I).

« ART.

74. Gli Ufficiali che hanno com­

piuto con esito favorevole i corsi della Scuo­

la di guerra non debbono sostenere gli espe­

rimenti prescritti dall’articolo 3 della legge

per l'avanzamento ad anzianità : ma, per

essere iscritti nel quadro d’avanzamento a

scelta, debbono, se capitani e come i pari

grado che hanno superato gli esami a scel­

ta, soddisfare alla condizione di cui all'ar­

ticolo 59 della legge

(2).

<•Qualora in avvenire si verificasse il

caso di un Ufficiale uscente dalla Scuola

di guerra col grado di tenente, detto Uffi­

ciale sarà promosso capitano a suo turno di

anzianità e previo il relativo giudizio d'a­

vanzamento.

« Egli fruirà del vantaggio che l ’art. 60

della legge concede a coloro che compirono

con esito favorevole la Scuola di guerra

quando raggiungerà l’ aliquota di ruolo pre­

scritta pel grado di capitano, sempre be­

ninteso, previo giudizio favorevole delle

autorità competenti ».

Evidentemente i vantaggi di carriera con­

cessi agli Ufficiali, che escono con onore

dalla Scuola di guerra, mirano non ad un

benefizio individuale, ma al miglioramento

dell’esercito e in definitiva al bene del

paese.

Ora si domanda : ha la Scuola di guerra

prodotto frutti buoni e copiosi?

Non sarà inopportuna la testimonianza

del compianto generale Marselli, che fu in­

segnante alla Scuola e Comandante in 2'

del Corpo di Stato maggiore, fatta al Senato

italiano nella tornata del 24 febbraio 1893 :

« Quali sono stati gli effetti della Scuola di

(1). L'articolo 57 dice: «F in o alla concorrenza di

un

quarto, i posti vacanti nel grado di maggiore, in ogni ruo

lo delle varie armi e corpi (come nell'articolo 3 e salvo

le eccezioni in esso contemplate), cono concessi agli avan

zamenti a scelta : però, per il corpo veterinario, l'aliquota

riservata alla scelta è di un terzo •.

(2). L'articolo 59 della legge dice: « 1 capitani appar

tenenti ad arma combattente, per poter essere inacritti su!

quadro di avanzamento a scelta, debbono aver tenuto lo

devolment? per almeno due anni il comando effettivo dr*

rispettivo reparto >.