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di raggiungere tale intento senza turbare
le legittime aspirazioni degli altri Ufficiai??
Da principio, nell’ urgente bisogno di rin
giovanire i quadri con nuovi elementi più
capaci, si stabilì (regio decreto
11
marzo
1867) che gli Ufficiali dichiarati idonei ne
gli esami finali della Scuola fossero inscritti
d'autorità e per ordine d’anzianità pei pri
mi sulla lista d’avanzamento per essere pro
mossi al grado superiore, quando venissero
a trovarsi o entrassero nel primo terzo degli
ufficiali del grado e dell’arma cui apparte
nevano, purché non si fossero resi immeri
tevoli di tale favore per condotta; e si ag
giunse, che i più distinti fra gli idonei po
tessero aspirare a far passaggio nel Corpo
di Stato maggiore, allorquando fossero pro
mossi a scelta nell’arma loro al grado su
periore.
Il vantaggio del terzo concesso tanto per
il passaggio dal grado di tenente a quello
di capitano, quanto per la promozione dal
grado di capitano a quello di maggiore, pro
dusse notevole squilibrio nell’ avanzamento
specialmente a danno degli Ufficiali di arti
glieria e genio. Sarebbe troppo prolissa la
enumerazione delle leggi e dei decreti che
si succedettero fino ai dì nostri per attutire
i malcontenti e ristabilire l ’equilibrio. Baste
rà ricordare che dopo la restaurazione della
Scuola di guerra con gli art. 60 e 74 della
legge 11 marzo 1926 sull’avanzamento de
gli Ufficiali si è così provveduto unificando
ma attenuando i vantaggi di carriera.
« A r t .
60. I capitani che hanno com
piuto con successo i corsi della Scuola di
guerra sono promossi a scelta, in ordine di
anzianità, non appena entrino nel primo
sesto del rispettivo ruolo, sempre, benin
teso, nel limite di cui al precitato arti
colo 57» (I).
« ART.
74. Gli Ufficiali che hanno com
piuto con esito favorevole i corsi della Scuo
la di guerra non debbono sostenere gli espe
rimenti prescritti dall’articolo 3 della legge
per l'avanzamento ad anzianità : ma, per
essere iscritti nel quadro d’avanzamento a
scelta, debbono, se capitani e come i pari
grado che hanno superato gli esami a scel
ta, soddisfare alla condizione di cui all'ar
ticolo 59 della legge
(2).
<•Qualora in avvenire si verificasse il
caso di un Ufficiale uscente dalla Scuola
di guerra col grado di tenente, detto Uffi
ciale sarà promosso capitano a suo turno di
anzianità e previo il relativo giudizio d'a
vanzamento.
« Egli fruirà del vantaggio che l ’art. 60
della legge concede a coloro che compirono
con esito favorevole la Scuola di guerra
quando raggiungerà l’ aliquota di ruolo pre
scritta pel grado di capitano, sempre be
ninteso, previo giudizio favorevole delle
autorità competenti ».
Evidentemente i vantaggi di carriera con
cessi agli Ufficiali, che escono con onore
dalla Scuola di guerra, mirano non ad un
benefizio individuale, ma al miglioramento
dell’esercito e in definitiva al bene del
paese.
Ora si domanda : ha la Scuola di guerra
prodotto frutti buoni e copiosi?
Non sarà inopportuna la testimonianza
del compianto generale Marselli, che fu in
segnante alla Scuola e Comandante in 2'
del Corpo di Stato maggiore, fatta al Senato
italiano nella tornata del 24 febbraio 1893 :
« Quali sono stati gli effetti della Scuola di
(1). L'articolo 57 dice: «F in o alla concorrenza di
un
quarto, i posti vacanti nel grado di maggiore, in ogni ruo
lo delle varie armi e corpi (come nell'articolo 3 e salvo
le eccezioni in esso contemplate), cono concessi agli avan
zamenti a scelta : però, per il corpo veterinario, l'aliquota
riservata alla scelta è di un terzo •.
(2). L'articolo 59 della legge dice: « 1 capitani appar
tenenti ad arma combattente, per poter essere inacritti su!
quadro di avanzamento a scelta, debbono aver tenuto lo
devolment? per almeno due anni il comando effettivo dr*
rispettivo reparto >.