

ART.
4. - Possono concorre r vi i giovani ch e abbiano conseguita
la laurea in Ingegneria n ella sess ione est iva od autunnale di esami
dell 'anno in -cui furono iscritti al 5° corso; che ' abbiano seguit o inin–
terrottame n te i tre anni di applica zion e presso
ii
R . I stituto Superiore
d 'Ingegn eria di Torino e che , durante
ii
t riennio stesso, non sian o
st at i respinti in al cun' esame,
n è
sian o in corsi in punizioni disciplinari.
ART.
S. - Ogni anno, ent ro dieci giorni dalla data n ella quale
fu t enuto l'ultimo esame di laurea , color o i quali a spirino al confer i–
men to della Bor sa dovranno fa rne istanza sulla competente cart a
legal e alla Direzi on e de ll'Istituto, specifica ndo in quale Stat o estero
ed in quale branca di studi intendono perfezionarsi.
.
ART.
6. -
II
Cons iglio della Facoltà esaminer à le domande per–
venute ed a ssegn erà la Borsa di st udio
«
Chiavassa
»,
t en endo conto
d ell e vo tazion i riportate dai conc orren t i n ell 'esame gen erale di laurea
e n egli esami di profitto del triennio di applicazione, degli event uali
altri titoli - e nel caso di parità di meriti - delle loro condizion i
ec on omiche, nonchè della opportunità di conferire la ' Borsa , anno per
'ann o, a turno fra i laureati nell e varie specialit à di Ingegneria.
II
giudizio è inappellabile.
ART.
7. - L 'ammontare della Borsa di st udio
«
Chiavassa
»
sarà
corrisposto al vi ncito re in tre rate uguali; la prima gli sar à anticipata
nel mese di novembre dopo documentata dichiarazione della sua im–
minente partenza all'estero, e le rimanenti gli sar ann o rimesse in due
quote trimestrali uguali con t ro presentazione, da parte dell'interes–
sato, di un certificato comp ro van te che egli è iscritto e fr equenta l'Isti–
t u t o T ecnico Supe ri ore estero per il quale la, Borsa gli fu conferita.
II
Consigli o della F a coltà potrà sospe n de re gli in vii dell e quote
trimestrali, qualora l'assegnatario della Borsa non si attenga al di spo sto
del presente articolo.
ART.
8. - Quando - per mancanza di conc orren t i, o perchè
n essuno degli aspiranti si t rovi nell e condizion i st abilite dal presente
regolame n to - la Borsa non fosse a ssegnata, la somma resa si così
di sp onibile potrà essere eroga t a n egli anni successivi, oppure portata
in aume n t o al capit ale di fondazion e.
Premi " Cav. ing. Antonio Debernardi fu Pietro" (di lorde
L.
250 circa
ca dono) .
(A utorizzati con
R.
D. 23
ottobre
1893,
n.
425).
l
ART.
L -
AI
principio di ciasc un anno scolas tico è aperto un
concorso p el conferimento di premi de lla F ondazione
«
D eb ernardi
»
(ca pit al e nominale
L.
20. 000).
ART.
2. - Saranno ammessi al concorso soltant o gli allievi r ego–
larmente iscritti al primo anno del biennio di scienze t ecnich e (III anno
di Ingegneria) pe r il conseguime n to della laurea di Ingegneria Civile.
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