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AI fine dell'aflno debbono dare contezza al Consiglio dei cambi fatti.
48. Sono pure autorizzati ad accettare doni, che ad esse collezioni fos–
sero fatti, informandone il direttore, perchè ne ragguagli il Ministero
della pubblica istruzione.
49. Possono avere facoltà dal Ministro di
cOl~mettere
modelli al mo–
dellatore della scuola per conto d'altro Istituto.
Le spese occorrenti sono anticipate colla dote della collezione a cui
è attinente il modello, e questa è poi tosto reintegrata.
•A cura del direttore, il ministro vien reso consapevole della opera–
zione.
50. Il segretario, nell'assenza del direttore e del viçe-direttore,
è
special–
mente incaricato della vigilanza sul locale della Scuola, e degli ordini
opportuni ai serventi.
51. Come direttore della hiblioteca, acquista oltrecciò
i
libri stimati dal
ConsiglÌo più utili, ed i quali non esistessero nella bibiioteca dell'Uni–
versità, o fossero di uso còntinuo nella Scuola.
Trasmette ogni anno àl prefetto della biblioteca della Università di
Torino l'elenco dei libri acquistati o ricevuti in dono, e si conforma
alle disposizioni 'degli articoli 44, 45, 46 e ·47.
La biblioteca della Scuola starà aperta nei giorni e nelle ore stabi–
lite dal Consiglio.
52. Il vice-direttore del laboratorio di chimica attende alla esecu–
zione delle 'analisi mineraI, commesse dal Ministero di agricoltura, in-
. dustria e commercio, o da quello dell'istruzione pubblica, ovvero dai
/,
privati.
Riscuote dai privati le somme che a termini della tariffa debbono
pagare per tali 'analisi, e si conforma, rispetto a tali riscossioni, alle
leggi ed ai regolamenti finanziari vigenti.
53. Il Consiglio può ordinare l'esecuzione delle analisi utili agli inse–
gnamenti ed alle collezioni delle Scuole.
54. Il vice-direttore del laboratorio di chimica e gli assistenti alle di–
verse cattedre, possono essere chiamati dal direttore della Scuola a
fare le veci dei professori nelle lezioni.
55. Gli assistenti coadiuvano i professori negli esperimenti e nelle pre–
parazioni bisognevoli; eseguiscono nelle collezioni le opere state loro
assegnate dai direttori, e curano i cataloghi.
56. Gli assistenti possono godere annualmente di un congedo di qua–
rantacinque giorni, dopo il consenso dei direttori delle collezioni o la–
boratori a cui sono addetti.
57. Un simile congedo può pure essere concesso dal direttore della
Scuola al segretario ed all'applicato.