

ALLEGATO
V.
Regolamento speciale per le
Begi~
Scuole d.'a.pplicazione per
gli ingegneri, _approvato per -Decreto Beale 8 ottobre 1876,
n.
3434.
1. Lc Scuçle di applicazione hanno per fine di dare l'istruzione
scientifica e tecnica necessaria a conseguire il diploma 'd'ingegnere ci- '
vile e quello d'architetto.
2.
n
diploma d'ingegnere civile, conferito dalle Scuole di applica–
zione, abilita chi lo ha ottenuto a dirigere costruzioni civili, rurali, stra–
dali, idrauliche e meccaniche; ed a sostenere l'ufficio di perito giudiziale
~'elle
quistioni relative.
,
.
, Il diploma d'architetto, conferito dalle Scuole predette, abilita chi lo
ha ottenuto a dirigere fabbriche civili e rurali, e ad esercitare le fune
zioni di perito edilizio e rurale.
3.
Per essere ammesso ad una Scuola di applicazione si richiede
che il giovane, fatti almeno due anni di studio presso una Facoltà
universitaria di scienze fisiche, matematiche e naturali, abbia ottenuto
'la licenza fisico-matematica, ed
,ì
certificati di diligenza ai corsi di mi·
neralogia, di .geologia, e di disegno o di ornato e di architettnra. In–
sieme con questi documenti egli dovrà presentare i disegni d'ornato, di
architettura, di geometria proiettiva e descrittiva eseguiti durante il
biennio ed autenticati dai rispettivi professori e dal rettore dell'U!li–
versità.
L'iscrizione a ciascun anno di corso delle Scuole di applicazione
è
fatta nei modi prescritti dal ·regolamento interno di ogni singola scuola.
4. Gli studi obbligatori pel consegu:mento del diploma d'ingegnere
~ivile
o d'architetto durano tre anni almeno.
5. Nel primo ,di 'quesli tre
anni.lematerie d'obbligo per gli aspi·
ranli ai due diplomi sono:
la meccanica razioJ.lale (con esercizii); la geodesia teoretica (con
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