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L'ASSICURAZIONE OBBLIOATORIA CON TRO LA TUBERCOLO SI

regolamento; c) indennità giornaliera an­

che durante la cura a domicilio.

L’accertamento delle condizioni per aver

diritto alle prestazioni è fatto dalla Cassa

Nazionale per le Assicurazioni Sociali. 11

ricovero degli assicurati è ordinato, salvo

casi d ’urgenza, dalla Cassa Nazionale,

sentito il rispettivo Consorzio antituberco­

lare provinciale.

11 diritto alle prestazioni si acquista

quando risultino corrisposti almeno 12 con­

tributi quindicinali nei due anni preceden­

ti alla domanda di ricovero. Si provvede

agli scopi sopra indicati con il contributo

degli assicurati e con quello dei datori di

lavoro.

Mentre continueranno a svolgere la pro­

pria azione gli istituti esistenti, si prowe-

derà a creare 18 mila letti sanatoriali e due­

mila letti post-sanatoriali il che importa

l’impianto di 200-300 edifici specifici.

1 nuovi sanatori saranno istituiti secondo

i più moderni dettami della scienza. Si cal­

cola che per provvedere al loro impianto

sarà necessaria una spesa di mezzo miliar­

do di lire, che sarà anticipata dalla Cassa

Nazionale delle Assicurazioni Sociali.

V. Finanziamento.

E’ disposto un aumento da un minimo

di L. I, al massimo di L. 2, sulle quote

individuali d’assicurazione contro la inva-

lidità-vecchiaia-disoccupazione degli ope­

rai : eguale contributo versano i datori di

lavoro.

Dall’esazione di tali contributi si rica­

verà un fondo annuo di 300 milioni neces­

sari all’espletamento del programma assi­

stenziale (20 milioni di persone su 7 di as­

sicurati).

Lo Stato non interviene affatto in questa

organizzazione : ogni cosa sarà fatta con le

quote riscosse.

1 contributi assicurativi sono stabiliti in

relazione alla retribuzione percepita dal­

l ’assicurato :

I Classe (fino a L. 6 giornaliere)

qu in­

d ic ina le

: 0,50 (operaio); 0,50 (datore di

lavoro) ;

II Classe (oltre L. 8 giornaliere)

quin­

dicinale :

1,00 (operaio) ; 1,00 (datore di

lavoro).

VI. Penalità - Esenzioni.

Contro il rifiuto di concessione delle pre­

stazioni è ammesso il ricorso al Comitato

speciale che delibera sentito il Consorzio

Antitubercolare provinciale nei casi in cui

la prestazione abbia per oggetto il ricovero

e la cura dell’assicurato.

Per la risoluzione di tutte le controver­

sie concernenti l ’assicurazione si applica­

no le disposizioni e le penalità del Decre­

to riguardante l ’assicurazione contro la In­

validità e Vecchiaia.

Sono estese a tutti gli atti in dipendenza

del Decreto relativo all’assicurazione con­

tro la tubercolosi le esenzioni fiscali con­

cesse da precedenti Leggi e Decreti per le

assicurazioni gestite dalla C.N.A.S.

Le gestione è affidata alla C .N .A .S. che

anticipa inizialmente (sulle riserve delle al­

tre assicurazioni sociali) i primi fondi oc­

correnti.

La Cassa Nazionale provvede alla co­

struzione ed aU’arredamento degli edifici

occorrenti per l ’applicazione del Decreto,

anticipandone l ’importo di cui si rimbor­

serà, con i relativi interessi, in un periodo

non superiore a 25 anni, sul percento dei

contributi corrisposti per l ’assicurazione.

Presso la C .N .A .S. è istituita per l ’assi­

curazione contro la tubercolosi una gestio­

ne autonoma amministrata dal Consiglio di

Amministrazione della Cassa e da un Co­

mitato speciale del quale fanno parte due

rappresentanti degli assicurati.

L’art. 14 del D. L. per l’assicurazione

contro la tubercolosi autorizza il Governo