

L'ASSICURAZIONE OBBLIOATORIA CON TRO LA TUBERCOLO SI
regolamento; c) indennità giornaliera an
che durante la cura a domicilio.
L’accertamento delle condizioni per aver
diritto alle prestazioni è fatto dalla Cassa
Nazionale per le Assicurazioni Sociali. 11
ricovero degli assicurati è ordinato, salvo
casi d ’urgenza, dalla Cassa Nazionale,
sentito il rispettivo Consorzio antituberco
lare provinciale.
11 diritto alle prestazioni si acquista
quando risultino corrisposti almeno 12 con
tributi quindicinali nei due anni preceden
ti alla domanda di ricovero. Si provvede
agli scopi sopra indicati con il contributo
degli assicurati e con quello dei datori di
lavoro.
Mentre continueranno a svolgere la pro
pria azione gli istituti esistenti, si prowe-
derà a creare 18 mila letti sanatoriali e due
mila letti post-sanatoriali il che importa
l’impianto di 200-300 edifici specifici.
1 nuovi sanatori saranno istituiti secondo
i più moderni dettami della scienza. Si cal
cola che per provvedere al loro impianto
sarà necessaria una spesa di mezzo miliar
do di lire, che sarà anticipata dalla Cassa
Nazionale delle Assicurazioni Sociali.
V. Finanziamento.
E’ disposto un aumento da un minimo
di L. I, al massimo di L. 2, sulle quote
individuali d’assicurazione contro la inva-
lidità-vecchiaia-disoccupazione degli ope
rai : eguale contributo versano i datori di
lavoro.
Dall’esazione di tali contributi si rica
verà un fondo annuo di 300 milioni neces
sari all’espletamento del programma assi
stenziale (20 milioni di persone su 7 di as
sicurati).
Lo Stato non interviene affatto in questa
organizzazione : ogni cosa sarà fatta con le
quote riscosse.
1 contributi assicurativi sono stabiliti in
relazione alla retribuzione percepita dal
l ’assicurato :
I Classe (fino a L. 6 giornaliere)
qu in
d ic ina le
: 0,50 (operaio); 0,50 (datore di
lavoro) ;
II Classe (oltre L. 8 giornaliere)
quin
dicinale :
1,00 (operaio) ; 1,00 (datore di
lavoro).
VI. Penalità - Esenzioni.
Contro il rifiuto di concessione delle pre
stazioni è ammesso il ricorso al Comitato
speciale che delibera sentito il Consorzio
Antitubercolare provinciale nei casi in cui
la prestazione abbia per oggetto il ricovero
e la cura dell’assicurato.
Per la risoluzione di tutte le controver
sie concernenti l ’assicurazione si applica
no le disposizioni e le penalità del Decre
to riguardante l ’assicurazione contro la In
validità e Vecchiaia.
Sono estese a tutti gli atti in dipendenza
del Decreto relativo all’assicurazione con
tro la tubercolosi le esenzioni fiscali con
cesse da precedenti Leggi e Decreti per le
assicurazioni gestite dalla C.N.A.S.
Le gestione è affidata alla C .N .A .S. che
anticipa inizialmente (sulle riserve delle al
tre assicurazioni sociali) i primi fondi oc
correnti.
La Cassa Nazionale provvede alla co
struzione ed aU’arredamento degli edifici
occorrenti per l ’applicazione del Decreto,
anticipandone l ’importo di cui si rimbor
serà, con i relativi interessi, in un periodo
non superiore a 25 anni, sul percento dei
contributi corrisposti per l ’assicurazione.
Presso la C .N .A .S. è istituita per l ’assi
curazione contro la tubercolosi una gestio
ne autonoma amministrata dal Consiglio di
Amministrazione della Cassa e da un Co
mitato speciale del quale fanno parte due
rappresentanti degli assicurati.
L’art. 14 del D. L. per l’assicurazione
contro la tubercolosi autorizza il Governo