

Modificazioni al bilancio prevenlivo 1934
(Approvale con deliberazione 23 luglio 1934)
I
RR. DD. L. 14 aprile 1934, nn. 561 e 563, che
hanno disposto ulteriori riduzioni sulle compe
tenze del personale e sugli affitti degli stabili con
decorrenza dal 15 dello stesso mese, nonché i prov
vedimenti conseguiti, intesi a far beneficiare i con
tributi dell’alleggerimento di oneri di cui veniva ad
avvantaggiarsi il bilancio, hanno avuto notevole ri-
percussione sulla finanza della Città; tanto che neces
sita rivedere ed adeguare le varie impostazioni attive
e passive del bilancio.
Gli articoli che per effetto delle citate disposizioni
vengono a subire modificazioni sono:
—
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W/’E
ntrata
:
Art. i-B - Reddito dei beni stabili. — La
riduzione del 12 % o del 15 % applicata alle pigioni,
causa nel 1934 il minore introito di L. 300.000 sulle
previsioni del bilancio.
Art. 14 - Imposta sul valore locativo. — La
riduzione delle pigioni si ripercuote sul gettito del
l'imposta sul valore locativo sia per la diminuzione
dell’imponibile, sia per la cancellazione dai ruoli che
deve essere operata nei confronti dei contribuenti il
cui imponibile scende al disotto del minimo di esen
zione.
La revisione degli accertamenti ha determinata in
L. 400.000 la somma totale di sgravio da accordare
per il 2° semestre del corrente esercizio.
Art. 22 - Tassa occupazione suolo pubblico. —
La riduzione del 15 % accordata con deliberazione
18 aprile 1934 (R. Prefettura 24 stesso mese, n.21164,
Div. a/i) e con decorrenza 16 aprile 1934 darà luogo
ad una minore riscossione, in confronto allo stanzia
mento previsto nel 1934, di L. 500.000.
—
nella
Spesa:
Art. 2-B e C - Interessi sui mutui. — La Cassa
di Risparmio e l'istituto di San Paolo in applica
zione delle direttive impartite dagli organi sindacali
centrali hanno ridotto
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tasso d’interesse dei mutui
in cono di estinzione dal 6 al 5,50%. L’economia di
spesa risultanteper il correnteesercizioèdi L. 586.000.
La decurtazione operata alle competenze del per
sonale porta per l'esercizio in cono aH’economia glo
bale di L. 1.300.000 che dovrebbe essere ripartita
in ima lunga serie di articoli dd bilancio, ma che per
semplicità contabile si deduce integralmente dallo
stanziamento dell’art. 91-A con riserva di operare,
in sede di consuntivo, gli spostamenti delle varie
impostazioni, che si intendono senz’altro autorizzati
con la presente deliberazione. Questa minore spesa
è però in parte, cioè per L. 110.000, assorbita dai
provvedimenti adottati con le deliberazioni 2 marzo
1934 (R. Prefettura 11 maggio successivo, numero
24058/1751, Div. 2/1) e 29 giugno 1934 in corso di
approvazione a favore del personale iscritto ai Fasci
di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
la reale economia dell’art. 91-A si riduce quindi a
L. 1.190.000.
Oltre alle rettifiche di stanziamenti conseguenti
alla applicazione dei RR. DD. nn. 561 e 563, altre
si presentano necessarie, dovute a circostanze non
prevedibili in sede di formazione del bilancio pre
ventivo ed alle quali è d’uopo provvedere per assi
curare il regolare funzionamento dei vari servizi.
All’art. i-B — oltre al minor introito di
L. 300.000 causato come si è visto dall’applicazione
dei citati decreti legge, il gettito di questo articolo
subirà pure la contrazione di altre L. 100.000 in
dipendenza degli alloggi sfitti; il totale quindi della
minor riscossione sarà di L. 400.000.
All’art. 4-I - Interessi vari — si era asse
gnata una previsione calcolata in base al gettito dei
precedenti esercizi; previsione a calcolo che è oppor
tuno rettificare ora, attesoché i proventi si presen
tano quest’anno alquanto inferiori. La riduzione può
essere rappresentata dalla somma di L. 251.000.
—
nella
Spesa:
Art'. 35 - Bagni municipali — Concorso della j
Città nelle spese di esercizio. — Lo stanziamento
impostato in bilancio è insufficiente a fronteggiare
l’onere derivante alla Città dalla gestione delle pi
scine Massolini, onere che non si poteva neanche
in via approssimativa determinare se non dopo nn
periodo di esperimento. I calcoli eseguiti fanno pre
sumere un deficit di gestione ammontante a lire
140.000.
Art. 79 - Sussidi e conconi. — Occorre aumen
tare lo stanziamento di L. 20.000 per fronteggiar*
— «D ’E
ntrata
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