Table of Contents Table of Contents
Previous Page  117 / 1512 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 117 / 1512 Next Page
Page Background

7

Ìone. Con decreto 30 dicembre 1923, mo­

dificato il 16 marzo 1925, fu riordinato l ’ i­

stituto, e con decreto 16 marzo 1928, es­

sendo Ministro della guerra il Duce del Fa­

scismo e dell'Italia rinnovata, Benito Mus­

solini, venne approvato il Regolamento

vigente, ispirato ai criteri che avevano pre­

sieduto alla fondazione della Scuola con le

variazioni suggerite dall’ esperienza e dalle

condizioni dei nuovi tempi.

11. Carattere e intenti della Scuola di

Guerra

La genesi della nostra Scuola di guerra

potrebbe bastare a spiegarne l ’ intento e a

definirne lo spirito; ma i decreti reali, le

relazioni ministeriali ed i regolamenti esclu­

dono qualsiasi dubbio al riguardo.

Il Ministro della guerra, generale Cugia,

nella relazione che precede il R. decreto

11

marzo 1867, con cui si istituiva la Scuo­

la di guerra, così si esprimeva : « Il prò-

«

getto di riordinamento del Corpo di Stato

« maggiore, combinato con l ’ istituzione di

«

una Scuola superiore di guerra, risponde

« al triplice concetto :

1

° di ritornare tem-

« poraneamente gli Ufficiali di Stato mag-

« giore alle pratiche del servizio nell*interno

« dei Corpi ; 2" di diffondere nei Corpi stes­

ti si l ’ istruzione scientifica per mezzo della

« temporanea permanenza in essi d ’Uffi-

« ciali dotati di speciale coltura ; 3" di

« schiudere a tutti gli Ufficiali intelligenti e

« volonterosi un adito al miglioramento

« della loro carriera col solo mezzo, che in

«

tempi ordinari può dar diritto a tale van­

ta g g io , lo studio».

La relazione del Ministro della guerra,

generale Mezzacapo, del 26 ottobre 1876,

l ’ articolo 58 del testo unico delle leggi di

ordinamento dell’esercito del 14 luglio

1889 e tutti i regolamenti successivi ripe­

terono a un dipresso la stessa forinola, in­

vertendo solo gli intenti della Scuola. Così

infatti si esprime l ’ art. I del Regolamento

vigente ( 1928) : « La Scuola di guerra è

« istituita per l ’elevamemo della coltura

« professionale degli Ufficiali delle armi di

« fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e

« per abilitare gli Ufficiali al servizio di

« Stato maggiore ».

Da queste dichiarazioni ufficiali si rileva

adunque :

I

che la nostra Scuola di guerra non è

un istituto di maggiore coltura per l ’uni­

versalità degli Ufficiali, di guisa che debba­

no esservi ammessi tutti o almeno quanti

vogliano frequentarla, per meglio estende­

re e approfondire le loro cognizioni militari

e civili;

2"

che la Scuola di guerra non è una

scuola tecnica superiore ; perciò i suoi studi

non devono essere «

.w.Ai

^arati con quelli che

si compiono negli istituti, i quali mirano a

formare Ufficiali dotti in armi speciali.

La Scuola di guerra invita a un concorso

tutti gli Ufficiali che abbiano già dato pro­

va nei servizi normali di ottime qualità mi­

litari, disposta ad accogliere i migliori nel

massimo numero consentito dalle pratiche

esigenze dell’ insegnamento. Accolti, li

istruisce, li prova e ne fa la selezione.

A che tendono gli studi? Anzitutto, sen­

za dubbio, a formare Ufficiali fomiti di

un’alta coltura generale professionale; im­

perocché tutti sanno che la tattica, la logi­

stica, l ’organica, la sterna e la geografia

militare, la poliorcetica, la topografìa, ecc.,

apprese nella Scuola e nell'Accademia mi­

litare, sì per l ’età giovanile e per difetto di

precedente preparazione, come per la bre­

vità del tempo disponibile e la mancanza

di esperienza militare, non hanno radici

profonde nè estese, e consistono in ripeti­

zioni superficiali delle lezioni e del testo

2