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zioni, l ’esperienza, e la migliore compren­

sione del carattere della Scuola indussero

il Governo dapprima ad ammettere con

speciali condizioni (R. d. 31 gennaio 1871)

anche gli Ufficiali d'artiglierìa e genio; di

poi dopo varie modificazioni (1876, 1883),

con regio decreto 25 gennaio 1888 tutti gli

Ufficiali, di qualunque provenienza, furono

equiparati nell’obbligo dell’esame di am­

missione, nel numero dei corsi e delle ma­

terie di studio.

Stabilita a priori l ’ uguaglianza di tutte le

armi e di tutti gli Ufficiali quanto al diritto

virtuale di ammissione alla Scuola di guer­

ra, con quali criteri si dovrà procedere alla

selezione, che non offendano il diritto di al­

cuno, non perturbino la concordia fra gli

Ufficiali, e rispondano al supremo bene

dell’ Esercito? Tre elementi essenziali si ri­

chiedono: I" pratica del servizio militare;

2

° buone qualità fisiche, intellettuali e mo­

rali ; 3" un certo corredo di cognizioni.

Nessun dubbio sulla necessità di un pre­

cedente tirocinio, data l ’ indole della Scuo­

la, perchè si inizierebbe troppo tardivamen­

te l ’ esercizio effettivo del comando, non

s’avrebbe mezzo di valutare le doti dei can­

didati che risultano dal servizio, e manche­

rebbe la esperienza sulla quale fa assegna­

mento la Scuola nell’ indirizzo pratico degli

studi. Si può dunque discutere sulla durata

di questa esperienza militare, ma non sulla

necessità.

Il Ministero vagò dai due ai quattro an­

ni, prescrivendo nell’ ultimo vigente rego­

lamento, che al

1

° gennaio dell’anno in cui

gli Ufficiali concorrono alla Scuola, abbiano

non meno di tre anni di effettivo servizio

nei reggimenti della propria arma, dei

quali almeno due in una compagnia o re­

parto corrispondente delle altre armi. Ad

un tempo si fissò un limite d ’età, prescri­

vendo che gli Ufficiali abbiano compiuto al­

meno il 26" anno di età e non compiuto il

36ual 31 dicembre dell’anno di entrata alla

Scuola.

C’è stata molta incertezza nel definire il

grado degli Ufficiali ammittendi. Con le

più recenti disposizioni sono amrr sssi te­

nenti, capitani e anche maggiori, se non

siano compresi nei limiti di anzianità per

l ’ iscrizione nei quadri d’avanzamento del­

l’ anno in cui si inizia il corso.

Quanto alle doti fisiche, intellettuali e

morali, i vari decreti e regolamenti che si

succedettero ripetono sostanzialmente il

pensiero, così espresso nel comma

a ,

art. 3

del Decreto 25 gennaio 1888 : « gli Ufficiali

da ammettersi alla Scuola di guerra devono,

per giudizio della rispettiva commissione

compilatrice degli specchi caratteristici e

formulato in mode

to mediante ap­

posito verbale, essere reputati assolutamen­

te distinti fra gli altri per intelligenza, per

buona condotta, per diligente osservanza

dei propri doveri, per amore allo studio e

al servizio, per qualità militari sia morali,

sia fisiche, e quindi meritevoli di concor­

rere all’avanzamento a scelta: massima

concretata poi nell’art. 5 del vigente rego­

lamento.

Rimane a determinare, quale sia il cor­

redo di cognizioni necessario per essere

ammessi alla Scuola. Se il programma è

troppo elevato, si corre pericolo di rendere

deserto l’ istituto; se è troppo modesto, ne

viene menomata la dignità, ed essa fallisce

al suo scopo. Quale sarà il giusto mezzo?

L. istruzione per la

Kriegsakademie

dedica

alla questione molte considerazioni, che

possono riassumersi in questi termini :

1

° l ’ambito degli esami non deve estendersi

al di là delle dottrine fondamentali richie­

ste per l'ammissione al grado di Ufficiale;

2

* deve però risultale dai medesimi che le

facoltà intellettuali del candidato airno di