

I ì
L-6...H
a
w ■ !
T T
zioni, l ’esperienza, e la migliore compren
sione del carattere della Scuola indussero
il Governo dapprima ad ammettere con
speciali condizioni (R. d. 31 gennaio 1871)
anche gli Ufficiali d'artiglierìa e genio; di
poi dopo varie modificazioni (1876, 1883),
con regio decreto 25 gennaio 1888 tutti gli
Ufficiali, di qualunque provenienza, furono
equiparati nell’obbligo dell’esame di am
missione, nel numero dei corsi e delle ma
terie di studio.
Stabilita a priori l ’ uguaglianza di tutte le
armi e di tutti gli Ufficiali quanto al diritto
virtuale di ammissione alla Scuola di guer
ra, con quali criteri si dovrà procedere alla
selezione, che non offendano il diritto di al
cuno, non perturbino la concordia fra gli
Ufficiali, e rispondano al supremo bene
dell’ Esercito? Tre elementi essenziali si ri
chiedono: I" pratica del servizio militare;
2
° buone qualità fisiche, intellettuali e mo
rali ; 3" un certo corredo di cognizioni.
Nessun dubbio sulla necessità di un pre
cedente tirocinio, data l ’ indole della Scuo
la, perchè si inizierebbe troppo tardivamen
te l ’ esercizio effettivo del comando, non
s’avrebbe mezzo di valutare le doti dei can
didati che risultano dal servizio, e manche
rebbe la esperienza sulla quale fa assegna
mento la Scuola nell’ indirizzo pratico degli
studi. Si può dunque discutere sulla durata
di questa esperienza militare, ma non sulla
necessità.
Il Ministero vagò dai due ai quattro an
ni, prescrivendo nell’ ultimo vigente rego
lamento, che al
1
° gennaio dell’anno in cui
gli Ufficiali concorrono alla Scuola, abbiano
non meno di tre anni di effettivo servizio
nei reggimenti della propria arma, dei
quali almeno due in una compagnia o re
parto corrispondente delle altre armi. Ad
un tempo si fissò un limite d ’età, prescri
vendo che gli Ufficiali abbiano compiuto al
meno il 26" anno di età e non compiuto il
36ual 31 dicembre dell’anno di entrata alla
Scuola.
C’è stata molta incertezza nel definire il
grado degli Ufficiali ammittendi. Con le
più recenti disposizioni sono amrr sssi te
nenti, capitani e anche maggiori, se non
siano compresi nei limiti di anzianità per
l ’ iscrizione nei quadri d’avanzamento del
l’ anno in cui si inizia il corso.
Quanto alle doti fisiche, intellettuali e
morali, i vari decreti e regolamenti che si
succedettero ripetono sostanzialmente il
pensiero, così espresso nel comma
a ,
art. 3
del Decreto 25 gennaio 1888 : « gli Ufficiali
da ammettersi alla Scuola di guerra devono,
per giudizio della rispettiva commissione
compilatrice degli specchi caratteristici e
formulato in mode
to mediante ap
posito verbale, essere reputati assolutamen
te distinti fra gli altri per intelligenza, per
buona condotta, per diligente osservanza
dei propri doveri, per amore allo studio e
al servizio, per qualità militari sia morali,
sia fisiche, e quindi meritevoli di concor
rere all’avanzamento a scelta: massima
concretata poi nell’art. 5 del vigente rego
lamento.
Rimane a determinare, quale sia il cor
redo di cognizioni necessario per essere
ammessi alla Scuola. Se il programma è
troppo elevato, si corre pericolo di rendere
deserto l’ istituto; se è troppo modesto, ne
viene menomata la dignità, ed essa fallisce
al suo scopo. Quale sarà il giusto mezzo?
L. istruzione per la
Kriegsakademie
dedica
alla questione molte considerazioni, che
possono riassumersi in questi termini :
1
° l ’ambito degli esami non deve estendersi
al di là delle dottrine fondamentali richie
ste per l'ammissione al grado di Ufficiale;
2
* deve però risultale dai medesimi che le
facoltà intellettuali del candidato airno di