

Il periodo di nomina dei Snidaci fu inoltre portato
.1
due a tre anni dalle Patenti
9
settembre
1X37(19)
>1 la divisione dei Comuni in tre serie, per evitare
li provvedere a tutte le nomine nel medesimo anno.
Filtrò
111
vigore nel
1X3X
una Istruzione
(20)
clic
disciplinò in
47X
articoli la formazione, le attribuzioni
e il funzionamento delle amministrazioni comunali, e
dettò minute norme sulla formazione dei bilanci, sulla
contabilità, sulla gestione dei beni c in genere disci
plinò tutti i settori della vita comunale e seguì a titolo
di completamento l’istruzione dell’Xaprile
1X39.
L’uti
lità di questo coordinamento era vivamente sentita,
per effetto del cumulo di provvedimenti clic modi
ficarono il Regolamento dei Pubblici ed
.1
questo, col
tempo, si aggiunsero. Furono poi emanati altri prov
vedimenti minori che in effetti non mutarono sostan
zialmente l’inquadramento generale della materia, ma
già nel
1842
era in atto
1111
diversi' orientamento
111
tutto il sistema legislativo, che incominciava progres
sivamente ad uniformarsi ai nuovi principi politici.
Infatti con Lettere Patenti
25
agosto
(21)
si apporta
rono alcune riforme all’ordinamento territoriale, per
cui si aumentò il numero delle Intendenze generali,
introducendo variazioni nelle rispettive attribuzioni e
nei rapporti tra Intendenti generali e Intendenti, isti
tuendo inoltre modi più solenni di amministrazione
provinciale, che megli»' valessero a tutelare gli inte
ressi pubblici e privati
(22).
Nell'Intendente generale era accentrata l’autorità
politica e amministrativa di tutte le provincie aggre
gate a quella
111
cui l'intendente aveva sede. A ll’art.
1
si legge tuttavia l'introduzione d'un notevole principio
democratico e cioè che « l'esame preventivo dei bi
lanci e quelli' dei conti provinciali, sarà fatto col con
corso delle persone contemplate nell’art.
14
delle Let
tere Patenti
26
agosti'
1X41,
che saranno riunite per
quest’effetto 111 congresso provinciale presso le Inten
denze Generali ». Del congresso facevano parte
1
prin
cipali proprietari, designati volta per volta dall’ Au-
torità superiore.
Istituirono inoltre queste Patenti del
1X42
i tribu
nali ordinari del contenzioso amministrativo, con la
costituzione dei Consigli di Intendenza chiamati a
decidere sulle questioni d’amministrazione conten
ziosa per le materie attribuite alla loro giurisdizione.
Era inoltre in facoltà del Governo e degli Intendenti
di richiedere a questi Consigli pareri su affari di pura
amministrazione. La competenza di questo organo si
estendeva ai giudizi penali in quanto concernenti con
travvenzioni 111 materia tributaria di polizia demaniale
e 111 materia di espropriazione. Contro le decisioni
dei Consigli era ammesso ricorsi' alla Camera dei
Conti (23).
Nell’anno successivo con Patenti del 3
1
agosto
(24)
riceveva una maggiore estensione il principio già sta
bilito, di far intervenire
1
contribuenti nell’ammini
strazione degli affari provinciali. L’art. 1 stabilisce in
fatti la convocazione a Consiglio in ogni Città e ca
poluogo di Provincia «dei principali fra
1
proprietari
ed
1
personaggi più ragguardevoli e distinti per na
scita. per lumi e per esperienza delle cose ammini
strative ». La designazione spettava al Re, la rinnova
zione avveniva su liste formate dal Governo, alle quali
1
Consigli potevano aggiungere
1111
indefinito numero
di candidati.
La funzione preminente era quella riguardante la
discussione dei bilanci, e le proposte dei consiglieri
erano tenute
111
sì alta considerazione che (art. 10 e 15)
alcuni membri del Consiglio stesso potevano venir
chiamati presso il Consiglio di Stato per prendere
parte alla discussione sul bilancio della Provincia.
Appare inoltre con queste Patenti per la prima
volta l’istituzione di 1111 nuovo consesso, ossia di una
rappresentanza (il futuro Consiglio divisionale) eletta
.1 maggioranza di voti dal Consiglio nel proprio seno,
per esaminare....... . utere le proposizioni fatte dai Con
sigli provinciali, promuovere provvedimenti nell’in
teresse delle provincie, «chiamare l'attenzione del Go
verno sopra quelle opere utili e quei lavori pel cui
compimento e perfezionamento tosse necessario il con
corso di altre provincie, e di proporre ciò che risul
tasse essere il comune vantaggio ». (Art. 5, 6, X,
9, 10).
Altre importanti attribuzioni aveva questo Con
sesso in materia di strade e nominava due membri
per ciascuna provincia destinati a far parte della Com
missione dei Conti per le Opere Pie (art. 11). Infine,
■ Kart. 21 faceva obbligo a questi Congressi di compi
lare ogni quinquennio (ovvero alla rinnovazione dei
Consigli) una relazione « sopra l’eseguimento dei la
vori ed opere intraprese nell’interesse delle Provincie
nel corso del quinquennio compiuto, sui risultamene
delle spese stanziate per questo fine negli annuali bi
lanci e sull’andamento degli stabilimenti provinciali,
corredandolo di tutte quelle osservazioni, che meglio
potessero giovare, a fame apprezzare l'utilità e 1 im
portanza.
L’ordinamento comunale e provinciale rimase
quello sopra accennato tino al
1847.
Ma questi ordi
namenti erano praticamente superati dalla evoluzione
che
111
tutte le coscienze si era già maturata e dallo
spirito di libertà e di indipendenza che ormai animava
tutte le popolazioni italiane e dalle nuove concezioni
tìlosofici'-pohtichc dello Stato.
La necessità di un rapido rinnovamento legislativo
in questo cam p -» fu in Piemonte fortemente sentito,
e leggiamo nella dichiarazione del Governo
apparsa
29