Table of Contents Table of Contents
Previous Page  557 / 729 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 557 / 729 Next Page
Page Background

Il periodo di nomina dei Snidaci fu inoltre portato

.1

due a tre anni dalle Patenti

9

settembre

1X37(19)

>1 la divisione dei Comuni in tre serie, per evitare

li provvedere a tutte le nomine nel medesimo anno.

Filtrò

111

vigore nel

1X3X

una Istruzione

(20)

clic

disciplinò in

47X

articoli la formazione, le attribuzioni

e il funzionamento delle amministrazioni comunali, e

dettò minute norme sulla formazione dei bilanci, sulla

contabilità, sulla gestione dei beni c in genere disci­

plinò tutti i settori della vita comunale e seguì a titolo

di completamento l’istruzione dell’Xaprile

1X39.

L’uti­

lità di questo coordinamento era vivamente sentita,

per effetto del cumulo di provvedimenti clic modi­

ficarono il Regolamento dei Pubblici ed

.1

questo, col

tempo, si aggiunsero. Furono poi emanati altri prov­

vedimenti minori che in effetti non mutarono sostan­

zialmente l’inquadramento generale della materia, ma

già nel

1842

era in atto

1111

diversi' orientamento

111

tutto il sistema legislativo, che incominciava progres­

sivamente ad uniformarsi ai nuovi principi politici.

Infatti con Lettere Patenti

25

agosto

(21)

si apporta­

rono alcune riforme all’ordinamento territoriale, per

cui si aumentò il numero delle Intendenze generali,

introducendo variazioni nelle rispettive attribuzioni e

nei rapporti tra Intendenti generali e Intendenti, isti­

tuendo inoltre modi più solenni di amministrazione

provinciale, che megli»' valessero a tutelare gli inte­

ressi pubblici e privati

(22).

Nell'Intendente generale era accentrata l’autorità

politica e amministrativa di tutte le provincie aggre­

gate a quella

111

cui l'intendente aveva sede. A ll’art.

1

si legge tuttavia l'introduzione d'un notevole principio

democratico e cioè che « l'esame preventivo dei bi­

lanci e quelli' dei conti provinciali, sarà fatto col con­

corso delle persone contemplate nell’art.

14

delle Let­

tere Patenti

26

agosti'

1X41,

che saranno riunite per

quest’effetto 111 congresso provinciale presso le Inten­

denze Generali ». Del congresso facevano parte

1

prin­

cipali proprietari, designati volta per volta dall’ Au-

torità superiore.

Istituirono inoltre queste Patenti del

1X42

i tribu­

nali ordinari del contenzioso amministrativo, con la

costituzione dei Consigli di Intendenza chiamati a

decidere sulle questioni d’amministrazione conten­

ziosa per le materie attribuite alla loro giurisdizione.

Era inoltre in facoltà del Governo e degli Intendenti

di richiedere a questi Consigli pareri su affari di pura

amministrazione. La competenza di questo organo si

estendeva ai giudizi penali in quanto concernenti con­

travvenzioni 111 materia tributaria di polizia demaniale

e 111 materia di espropriazione. Contro le decisioni

dei Consigli era ammesso ricorsi' alla Camera dei

Conti (23).

Nell’anno successivo con Patenti del 3

1

agosto

(24)

riceveva una maggiore estensione il principio già sta­

bilito, di far intervenire

1

contribuenti nell’ammini­

strazione degli affari provinciali. L’art. 1 stabilisce in­

fatti la convocazione a Consiglio in ogni Città e ca­

poluogo di Provincia «dei principali fra

1

proprietari

ed

1

personaggi più ragguardevoli e distinti per na­

scita. per lumi e per esperienza delle cose ammini­

strative ». La designazione spettava al Re, la rinnova­

zione avveniva su liste formate dal Governo, alle quali

1

Consigli potevano aggiungere

1111

indefinito numero

di candidati.

La funzione preminente era quella riguardante la

discussione dei bilanci, e le proposte dei consiglieri

erano tenute

111

sì alta considerazione che (art. 10 e 15)

alcuni membri del Consiglio stesso potevano venir

chiamati presso il Consiglio di Stato per prendere

parte alla discussione sul bilancio della Provincia.

Appare inoltre con queste Patenti per la prima

volta l’istituzione di 1111 nuovo consesso, ossia di una

rappresentanza (il futuro Consiglio divisionale) eletta

.1 maggioranza di voti dal Consiglio nel proprio seno,

per esaminare....... . utere le proposizioni fatte dai Con­

sigli provinciali, promuovere provvedimenti nell’in­

teresse delle provincie, «chiamare l'attenzione del Go­

verno sopra quelle opere utili e quei lavori pel cui

compimento e perfezionamento tosse necessario il con­

corso di altre provincie, e di proporre ciò che risul­

tasse essere il comune vantaggio ». (Art. 5, 6, X,

9, 10).

Altre importanti attribuzioni aveva questo Con­

sesso in materia di strade e nominava due membri

per ciascuna provincia destinati a far parte della Com ­

missione dei Conti per le Opere Pie (art. 11). Infine,

■ Kart. 21 faceva obbligo a questi Congressi di compi­

lare ogni quinquennio (ovvero alla rinnovazione dei

Consigli) una relazione « sopra l’eseguimento dei la­

vori ed opere intraprese nell’interesse delle Provincie

nel corso del quinquennio compiuto, sui risultamene

delle spese stanziate per questo fine negli annuali bi­

lanci e sull’andamento degli stabilimenti provinciali,

corredandolo di tutte quelle osservazioni, che meglio

potessero giovare, a fame apprezzare l'utilità e 1 im­

portanza.

L’ordinamento comunale e provinciale rimase

quello sopra accennato tino al

1847.

Ma questi ordi­

namenti erano praticamente superati dalla evoluzione

che

111

tutte le coscienze si era già maturata e dallo

spirito di libertà e di indipendenza che ormai animava

tutte le popolazioni italiane e dalle nuove concezioni

tìlosofici'-pohtichc dello Stato.

La necessità di un rapido rinnovamento legislativo

in questo cam p -» fu in Piemonte fortemente sentito,

e leggiamo nella dichiarazione del Governo

apparsa

29