Table of Contents Table of Contents
Previous Page  558 / 729 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 558 / 729 Next Page
Page Background

sulla «Gazzetta Ufficiale » del 29 ottobre 1S47. la pro­

messa di una ritorma neH’ordinamento comunale. At­

tenua il proemio all'Editto 27 novembre 1847(25)

che si è voluto <>fondere in un sol getto l'ordinamento

comunale, provinciale e divisionale, estendervi il prin­

cipio dell'uguaglianza civile già consacrato nei Nostri

Codici, separare diligentemente 1 poteri deliberativi

dallo esecutivo per agevolarne il regolare esercizio;

stabilire alla vita dei Comuni ed a quella cui ci è stato

grato di suscitare le Provincie e le Divisioni le sole

condizioni, che giudicammo necessarie a tutelare le

sostanze ed a corroborare l’ unità nazionale ».

La nuova legge nei suoi principi tond.1ment.1h sta­

biliva uniformità di concetti nelle amministrazioni

comunali, la nomina regia del Sindaco, la nomina

annuale a Vice snidaci, di uno o più consiglieri tatta

dall’Intendente generale su proposta del Sindaco, la

divisione dei Comuni 111 classi 111 relazione al numero

degli abitanti e l’assegnazione ad ogni classe d’un certo

numero di consiglieri.

Elettori potevano essere 1 maggiori contribuenti

diretti del Comune, i Membri delle Accademie e delle

camere di commercio, gli impiegati civili e 1 laureati,

1 professori, 1 maestri, notai e procuratori, geometri,

liquidatori, farmacisti, scusali e agenti di cambio di

nomina regia, commercianti e artigiani che a giudizio

del Consiglio comunale potessero ricavare di che man­

tenere civilmente sù c la loro famiglia. Eleggibili

erano tutti gli elettori con esclusione di chi aveva la

sorveglianza sul Comune ed 1 minori di anni 25.

L’ Ufficio dei Consiglieri venne stabilito in 5 anni, con

rinnovazione di 1111 quarto per sorteggio annuale. Ven­

nero fissate due congreghe del Consiglio, una di pri­

mavera ed una di autunno e riservata al Governo l'ap­

provazione delle deliberazioni (Art. dal 66 al 77). e

venne istituito il Consiglio di Credenza per l'ammi­

nistrazione del Comune nell'intervallo fra le due

sessioni.

Il Consiglio di Credenza era eletto dal Consiglio

nel proprio seno e doveva (art. 28, 29 e 30) assistere

il Sindaco ncH'ammmistrazionc del Comune, poteva

adottare deliberazioni d’urgenza, provvedeva alla re­

visione delle liste elettorali, alla formazione dei ruoli.

Nei confronti delle amministrazioni provinciali la

nuova legge conferì piena personalità giuridica alle

Provincie c alle Divisioni, attribuendo loro un’ am­

ministrazione propria, istituì un Consiglio divisionale,

un Consiglio Provinciale ed un Consiglio di Credenza.

La Provincia venne costituita similmente alla D ivi­

sione ed 1 Consiglieri erano scelti dal Re, per un

terzo tra 1 Sindaci delle provmcie e per il rimanente

fra 1 candidati proposti dai Consigli comunali. Era

stato con questa legge sviluppato e consolidato il si­

stema rappresentativo, ma 1 Comuni non avevano

allora la più modesta autonomia amministrativa, 111

quanto gli atti deliberativi dovevano tutti riportare

l’approvazione degli organi del Governo.

Questo provvedimento legislativo, che pure rap­

presentava 1111 notevole progresso dal punto di vista

tecnico-amministrativo 111 quanto la regolamentazione

della materia si era concretata 111 modo organico e

pregevole, dal punto di vista politico, rappresentava

ugualmente un progresso considerevole perchè, per la

prima volta 111 Europa, veniva assunta come base del

diritto elettorale non solo il censo ma anche la capacità;

tuttavia era di tatto superato all atto della sua pro­

mulgazione per il rapido evolversi degli eventi. Dopo

alcuni mesi, successivi alla promulgazione, 11011 poteva

intatti ammettersi la nomina regia dei Consiglieri pro­

vinciali, quando il popolo poteva liberamente eleg­

gere uno degli organi del potere legislativo. Non potè

quindi avere pratica applicazione la legge 27 novembre

1847, ed il Governo, sorto con la costituzione, si trovò

tra 1 primi e più importanti problemi da risolvere,

quello relativo all’ordinamento dei Comuni su basi

veramente democratiche.

Le gravi difficoltà e preoccupazioni. che la guerra

provocava al Governo, ritardarono tino al 7 ottobre

1848 la promulgazione della nuova legge comunale e

provinciale.

1

contemporanei annettevano una grande impor­

tanza alla nuova legge e lo stesso Cavour il 17 di­

cembre 1847, chiedendo al Consigliere di Stato Gio­

vanetti una copia del progetto della nuova legge C o ­

munale e Provinciale, scrisse: « E necessario che questa

grande istituzione, base fondamentale del nuovo si­

stema politico, sia rettamente intesa dal pubblico ».

Era infatti 111 animo del Cavour di commentare la

legge nei primi numeri del « Risorgimento * (26).

Con questa legge che avrebbe1 voluto, come leg-

gesi nella relazione al Re, lasciare completamente liberi

1 Comuni dall'ingerenza governativa, venne invece

sostenuto il concetto che iiell’interesse delle stesse po­

polazioni amministrate, il potere centrale dovesse eser­

citare una moderata azione di tutela per «conservare

quella uniformità di principi e di applicazioni che è

necessaria ad assicurare la convergenza dell’azione par­

ziale, che è l’essenza dell’organismo di uno Stato e la

indispensabile condizione dell- sua vitalità e potenza *.

Si temeva torse che nei Comuni ancora nuovi alla

liberù, 111 un periodo 111 cui lo Stato stava attraver­

sando difficoltà di ogni natura, l’autonomia comunale

potesse menomare la concorde unità d'indirizzo delle

pubbliche amministrazioni.

Tuttavia la legge comunale e provinciale del 1848

che applicò con larghezza il sistema rappresentativo al

30