

sulla «Gazzetta Ufficiale » del 29 ottobre 1S47. la pro
messa di una ritorma neH’ordinamento comunale. At
tenua il proemio all'Editto 27 novembre 1847(25)
che si è voluto <>fondere in un sol getto l'ordinamento
comunale, provinciale e divisionale, estendervi il prin
cipio dell'uguaglianza civile già consacrato nei Nostri
Codici, separare diligentemente 1 poteri deliberativi
dallo esecutivo per agevolarne il regolare esercizio;
stabilire alla vita dei Comuni ed a quella cui ci è stato
grato di suscitare le Provincie e le Divisioni le sole
condizioni, che giudicammo necessarie a tutelare le
sostanze ed a corroborare l’ unità nazionale ».
La nuova legge nei suoi principi tond.1ment.1h sta
biliva uniformità di concetti nelle amministrazioni
comunali, la nomina regia del Sindaco, la nomina
annuale a Vice snidaci, di uno o più consiglieri tatta
dall’Intendente generale su proposta del Sindaco, la
divisione dei Comuni 111 classi 111 relazione al numero
degli abitanti e l’assegnazione ad ogni classe d’un certo
numero di consiglieri.
Elettori potevano essere 1 maggiori contribuenti
diretti del Comune, i Membri delle Accademie e delle
camere di commercio, gli impiegati civili e 1 laureati,
1 professori, 1 maestri, notai e procuratori, geometri,
liquidatori, farmacisti, scusali e agenti di cambio di
nomina regia, commercianti e artigiani che a giudizio
del Consiglio comunale potessero ricavare di che man
tenere civilmente sù c la loro famiglia. Eleggibili
erano tutti gli elettori con esclusione di chi aveva la
sorveglianza sul Comune ed 1 minori di anni 25.
L’ Ufficio dei Consiglieri venne stabilito in 5 anni, con
rinnovazione di 1111 quarto per sorteggio annuale. Ven
nero fissate due congreghe del Consiglio, una di pri
mavera ed una di autunno e riservata al Governo l'ap
provazione delle deliberazioni (Art. dal 66 al 77). e
venne istituito il Consiglio di Credenza per l'ammi
nistrazione del Comune nell'intervallo fra le due
sessioni.
Il Consiglio di Credenza era eletto dal Consiglio
nel proprio seno e doveva (art. 28, 29 e 30) assistere
il Sindaco ncH'ammmistrazionc del Comune, poteva
adottare deliberazioni d’urgenza, provvedeva alla re
visione delle liste elettorali, alla formazione dei ruoli.
Nei confronti delle amministrazioni provinciali la
nuova legge conferì piena personalità giuridica alle
Provincie c alle Divisioni, attribuendo loro un’ am
ministrazione propria, istituì un Consiglio divisionale,
un Consiglio Provinciale ed un Consiglio di Credenza.
La Provincia venne costituita similmente alla D ivi
sione ed 1 Consiglieri erano scelti dal Re, per un
terzo tra 1 Sindaci delle provmcie e per il rimanente
fra 1 candidati proposti dai Consigli comunali. Era
stato con questa legge sviluppato e consolidato il si
stema rappresentativo, ma 1 Comuni non avevano
allora la più modesta autonomia amministrativa, 111
quanto gli atti deliberativi dovevano tutti riportare
l’approvazione degli organi del Governo.
Questo provvedimento legislativo, che pure rap
presentava 1111 notevole progresso dal punto di vista
tecnico-amministrativo 111 quanto la regolamentazione
della materia si era concretata 111 modo organico e
pregevole, dal punto di vista politico, rappresentava
ugualmente un progresso considerevole perchè, per la
prima volta 111 Europa, veniva assunta come base del
diritto elettorale non solo il censo ma anche la capacità;
tuttavia era di tatto superato all atto della sua pro
mulgazione per il rapido evolversi degli eventi. Dopo
alcuni mesi, successivi alla promulgazione, 11011 poteva
intatti ammettersi la nomina regia dei Consiglieri pro
vinciali, quando il popolo poteva liberamente eleg
gere uno degli organi del potere legislativo. Non potè
quindi avere pratica applicazione la legge 27 novembre
1847, ed il Governo, sorto con la costituzione, si trovò
tra 1 primi e più importanti problemi da risolvere,
quello relativo all’ordinamento dei Comuni su basi
veramente democratiche.
Le gravi difficoltà e preoccupazioni. che la guerra
provocava al Governo, ritardarono tino al 7 ottobre
1848 la promulgazione della nuova legge comunale e
provinciale.
1
contemporanei annettevano una grande impor
tanza alla nuova legge e lo stesso Cavour il 17 di
cembre 1847, chiedendo al Consigliere di Stato Gio
vanetti una copia del progetto della nuova legge C o
munale e Provinciale, scrisse: « E necessario che questa
grande istituzione, base fondamentale del nuovo si
stema politico, sia rettamente intesa dal pubblico ».
Era infatti 111 animo del Cavour di commentare la
legge nei primi numeri del « Risorgimento * (26).
Con questa legge che avrebbe1 voluto, come leg-
gesi nella relazione al Re, lasciare completamente liberi
1 Comuni dall'ingerenza governativa, venne invece
sostenuto il concetto che iiell’interesse delle stesse po
polazioni amministrate, il potere centrale dovesse eser
citare una moderata azione di tutela per «conservare
quella uniformità di principi e di applicazioni che è
necessaria ad assicurare la convergenza dell’azione par
ziale, che è l’essenza dell’organismo di uno Stato e la
indispensabile condizione dell- sua vitalità e potenza *.
Si temeva torse che nei Comuni ancora nuovi alla
liberù, 111 un periodo 111 cui lo Stato stava attraver
sando difficoltà di ogni natura, l’autonomia comunale
potesse menomare la concorde unità d'indirizzo delle
pubbliche amministrazioni.
Tuttavia la legge comunale e provinciale del 1848
che applicò con larghezza il sistema rappresentativo al
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