

disponendo per tutto quanto era ìttinente alla gestione
patrimoniale. Uno dei più importanti atti di questo
Consesso tu
1
Editto m data 4. novembre 1661 (SÌ elle,
tra 1 altro, prescrisse I obbligatorietà dei bilanci (cau
sati), e della lori» pubblicazione ed il diritto di ricor
rere da parte del contribuente lontro la misura delle
imposte fondiarie. Pochi giorni dopo, il y novembre
1661, un’altro Editto (9) sospese l'attività della Dele
gazione. motivando il provvedimento con il tatto che
1 Commissari. 1 Delegati e gli Ordinari inviati dalla
Delegazione a spese dei Comuni, gravavano 1 Comuni
stessi di un tale onere da annullare praticamente 1 be
nefici che la loro azione arrecava.
Nel 1662 la Delegazione riprese il proprio funzio
namento e. con Editto 111 data 2~ novembre (10), si
dettarono norme dirette a riordinare e perequare il
pagamento dei tributi, sopprimendo gravi abusi che
in materia si erano radicati: si vietò pure la nomina
a segretari, catastari, archivisti e custodi di scritture,
di persone che dovessero rendere il conto al Comune
per esazioni, ricevitorie o altri' maneggio di denaro
della Comunità.
U11 altro documento di notevole importanza am
ministrativa è l ordine del Consiglio di Stato delegato,
del 17 dicembre 1663 (11) con il quale si diedero norme
precise per la formazione e pubblicazione dei bilanci.
Un ordine del 6 dicembre 1668(1,2) soppresse la de
legazione istituita nel 1661 ed mi complesso regola
mento emanato lo stesso giorno dettò minute norme
amministrative, in particolare sui bilanci.
Con questi provvedimenti rimaneva però salva
l’autonomia dei Comuni nei confronti della loro t»e-
stione economica. Il potere centrale però cercò an
cora di estendere la propria influenza e, verso la fine
del 600 ed il principio del 700. si aumentarono gra
datamente 1 poteri dei funzionari governam i perife
rici (prima Referendari poi Intendenti). Il pruno di>-
cumcnto 111 materia (L'Istruzione 17 luglio 1693) (13)
accentra nello Stato, per mezzo degli Intendenti, il
controllo sulla quasi totalità delle attribuzioni che
prima 1 Comuni liberamente esercitavano. Potevano
così gli Intendenti sostituire a loro talento 1 Consi
glieri ed apportare ai bilanci qualsiasi modificazione.
Successivi provvedimenti (Costituzioni del 1729-
1770), sviluppando 1 medesimi concetti, li ampliarono
e misero gli Intendenti sotto la direzione del Gene
rale delle Finanze. Si giunse infine al grande riordina
mento di tutta la materia con l'importantissimo Re
golamento dei Pubblici del 6 giugno 17~> ( 14).
Il regolamento dispone, al primo paragrafo, che
*
1
economica amministrazione degli affari dei Pubblici
spetterà all'ordinario Consiglio d ogni Città e luogo,
con ispeziale dipendenza dall'intendente della Pn>-
vmcia giusta il tenore delle Costituzioni generali ». Nel
proemio il legislatore afferma che, ravvisando il van
taggio che sarebbe tornato ai Comuni da 1111 sistema
di amministrazione uniforme, fondato su quei prov
vedimenti che già si dimostrarono più proficui, si
ordinò la raccolta di questi stessi provvedimenti al
tuie di tonnare un corpo di leggi. Troviamo perciò
disciplinata in questo documento la composizione dei
Consigli, la procedura per la loro nomina (fatta la
prima volta dal Principe e successivamente dai Consi
glieri già in carica), l'istituzione del rappresentante
delle Frazioni nei Consigli. 1 doveri degli Ammini
stratori, 1 requisiti per essere Consigliere. (ìli acquisti
e le alienazioni di immobili li vediamo subordinati
all'assenso dell'Intendente ed è stabilita l’obbligatorietà,
di regola, dell’atfitto dei tondi rustici.
Inoltre (Tit. I - art. 14) fu stabilito il principio
che le deliberazioni erano esecutive soltanto se appro
vate dall'intendente, salvo particolari casi di urgenza
motivata e salvo quelle relative all’esecuzione di ordini
dello stesso Intendente o trattanti argomenti alieni dal
l'interesse economico del Comune.
Poteva però questo complesso di norme non appli
carsi .1 quei luoghi che ottenessero uno speciale provve
dimento o la conferma di antichi privilegi. Esclusi dal-
l’applicazione furono pure la Savoia e il ducato d’ Aosta.
(ili avvenimenti politici e militari dell’epoca, fe
cero presto subentrare all'ordinamento appena instau
rato col Regolamento dei Pubblici, l'ordinamento
amministrativo francese.
Risalito al trono, Vittorio Emanuele I con Editto
21 maggio 1S14 richiamò 111 vigore il Regolamento
dei Pubblici e con Regie Patenti 31 dicembre 1815
si annunciò la preparazione di 1111 nuovo generale
Regolamento (15), prescrivendo ai Consigli Comu
nali di formare liste di soggetti 111 base alle quali il
Re, o gli Intendenti, 111 relazione all’importanza dei
luoghi, avrebbero nominato il Sindaco. Le Patenti
del 10 novembre 1818(16) inoltre, con l’istituzione
delle Provincie divisionali e particolari, resero più
saldo ed efficace il controllo governativo su tutta la
vita amministrativa del Regno e le Patenti del suc
cessivo 11 novembre (17), sottoposero al Ministero del-
llnterno tutto il controllo sui Comuni che prima eser
citava il Ministero delle Finanze, rimanendo alla com
petenza di quest’ultimo 1 provvedimenti 111 materia
tributaria.
Nel 1826 (26 gennaio) altre Regie Patenti (18), sta
bilirono che la nomina dei Consiglieri e Segretari di>-
veva tarsi dal Governo, su terna eletta a maggioranza
di voti dal Consiglio unito ai Consiglieri aggiunti e
due anni dopo le Patenti 14 dicembre 1828 ritocca
rono la circoscrizione amministrativa.
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