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disponendo per tutto quanto era ìttinente alla gestione

patrimoniale. Uno dei più importanti atti di questo

Consesso tu

1

Editto m data 4. novembre 1661 (SÌ elle,

tra 1 altro, prescrisse I obbligatorietà dei bilanci (cau­

sati), e della lori» pubblicazione ed il diritto di ricor­

rere da parte del contribuente lontro la misura delle

imposte fondiarie. Pochi giorni dopo, il y novembre

1661, un’altro Editto (9) sospese l'attività della Dele­

gazione. motivando il provvedimento con il tatto che

1 Commissari. 1 Delegati e gli Ordinari inviati dalla

Delegazione a spese dei Comuni, gravavano 1 Comuni

stessi di un tale onere da annullare praticamente 1 be­

nefici che la loro azione arrecava.

Nel 1662 la Delegazione riprese il proprio funzio­

namento e. con Editto 111 data 2~ novembre (10), si

dettarono norme dirette a riordinare e perequare il

pagamento dei tributi, sopprimendo gravi abusi che

in materia si erano radicati: si vietò pure la nomina

a segretari, catastari, archivisti e custodi di scritture,

di persone che dovessero rendere il conto al Comune

per esazioni, ricevitorie o altri' maneggio di denaro

della Comunità.

U11 altro documento di notevole importanza am­

ministrativa è l ordine del Consiglio di Stato delegato,

del 17 dicembre 1663 (11) con il quale si diedero norme

precise per la formazione e pubblicazione dei bilanci.

Un ordine del 6 dicembre 1668(1,2) soppresse la de­

legazione istituita nel 1661 ed mi complesso regola­

mento emanato lo stesso giorno dettò minute norme

amministrative, in particolare sui bilanci.

Con questi provvedimenti rimaneva però salva

l’autonomia dei Comuni nei confronti della loro t»e-

stione economica. Il potere centrale però cercò an­

cora di estendere la propria influenza e, verso la fine

del 600 ed il principio del 700. si aumentarono gra­

datamente 1 poteri dei funzionari governam i perife­

rici (prima Referendari poi Intendenti). Il pruno di>-

cumcnto 111 materia (L'Istruzione 17 luglio 1693) (13)

accentra nello Stato, per mezzo degli Intendenti, il

controllo sulla quasi totalità delle attribuzioni che

prima 1 Comuni liberamente esercitavano. Potevano

così gli Intendenti sostituire a loro talento 1 Consi­

glieri ed apportare ai bilanci qualsiasi modificazione.

Successivi provvedimenti (Costituzioni del 1729-

1770), sviluppando 1 medesimi concetti, li ampliarono

e misero gli Intendenti sotto la direzione del Gene­

rale delle Finanze. Si giunse infine al grande riordina­

mento di tutta la materia con l'importantissimo Re­

golamento dei Pubblici del 6 giugno 17~> ( 14).

Il regolamento dispone, al primo paragrafo, che

*

1

economica amministrazione degli affari dei Pubblici

spetterà all'ordinario Consiglio d ogni Città e luogo,

con ispeziale dipendenza dall'intendente della Pn>-

vmcia giusta il tenore delle Costituzioni generali ». Nel

proemio il legislatore afferma che, ravvisando il van­

taggio che sarebbe tornato ai Comuni da 1111 sistema

di amministrazione uniforme, fondato su quei prov­

vedimenti che già si dimostrarono più proficui, si

ordinò la raccolta di questi stessi provvedimenti al

tuie di tonnare un corpo di leggi. Troviamo perciò

disciplinata in questo documento la composizione dei

Consigli, la procedura per la loro nomina (fatta la

prima volta dal Principe e successivamente dai Consi­

glieri già in carica), l'istituzione del rappresentante

delle Frazioni nei Consigli. 1 doveri degli Ammini­

stratori, 1 requisiti per essere Consigliere. (ìli acquisti

e le alienazioni di immobili li vediamo subordinati

all'assenso dell'Intendente ed è stabilita l’obbligatorietà,

di regola, dell’atfitto dei tondi rustici.

Inoltre (Tit. I - art. 14) fu stabilito il principio

che le deliberazioni erano esecutive soltanto se appro­

vate dall'intendente, salvo particolari casi di urgenza

motivata e salvo quelle relative all’esecuzione di ordini

dello stesso Intendente o trattanti argomenti alieni dal­

l'interesse economico del Comune.

Poteva però questo complesso di norme non appli­

carsi .1 quei luoghi che ottenessero uno speciale provve­

dimento o la conferma di antichi privilegi. Esclusi dal-

l’applicazione furono pure la Savoia e il ducato d’ Aosta.

(ili avvenimenti politici e militari dell’epoca, fe­

cero presto subentrare all'ordinamento appena instau­

rato col Regolamento dei Pubblici, l'ordinamento

amministrativo francese.

Risalito al trono, Vittorio Emanuele I con Editto

21 maggio 1S14 richiamò 111 vigore il Regolamento

dei Pubblici e con Regie Patenti 31 dicembre 1815

si annunciò la preparazione di 1111 nuovo generale

Regolamento (15), prescrivendo ai Consigli Comu­

nali di formare liste di soggetti 111 base alle quali il

Re, o gli Intendenti, 111 relazione all’importanza dei

luoghi, avrebbero nominato il Sindaco. Le Patenti

del 10 novembre 1818(16) inoltre, con l’istituzione

delle Provincie divisionali e particolari, resero più

saldo ed efficace il controllo governativo su tutta la

vita amministrativa del Regno e le Patenti del suc­

cessivo 11 novembre (17), sottoposero al Ministero del-

llnterno tutto il controllo sui Comuni che prima eser­

citava il Ministero delle Finanze, rimanendo alla com­

petenza di quest’ultimo 1 provvedimenti 111 materia

tributaria.

Nel 1826 (26 gennaio) altre Regie Patenti (18), sta­

bilirono che la nomina dei Consiglieri e Segretari di>-

veva tarsi dal Governo, su terna eletta a maggioranza

di voti dal Consiglio unito ai Consiglieri aggiunti e

due anni dopo le Patenti 14 dicembre 1828 ritocca­

rono la circoscrizione amministrativa.

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