

Comune, alla Provincia c alla Divisione c clic infine
modificò lievemente la legge ilei 47 conferendo ai
Consigli alcune attribuzioni che prima spettavano al
Consiglio di Credenza ed al Sindaco, può considerarsi
la prima legge organica in materia, 1 cui lineamenti
fondamentali sono di massima conservati dalla legisla
zione vigente e possono ritenersi dotati di notevole
attualità pur dopi' 1111 secolo.
Si citano ad esempio le competenze del Consiglio
(stabilite dall’art. 2) nei confronti delle istituzioni non
ancora erette in Ente morale e degli stabilimenti
di Carità e beneficenza, le quali sono rimaste im
mutate.
Il Sindaco è ancora di nomina regia e dura in ca
rica 3 anni ed i vice snidaci sono nominati dall’inten
dente generale ogni anno, ma il Sindaco è già consi
derato capo del Comune e ufficiale del Governo con
distinti compiti chiaramente precisati. Il Consiglio de
legato nella sua costituzione, nelle attribuzioni e nel
funzionamento, rispecchia ampiamente l’attuale Giunta,
è eletto a maggioranza assoluta di voti dal Consiglio
nel suo seno, rappresenta il Consiglio stesso nell’in
tervallo delle riunioni e prende le deliberazioni d’ ur
genza con l’obbligo di sottoporle al Consiglio alla
prima tornata. Nomina e sospende salariati, forma il
progetto del bilancio, cura la formazione delle liste
elettorali e dei ruoli, promuove le azioni possessorie
e svolge altre minori attribuzioni.
La vigilanza c ingerenza governativa, come già è
stato accennato è ancora rigorosa; gli atti del Comune
sono divisi in relazione alla loro importanza in tre
grandi gruppi e la loro approvazione spetta rispettiva
mente al Re, all’intendente generale previo visto del
Consiglio d’intendenza, e all’Intendente generale. I
controlli su accennati sono di legittimità, soltanto per
quanto riguarda la nomina agli impieghi di persone.
L’art. 129 getta le basi della struttura finanziaria
dei Comuni che può ancora oggi considerarsi di mas
sima immutata; viene intatti consentita l’istituzione di
imposte sui consumi, di tasse per l'occupazione del
suolo pubblico, di tasse sul bestiame, è pure consen
tito di continuare l’imposizione delle tasse focolari
(imposta di famiglia) e di sovrimporre alle contribu
zioni dirette. La suddivisione delle spese 111 obbliga
tone e facoltative è inoltre disciplinata con criteri ge
nerali che riscontriamo presentemente invariati ed è
pure già perfettamente definita la figura del contabile
di fatto all’art. 142.
In tema di provvedimenti connngibili ed urgenn
per la sicurezza e l’igiene pubblica, Kart. 166 confensce
al Sindaco le attribuzioni che conserva attualmente,
anche in relazione al potere di far eseguire gli ordini
emanati a spese dell’interessato. Circa le contravven
zioni
.11
regolamenti comunali si rileva che la legge
già attribuisce al Sindaco il compito di tentare la con
ciliazione del contravventore con la parte lesa ed ac
corda al contravventore stesso la possibilità di esclu
dere il giudizio penale mediante il versamento del
l’oblazione per l’interesse pubblico.
Si riscontra inoltre perfettamente definita dal-
l’art.
9 1
la guarentigia amministrativa del Sindaco o
di chi ne fa le veci.
Urbano Rattazzi affermava nella relazione al R e ,
la quale precedeva la Legge Comunale e Provinciale
23 ottobre
1 8 5 9 ,
che «se l’ Europa si innalza oggi al
grande concetto di una federazione di nazioni, essa
riconosce altresì che queste non avranno la forza ne
cessaria per assicurare la propria autonomia nel novello
consorzio, ove i loro ordini interni non siano forte
mente costituiti nell’unità ».
La legge Comunale e Provinciale del
1 8 4 8 ,
di cui
in queste bi
„ storiche si è esaminato il processo
di formazione, può ritenersi che già era rispondente
ed informata al concetto suespresso, tanto che la sua
struttura, nelle linee fondamentali, è rimasta la base,
ad
1111
secolo di distanza, delle leggi Comunali e Pro
vinciali che seguirono la formazione dell’unità na
zionale, sì e come può ancora ritenersi la base di
quella attuale.
V I T T O R I O P IC C IO N I
(1)
Ruenhe Ji stona ‘ubalpuu.
pubblicate d i una «vieta di studiosi.
Torino, 18H0. V oi. IV. da pai!. 669 a pag. 7 1 1.
(2) O lB oiN ,
Ranolta Jrlle leg\i.
Torino, 1833 T om o IX . Libro 11.
pai;. 2SX.
(3) Itom i 11.
IJitti auliihi e
Muori.
Tonn o. 16X1, pag.
472
e segg.
(4) B orei) t.
op. rii.,
pag. 1100 c segg.
(5) B o rei ti,
op. iit..
pag. 1102.
(6) B orei 11.
op ni..
pag. 1104 e segg.
(7) B orei li,
op. iit.,
pag. 1107.
(X) B orei 11,
op. iit..
pag 1108 e segg.
(9) B o re iii.
op. (il.,
pag I lio c segg.
(10) B o re iii.
op. (il.,
pag. 1112.
(11) B o re iii,
op iit..
pag 1113.
(12) B o re iii, op.
ut.,
pag 1116 e segg.
(13) D l'B oin,
op. (il.,
pag 15.
(14) D l'B oin,
op iit.
T om o IX . libro 11, pag 596
(15)
Raaolta
atti Jel
Governo, pag 225.
(ift) .in i
Jrl
C orono, pag. 145
(17) -
4
ffi
Jrl
Governo, pag. 272.
(1») .Hffi
Jet
Coirm i', pag. 39
(19) .-Itti Jrl Governo, pag 359.
(20) Hm
Jrl
Governo, 'uppl al V oi.
11
, pag. 1
(21) .-Ini
Jrl
Governo, pag. 41*.
(22) Hfri
Jrl Gorrmo.
pag 420.
(23) Z
am orini,
Corso
Ji Jniao amministrativo
V oi. II, pag 38.
(24)
Atti Jrl
C w o m , pag 385.
(i<)
.-tm
Jrl
Governo, pag 533.
(26) C h ia la .
Camillo Cavour Letlrrr rJilr tJ inedite ratiolle rJ illustrale
Tonno. i»86 Voi. V , pag 166
31