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Comune, alla Provincia c alla Divisione c clic infine

modificò lievemente la legge ilei 47 conferendo ai

Consigli alcune attribuzioni che prima spettavano al

Consiglio di Credenza ed al Sindaco, può considerarsi

la prima legge organica in materia, 1 cui lineamenti

fondamentali sono di massima conservati dalla legisla­

zione vigente e possono ritenersi dotati di notevole

attualità pur dopi' 1111 secolo.

Si citano ad esempio le competenze del Consiglio

(stabilite dall’art. 2) nei confronti delle istituzioni non

ancora erette in Ente morale e degli stabilimenti

di Carità e beneficenza, le quali sono rimaste im­

mutate.

Il Sindaco è ancora di nomina regia e dura in ca­

rica 3 anni ed i vice snidaci sono nominati dall’inten­

dente generale ogni anno, ma il Sindaco è già consi­

derato capo del Comune e ufficiale del Governo con

distinti compiti chiaramente precisati. Il Consiglio de­

legato nella sua costituzione, nelle attribuzioni e nel

funzionamento, rispecchia ampiamente l’attuale Giunta,

è eletto a maggioranza assoluta di voti dal Consiglio

nel suo seno, rappresenta il Consiglio stesso nell’in­

tervallo delle riunioni e prende le deliberazioni d’ ur­

genza con l’obbligo di sottoporle al Consiglio alla

prima tornata. Nomina e sospende salariati, forma il

progetto del bilancio, cura la formazione delle liste

elettorali e dei ruoli, promuove le azioni possessorie

e svolge altre minori attribuzioni.

La vigilanza c ingerenza governativa, come già è

stato accennato è ancora rigorosa; gli atti del Comune

sono divisi in relazione alla loro importanza in tre

grandi gruppi e la loro approvazione spetta rispettiva­

mente al Re, all’intendente generale previo visto del

Consiglio d’intendenza, e all’Intendente generale. I

controlli su accennati sono di legittimità, soltanto per

quanto riguarda la nomina agli impieghi di persone.

L’art. 129 getta le basi della struttura finanziaria

dei Comuni che può ancora oggi considerarsi di mas­

sima immutata; viene intatti consentita l’istituzione di

imposte sui consumi, di tasse per l'occupazione del

suolo pubblico, di tasse sul bestiame, è pure consen­

tito di continuare l’imposizione delle tasse focolari

(imposta di famiglia) e di sovrimporre alle contribu­

zioni dirette. La suddivisione delle spese 111 obbliga­

tone e facoltative è inoltre disciplinata con criteri ge­

nerali che riscontriamo presentemente invariati ed è

pure già perfettamente definita la figura del contabile

di fatto all’art. 142.

In tema di provvedimenti connngibili ed urgenn

per la sicurezza e l’igiene pubblica, Kart. 166 confensce

al Sindaco le attribuzioni che conserva attualmente,

anche in relazione al potere di far eseguire gli ordini

emanati a spese dell’interessato. Circa le contravven­

zioni

.11

regolamenti comunali si rileva che la legge

già attribuisce al Sindaco il compito di tentare la con­

ciliazione del contravventore con la parte lesa ed ac­

corda al contravventore stesso la possibilità di esclu­

dere il giudizio penale mediante il versamento del­

l’oblazione per l’interesse pubblico.

Si riscontra inoltre perfettamente definita dal-

l’art.

9 1

la guarentigia amministrativa del Sindaco o

di chi ne fa le veci.

Urbano Rattazzi affermava nella relazione al R e ,

la quale precedeva la Legge Comunale e Provinciale

23 ottobre

1 8 5 9 ,

che «se l’ Europa si innalza oggi al

grande concetto di una federazione di nazioni, essa

riconosce altresì che queste non avranno la forza ne­

cessaria per assicurare la propria autonomia nel novello

consorzio, ove i loro ordini interni non siano forte­

mente costituiti nell’unità ».

La legge Comunale e Provinciale del

1 8 4 8 ,

di cui

in queste bi

„ storiche si è esaminato il processo

di formazione, può ritenersi che già era rispondente

ed informata al concetto suespresso, tanto che la sua

struttura, nelle linee fondamentali, è rimasta la base,

ad

1111

secolo di distanza, delle leggi Comunali e Pro­

vinciali che seguirono la formazione dell’unità na­

zionale, sì e come può ancora ritenersi la base di

quella attuale.

V I T T O R I O P IC C IO N I

(1)

Ruenhe Ji stona ‘ubalpuu.

pubblicate d i una «vieta di studiosi.

Torino, 18H0. V oi. IV. da pai!. 669 a pag. 7 1 1.

(2) O lB oiN ,

Ranolta Jrlle leg\i.

Torino, 1833 T om o IX . Libro 11.

pai;. 2SX.

(3) Itom i 11.

IJitti auliihi e

Muori.

Tonn o. 16X1, pag.

472

e segg.

(4) B orei) t.

op. rii.,

pag. 1100 c segg.

(5) B o rei ti,

op. iit..

pag. 1102.

(6) B orei 11.

op ni..

pag. 1104 e segg.

(7) B orei li,

op. iit.,

pag. 1107.

(X) B orei 11,

op. iit..

pag 1108 e segg.

(9) B o re iii.

op. (il.,

pag I lio c segg.

(10) B o re iii.

op. (il.,

pag. 1112.

(11) B o re iii,

op iit..

pag 1113.

(12) B o re iii, op.

ut.,

pag 1116 e segg.

(13) D l'B oin,

op. (il.,

pag 15.

(14) D l'B oin,

op iit.

T om o IX . libro 11, pag 596

(15)

Raaolta

atti Jel

Governo, pag 225.

(ift) .in i

Jrl

C orono, pag. 145

(17) -

4

ffi

Jrl

Governo, pag. 272.

(1») .Hffi

Jet

Coirm i', pag. 39

(19) .-Itti Jrl Governo, pag 359.

(20) Hm

Jrl

Governo, 'uppl al V oi.

11

, pag. 1

(21) .-Ini

Jrl

Governo, pag. 41*.

(22) Hfri

Jrl Gorrmo.

pag 420.

(23) Z

am orini,

Corso

Ji Jniao amministrativo

V oi. II, pag 38.

(24)

Atti Jrl

C w o m , pag 385.

(i<)

.-tm

Jrl

Governo, pag 533.

(26) C h ia la .

Camillo Cavour Letlrrr rJilr tJ inedite ratiolle rJ illustrale

Tonno. i»86 Voi. V , pag 166

31