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Senati, avevano svolto un ruolo predominante non solo nell'ambito prettamente giudi–

ziario, ma anche in quello legislativo , quali principali interpreti e creatori di norme

giuridiche attrave rso il precedente, successivamente si videro assegnato il ruolo di

meri applica tori della legge e

il

loro potere di interpretazione fu ridotto entro binari

ben precisi. Nel titolo preliminare del codice civile, infatti, era esplicitamente dichiara–

to

che

0 10

il

re aveva

il

potere di fa re le leggi e di interpretarle e che le sentenze dei

magistrati non potevano ave re «forza di legge»4.

Pe r ciò che riguard a il piano istituzionale, possiamo notare che l'organizzazione

giudiziaria dell'antico regime nel regno di Sardegna si basava su una serie di giurisdi–

zioni che erano venute stratificandosi nel corso dei secoli e spesso sovrapponendosi, le

qu ali talvolta cumulavano alle funzioni giudiziarie anche competenze politiche o

amministrative - ad esempio i Senati -, proprio perché nel

XIX

secolo non vi era anco–

ra un a precisa distinzione tra amministrazione e giurisdizione, per cui diversi organi

prevalentemente amministrativi esercitavano anche poteri giurisdizionali nel campo di

loro competenza e viceversa.

Accanto alla cosiddetta «magistratura ordinaria» - ossia quella che radunava uffici

prevalentemente des tinati ad amministrare la giustizia, al cui vertice si trovavano i

Senati - vi era un lungo elenco di «magistrati speciali», come quello di Sanità, l'Udito–

rato generale di guerra, il Consiglio dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro ecc., che

in realtà erano degli organismi amministrativi con ampi poteri giudiziari nelle materie

di loro cognizione'.

Nel Piemonte prequarantottesco la disciplina base per l'amministrazione della giu–

stizia era costituita dall'editto di Carlo Felice del 27 settembre 1822, che aveva abolito

le giurisdizioni feudali, i diritti

di

regalìa e le «sportule» - sistema attraverso cui erano

gli stessi contendenti a compensare i magistrati - stabilendo per questi ultimi uno sti–

pendio fisso. Il medesimo editto, inoltre, aveva precisato meglio le competenze delle

giurisdizioni inferiori, ossia delle giudicature di mandamento, e aveva istituito i tribu–

nali collegiali di Prefettura

6 .

Nuovi e ignificativi p rovvedimenti legislativi relativi all'ordinamento giudiziario

videro la luce l'anno precedente la promulgazione dello Statuto albertino con le Regie

patenti del 30 giugno 1847 , che abolirono le funzioni giudiziarie, civili e penali del

Vicariato di polizia di Torino per attribuirle

ai

giudici ordinari competenti

7

e con due

provvedimenti del 30 ottobre 1847: l'uno che cancellò alcune giurisdizioni speciali -

come l'Uditorato generale di guerra, l'Uditore generale e gli Uditori particolari del–

l'Ordine dei anti Maurizio e Lazzaro, i Magistrati di sanità, l'Uditore generale di

4

odice civile per gli slali di S.M. il Re di Sardegna,

Torino, IOmp ria Reale, l 37,

Tilolo preliminare,

art!.

4,

14-17. ul problema dell'interpretazione della legge nel

codi ce c ivil e s lbe rtin o i ved a lA

AV I O P ENE

VI DARI ,

Aspelli di sloria giuridica del sec. X IX. Appunli

delle leziol/i di loria del dirillo ilaliano

II,

a

cura di

LAUDIA DE BE EDEnI, Torino, G. Giappichelli, 1997,

pp. 55-63.

, i veda in proposito

p,\

Q

ALE ARA ENO,

Lo

magi–

slralura ilei Regno di Sardegna dal crollo dell'anlico regime

al l

59,

in «Clio», apoli ,

XXXIII

(ottobre-dicembre

1997), pp. 631 -670, che intetizza e aggiorna

il

suo prece–

dente volume dal titolo

loria della magislralura ilaliana.

Le origil/i.

La

magislralura nel Regno di Sardegna,

Roma,

Università La apienza, 1993.

6

i veda l'editto del 22 settembre 1822, n. 1392, in

Raccolta degli alli del governo di S.M. il Re di Sardegna,

1822 , tamperia Ferrero, Vertamy e comp ., 1845 , pp.

672 -705 . Si vedano anche PAOLO ALVAZZI DEL FRATE,

Ferdinando dal Pozzo e le n/orme giudiziarie del

1822,

in

L'elà della Reslaurazione e i 1II0li dell82 1,

Atti del conve–

gno nazionale di studi, Bra 12-15 novembre 1991, a cura

188

di ALFREDO MANGO, Savigliano, Edizioni l'Artistica Savi–

gliano, 1992, pp. 100-115; CAROLINA CASTELLANO,

Tra

Francia e Italia. L'ordinamento giudiziario della Restaura–

zione in Piemonte e nelle Due Sicilie,

in RAFFAELE

ROMA–

NELLI (a cura di),

Magistrati e potere nella storia europea,

Bologna,

Il

Mulino, 1997, pp. 120-146.

7

Si vedano le suddette Regie patenti, n. 617, in

Rac–

colta degli atti del governo di S.M. il Re di Sardegna,

Tori–

no, Stamperia Reale, 1847 , pp. 173-175 .

Il

Vicariato di

polizia era un 'antica magistratura torinese istituita

il

19

dicembre 1687 con la fusione dei precedenti uffici del

Vicario e del Sovrintendente di polizia, la quale aveva

diverse attribuzioni in materia giudiziaria civile e penale,

di polizia urbana e amministrativa. Verrà abolito dall'art.

268 del Regio editto 27 novembre 1847 sull'amministra–

zione dei comuni e delle province (si veda

il

raro OpUSCO–

letto di LUIGI MUSSI,

ate sulla legislazione del re Carlo

Alberto,

Torino, Arduini Teat, 1979, p. 14). Sul Vicariato

di Torino nel Settecento si veda DoNATELLA BALANI,

Il

Vicario Ira città e slalo. L'ordine pubblico e l'annona nella

Torino del sel/ecenlo,

Torino, Deputazione subalpina di

Storia patria, 1987.