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bili e ai quali, fin dall 'origine, oltre alle funzioni propriamente giudiziarie, competeva

anche

il

cosiddetto potere di «interinazione» delle leggi. In base a esso tutti i provvedi–

menti regi dovevano essere approvati dal Senato competente prima di entrare in vigo–

re e il supremo tribunale poteva negare tale approvazione e la successiva registrazione

per un massimo di tre volte, se non li trovava compatibili con le leggi fondamentali

dello stato o con l'interesse pubblico: era dunque questa una forma di controllo, sep–

pur molto limitata, da parte della magistratura sull'operato regio

26

Il Senato di Torino, dopo essere stato trasferito provvisoriamente, dalla metà del

xvm

secolo, da via del Senato (odierna via Corte d'Appello) in via della Consolata, il

24 novembre 1838 veniva riportato nel nuovo edificio di via del Senato, nell'isolato

compreso tra via delle Orfane e via Sant'Agostino, fatto appositamente progettare da

Vittorio Amedeo II per destinarlo a sede del supremo tribunale e della Camera dei

conti e ancor oggi sede della Corte d 'appello della Città. Viste le numerose interruzio–

ni subite dai lavori - che non possono fare a meno di richiamare alla mente le altret–

tanto lunghe vicende per la costruzione dell'attuale nuovo palazzo di Giustizia - , nel

1838 l'edificio non era in realtà ancora completato se non nella parte meridionale e

per i tre quarti di quella occidentale, poiché attigue vi erano le vecchie carceri senato–

rie che dovevano essere trasferite altrove per poter terminare l'opera. Nonostante

tutto, il 6 marzo 1839, il Senato tenne la sua prima seduta al piano nobile del nuovo

edificio, dove ciascuna delle tre classi in cui era diviso - due civili e una criminale -

aveva una propria sala di riunione

27 .

Il supremo tribunale si pronunciava in appello sulle sentenze dei tribunali di prima

cognizione, su tutte le cause non di competenza delle giurisdizioni inferiori e sulla

maggior parte delle cause penali; le sue decisioni, inoltre - prima per prassi e dal 1729

per dettato legislativo - erano divenute una fonte del diritto e l'interpretazione dei

senatori, su fattispecie simili, era vincolante per gli altri tribunali. Tutto ciò aveva con–

ferito, nel corso dei secoli precedenti, un grande potere e naturale prestigio ai magi–

strati appartenenti al supremo tribunale, ma l'introduzione del diritto codificato limitò

il

potere interpretativo dei senatori - che secondo una certa corrente di pensiero aveva

portato all'«arbitrio giudiziale» - e soprattutto tolse definitivamente alle loro decisioni

il

valore di legge e quindi di «precedente».

Un altro duro colpo al suo potere venne dato dalla creazione del Magistrato di cas-

azion nel 1847 , poiché in quel momento il Senato finì di essere corte sovrana e le sue

sent nze, fino ad allora inappellabili tranne che per ricorso alla grazia regia, persero

definitivam nte questa caratteristica e l'ex tribunale supremo divenne uno dei tanti

gradi della gerarchia gi udizia ria

28 •

La promulgazione dello Statuto nel 1848 lo privò,

inoltr , anche del potere di interinazione, togliendogli ogni ingerenza nel legislativo.

on le Regi patenti del 4 marzo 1848

29 ,

contemporanee all'editto di promulgazione

d lla arta co tituzionale, i Senati vennero denominati magistrati d'appello, per non

confonderli con l omonimo organo parlamentare che con la Camera dei deputati for–

mava

il

Parlamento subalpino, e i suoi giudici presero il nome di consiglieri.

L'introduzion del diritto codificato era stata dettata essenzialmente dalla necessità

di r ndere più chiara e certa la legislazione civile e criminale. Sulla scia di questo indi-

26

ulla differenza Ira «inlerinazione» c «registrazio–

ne» si rimanda da ultimo a l 'IDORO OFFIETrI e CARLO

Ma TA ARI,

Problemi relalivi alle fOllli del dirillo lIegli

51ali saba/ldi,

Torino, G . G iappicheUi, 19 8, pp. 74-82.

ulle vicende di costruzione del palazzo e sulla sua

struttura architellonica si veda

Descrizione e disegni del

Palazzo dei magislrali mpremi di Torino precedula da alcu–

Ili cellni slorici,

To rin o , C hirio e lin a, 1841 , p. 33

(ARCHI IO STORI O DELLA CITrA DI TORI O,

Collezione

5imeom,

D 755) e an che

C.

DIO l a Tri,

510ria della magi–

slralura

ciI., voI.

n,

pp. 130-132.

28

Sul Senato nel 1848 si veda ISIDORO SOFFIETrI,

Lo

192

fin des 5énats du Royaume de 5ardaigne,

in corso di stam–

pa negli Atti del 121

e

Congrès national des Sociétés

historiques et scientifiques, Nice 26-31 octobre 1996 sul

tema

Les Élats de la Maison de 5avoie: pouvoir, société,

politique et imtitutiom,

e anche ID.,

Lo

Restauration dans

le royaume de 5ardaigne: un conflit de rémanences,

in

corso di stampa nel volume intitolato

Lo

rémanence du

droit d'Ancien Régime dans la France des Xlx!-Xx! siè–

cles

(Bibliothèque de l'Ecoie des Chartes, 1988, nO thé–

mati~ue) .

2

Regie patenti , n. 676, in

Raccolta degli atti del

governo

ciI. , 1848, pp. 107-109.