

almeno parzialmente alle maggiori carenze della loro organizzazione attraverso le già
ricordate Regie patenti del 26 febbraio 1842, con cui fu emanato un regolamento
prowisorio per «le carceri chiamate del Senato, il Correzionale, e le Forzate»55 .
In esso si prescriveva , oltre alla separazione fra i sessi, divisione in genere già appli–
ca ta, la separazione fra le diverse tipologie dei detenuti che erano così classificate:
quelli non cattolici; quelli arrestati per ordine della polizia; i soldati inquisiti per reati
di carattere puramente militare; i renitenti al servizio militare
56 ;
i minorenni; gli inqui–
siti per reati gravi; i recidivi e infine i condannati a pene criminali in attesa di essere
trasferiti nel luogo di reclusione definitiv0 57 . In realtà il tentativo di stabilire, almeno
per le carceri sopra menzionate, un ordinamento funzionale , efficiente e rispondente
ai princìpi esposti nel codice penale, si scontrò immancabilmente con l'arretratezza
delle strutture e l'alto costo richiesto da una riforma organica e radicale, tanto che nel
1852 le separazioni prescritte dal regolamento per le carceri giudiziarie non erano
ancora applicate e continuava a sussistere una notevole promiscuità e mescolanza fra i
detenuti, per cui alla fine i buoni propositi rimasero quasi del tutto irrealizzati
58 .
Nel settore della giustizia, dunque , le trasformazioni del periodo prequarantottesco
furono lente e faticose e soprattutto non approdarono mai a una riforma organica e
globale. Durante il regno di Carlo Alberto si cercò di migliorare il sistema carcerario
in concomitanza e parallelamente con le riforme legislative apportate dall'introduzione
dei codici - e in particolare di quello penale del 1839 -, ma all'atto pratico l'ambizioso
programma si scontrò con opposizioni politiche e corporative, oltre che con gli ogget–
tivi alti costi di realizzazione, cosicché il tutto fu ridotto a tentativi di miglioramento
parziali e settoriali. Anche nel campo legislativo l'ordinamento giudiziario, nonostante
l'introduzione dei codici e di tutta una serie di specifici prowedimenti
59 ,
non ebbe una
nuova e organica disciplina, che superasse quella feliciana del 1822, fino alla fine del
1859. Solo allora, infatti, Urbano Rattazzi, grazie ai pieni poteri concessi al governo in
occasione della seconda guerra di indipendenza, varerà la nuova legge sull'ordinamen–
to giudiziari0
60 ,
che resterà in vigore fino al dicembre 1865.
55
Regolamento provvisorio
cit., art.
l ,
p. 64.
56
ul reclutamento militare e sull'esercito in Piemon–
te si veda da ultimo CARLO PI HEDDA,
Esercito e società
in Piemonte
(1
48-1859), Cuneo-Vercelli, Società per gli
studi storici della provincia di Cuneo-Società storica ver–
cellese, 1998, e la bibliografia ivi citata.
57
Regolamento provvisorio
cit., art. 22, p. 74.
58
Questa situazione traspare chiaramente dalla
Rela–
T.ione del Comiglio Generale delle Carceri al Ministro del–
l'Intemo sullo stato e sulle condizioni delle carceri giudizia-
198
rie,
Torino, Favale, 1852, su cui si veda G . NALBONE,
Car–
cere e società
cit., pp. 189-190.
59
Si ricorda in particolare la legge del 19 maggio
185 1, n. 1186 (in
Raccolta degli atti del governo
cit., 1851 ,
pp. 433-446), che disciplinava l'inamovibilità dei giudici,
in ottemperanza all'ari. 69 dello Statuto, il quale recitava:
<<1
G iudici nominati dal re, ad eccezione di quelli di man–
damento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio».
60
Sulla legge Rattazzi del 1859 si veda P. SARACE
0,
Storia della magistratura
cit., pp. 129- 172.