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almeno parzialmente alle maggiori carenze della loro organizzazione attraverso le già

ricordate Regie patenti del 26 febbraio 1842, con cui fu emanato un regolamento

prowisorio per «le carceri chiamate del Senato, il Correzionale, e le Forzate»55 .

In esso si prescriveva , oltre alla separazione fra i sessi, divisione in genere già appli–

ca ta, la separazione fra le diverse tipologie dei detenuti che erano così classificate:

quelli non cattolici; quelli arrestati per ordine della polizia; i soldati inquisiti per reati

di carattere puramente militare; i renitenti al servizio militare

56 ;

i minorenni; gli inqui–

siti per reati gravi; i recidivi e infine i condannati a pene criminali in attesa di essere

trasferiti nel luogo di reclusione definitiv0 57 . In realtà il tentativo di stabilire, almeno

per le carceri sopra menzionate, un ordinamento funzionale , efficiente e rispondente

ai princìpi esposti nel codice penale, si scontrò immancabilmente con l'arretratezza

delle strutture e l'alto costo richiesto da una riforma organica e radicale, tanto che nel

1852 le separazioni prescritte dal regolamento per le carceri giudiziarie non erano

ancora applicate e continuava a sussistere una notevole promiscuità e mescolanza fra i

detenuti, per cui alla fine i buoni propositi rimasero quasi del tutto irrealizzati

58 .

Nel settore della giustizia, dunque , le trasformazioni del periodo prequarantottesco

furono lente e faticose e soprattutto non approdarono mai a una riforma organica e

globale. Durante il regno di Carlo Alberto si cercò di migliorare il sistema carcerario

in concomitanza e parallelamente con le riforme legislative apportate dall'introduzione

dei codici - e in particolare di quello penale del 1839 -, ma all'atto pratico l'ambizioso

programma si scontrò con opposizioni politiche e corporative, oltre che con gli ogget–

tivi alti costi di realizzazione, cosicché il tutto fu ridotto a tentativi di miglioramento

parziali e settoriali. Anche nel campo legislativo l'ordinamento giudiziario, nonostante

l'introduzione dei codici e di tutta una serie di specifici prowedimenti

59 ,

non ebbe una

nuova e organica disciplina, che superasse quella feliciana del 1822, fino alla fine del

1859. Solo allora, infatti, Urbano Rattazzi, grazie ai pieni poteri concessi al governo in

occasione della seconda guerra di indipendenza, varerà la nuova legge sull'ordinamen–

to giudiziari0

60 ,

che resterà in vigore fino al dicembre 1865.

55

Regolamento provvisorio

cit., art.

l ,

p. 64.

56

ul reclutamento militare e sull'esercito in Piemon–

te si veda da ultimo CARLO PI HEDDA,

Esercito e società

in Piemonte

(1

48-1859), Cuneo-Vercelli, Società per gli

studi storici della provincia di Cuneo-Società storica ver–

cellese, 1998, e la bibliografia ivi citata.

57

Regolamento provvisorio

cit., art. 22, p. 74.

58

Questa situazione traspare chiaramente dalla

Rela–

T.ione del Comiglio Generale delle Carceri al Ministro del–

l'Intemo sullo stato e sulle condizioni delle carceri giudizia-

198

rie,

Torino, Favale, 1852, su cui si veda G . NALBONE,

Car–

cere e società

cit., pp. 189-190.

59

Si ricorda in particolare la legge del 19 maggio

185 1, n. 1186 (in

Raccolta degli atti del governo

cit., 1851 ,

pp. 433-446), che disciplinava l'inamovibilità dei giudici,

in ottemperanza all'ari. 69 dello Statuto, il quale recitava:

<<1

G iudici nominati dal re, ad eccezione di quelli di man–

damento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio».

60

Sulla legge Rattazzi del 1859 si veda P. SARACE

0,

Storia della magistratura

cit., pp. 129- 172.