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ti una pena minore era sufficiente quello di tre di essi

36 •

I suoi membri, rappresentati

da un presidente, un vicepresidente, da circa sei collaterali e otto uditori dei conti,

erano nominati dal re su proposta del Guardasigilli e le spese a essi relative erano inse–

rite nel bilancio dell'Azienda generale dell'Interno.

La Camera dei Conti, che dal 1814 ebbe sede al pian terreno dell'odierno palazzo

della Corte d'appello, terminati parzialmente i lavori di ristrutturazione di esso, si tra–

sferì al primo piano insieme con l'ufficio del procuratore generale, ove c'era anche il

Senato, e qui tenne la sua prima seduta il 24 novembre 1838

37 .

L'altro importante «Magistrato speciale» sopravvissuto alla politica di unificazione

legislativa e giurisdizionale prequarantottesca fu quello dei Consolati, istituiti nel

XVII

secol0

38

e destinati a gestire la «giustizia commerciale», nel cui ambito ricoprivano

anche funzioni amministrative e finanziarie. Queste Corti supreme, per i territori di

terraferma, avevano sede a Nizza, Chambéry, Torino ed erano composte da giudici di

carriera nominati dal Re. Nel Genovesato, invece, durante il periodo della Restaura–

zione, furono lasciati dai sovrani sabaudi, essenzialmente per convenienza politica, i

Tribunali di commercio introdotti dai francesi, che differivano profondamente dai

Consolati, in quanto erano composti da «giudici commercianti», eletti dagli stessi

commercianti; la loro giurisdizione riguardava tutti gli «atti di commercio» attuati da

qualsiasi persona, non necessariamente commerciante.

Dopo il periodo della dominazione napoleonica, dunque, la «giustizia commercia–

le», tranne che nel Genovesato, venne nuovamente affidata ai Consolati. Quello di

Torino, nel 1814, fu reinsediato nella sua vecchia sede di via Bellezia 14, sul retro del

Palazzo di Città, luogo giudicato adatto dal re, perché vicino al mercato e alle zone

commerciali

39 •

Quando qui, nel gennaio del 1817 , scoppiò un incendio negli uffici

della giudicatura, situata al piano inferiore di quell 'edificio, un gran numero di docu–

menti e di sentenze del supremo tribunale commerciale andarono letteralmente in

fumo ed esso venne temporaneamente trasferito nel convento del Carmine, per ritor–

nare nel 1823 al secondo piano del Palazzo di Città sui lati di via Bellezia e via Corte

d'Appell0

40 ,

ove restò fino al 1855 , allorché un'affrettata legge introdusse a Torino e a

Nizza i Tribunali di commercio composti di soli giudici commercianti

41 •

Il primo sovrano sabaudo che avviò concretamente nel regno di Sardegna un orga–

nico piano di riforme carcerarie, prendendo in considerazione sia l'aspetto legislativo,

sia quello della ristrutturazione edilizia, fu Carlo Alberto, il quale fin dai suoi primi

anni di governo promosse in questo senso tutta una serie di provvedimenti

42 .

36

GIOVANNI BATTISTA UGO,

Corte dei Conti,

in

Enci–

clopedia giuridica italiana,

Milano, Società editrice libra–

ria, 1902, voI. III, parte III, sez. II, pp. 913 -915.

37

C.

DIONISOTTI,

Storia della magistratura

cit., p. 132;

Descrizione e disegni del Palazzo dei magistrati supremi

cit. '

fa'

32.

8

Per brevi notizie sul Consolato di Torino dalle ori–

gini si vedano

Calendario generale

cit., XII, 1835, pp.

302 -304; CARLO DION ISOTTI,

La magistratura consolare

di Torino,

Torino, Stamperia dell'Unione tipografica edi–

trice, 1864. Per un approccio critico alla sua storia in età

moderna si vedano GIAN SAVINO PENE VIDARJ,

Tribunali

di commercio e codificazione commerciale carloalbertina,

in «Rivista di sto ria del di ritto italiano», XLIV-XLV

(197 1-1972), pp. 1-98; ID.,

Ricerche sulla giurisdizione

commerciale negli Stati sabaudi (18 14- 1830). Contributo

alla storia della codzficazione sabauda,

in «Bollettino sto–

rico-bibliografico subalpino», LXXVI, luglio-dicembre

1978, pp. 436-566; ID. ,

Giudice «togato» o no? I tribunali

di commercio sabaudi nel sec. X IX,

in «Studi Piemonte–

si», VIII-1 (marzo 1979), pp. 37-49 e la bibliografia ivi

citata.

39

Sul ristabilimento dell a sede del Consolato nel

Palazzo di Città si veda G. S. PENE VIDARI,

Ricerche sulla

giurisdizione commerciale

cit., p . 441.

40

C.

DIONISOTTI,

La magistratura consolare

cit., p. 24;

194

R.

ROCCIA,

Gerarchia delle funzioni

cit., p. 68.

41

Teoricamente con l'introduzione del Codice di

commercio del 1842, il Consolato di Torino, come tutti

gli altri, avrebbe dovuto essere sostituito da un T ribunale

di commercio formato da giudici commercianti di nomina

regia e affiancati dal cosiddetto «consultore legale», cioè

da un esperto di diritto, pronto a dare la propria consu–

lenza su argomenti tecnici dietro richiesta del presidente

del collegio. In realtà ciò non venne attuato ancora per

oltre un decennio, sino al 1855, poiché una regia patente

del 24 aprile 1843 rinviava l'applicazione di queste norme

in attesa dell'emanazione del codice di procedura civile, e

nel frattempo lasciava tutto inalterato, con i Consolati

negli antichi territori sabaudi e i Tribunali

di

commercio

nel Genovesato (si vedano Regie lettere patenti del 24

aprile 1843 , n. 412, in

Raccolta degli atti del governo

cit.,

1843, pp. 87-93; G. S. PENE VIDARI,

A spetti di storia giuri–

dica del secolo XIX

cit., pp. 172-176.

42

Per una visione generale su tali provvedimenti si

veda P . CASANA TESTORE,

Le riforme carcerarie

citoPer

una visione d'insieme sul p roblema carcerario o più gene–

ralmente sulla situazione di tutte le categorie reiette nel

XIX

secolo si veda UMBERTO LEVRA (a cura di),

La

scienza

e la colpa. Crimini criminali criminologi: un volto dell'Ot–

tocento,

Milano, Electa, 1985;

R.

AUDISIO,

La

«Generala»

di Torino

cit.; G. NALBONE,

Carcere e società

cit.