

rizzo si presentò anche la necessità di garantire un'uniforme applicazione della legge e
a tal scopo il
30
ottobre
1847
venne istituito a Torino il Magistrato di cassazione, tribu–
nale supremo, unico per tutto il Regno, che doveva garantire una omogenea interpreta–
zione della legge e rappresentare l'ultimo grado di giurisdizione3°. Tale supremo tribu–
nale aveva già un precedente nella «Commissione di revisione» - istituita nel
18413
1
per consentire una qualche forma di controllo sulle sentenze dei Senati e della Camera
dei conti - e soppressa dal sopracitato editto istitutivo del Magistrato di cassazione.
Questo era diviso in due classi, quella civile e quella criminale, che unite dovevano
giudicare sui conflitti di giurisdizione; ricadevano, inoltre, nel suo campo d'azione i
ricorsi per incompetenza o eccesso di potere. Le sentenze cassate, tranne quelle per
incompetenza, erano in genere rimandate per la revisione al medesimo magistrato che
le aveva pronunciate e solo in casi eccezionali potevano essere inviate a un giudice
divers0
32 •
il
Magistrato di cassazione ebbe la sua sede, inaugurata
ilI o
maggio
1848,
nell'ele–
gante palazzo Paesana in via della Consolata
l ,
ove tenne la sua prima seduta il
28
dello stesso mese. Restò in questa sede fino al marzo
1860,
allorché fu trasferito a Mila–
no; qui rimase per cinque anni prima di ritornare, alla fine del
1864,
a Torino, la quale
aveva appena perso il suo ruolo di capitale del regno d'Italia.
In seguito al già menzionato editto regio del
30
ottobre
1847
33 ,
la
maggior parte
delle antiche giurisdizioni speciali furono abolite e di esse sopravvissero, seppur rifor–
mate, soltanto la Camera dei conti, i Tribunali di commercio, quelli militari e quelli
ecclesiastici. Questi ultimi erano competenti del foro ecclesiastico, che verrà abolito
solo dalle leggi Siccardi del 9 aprile
1850,
le quali sottoponevano anche il clero alla
giurisdizione ordinaria per tutto ciò che riguardava le cause civili o penali. Tralascian–
do di prendere in considerazione i tribunali militari ed ecclesiastici, che rappresentano
ancora un settore del tutto particolare all'interno delle giurisdizioni speciali, in quanto
rivolte a categorie di persone specifiche, restano da considerare le due corti supreme
competenti rispettivamente in campo finanziario e commerciale.
La Camera dei conti di Torino, istituita da Emanuele Filiberto nel
1577 ,
progressiva–
mente aveva allargato la propria giurisdizione, tanto che alla fine del
XVIll
secolo aveva
competenza su tutti i territori di terraferma, compresi quelli al di là delle Alpi; e nel
1815
anche Genova, appena annessa al regno di Sardegna, era caduta sotto la sua giuri–
sdizione3
4 •
Essa aveva cognizione di tutte quelle cause in
cui
si discutevano i diritti rela–
tivi al demanio o al patrimonio regio, era giudice del contenzioso amministrativ0
35 ,
aveva il potere di emanare regolamenti e manifesti per l'esecuzione di leggi relative alle
materie di sua competenza; faceva i regolamenti e stabiliva le tariffe per l'esazione dei
dazi; esercitava l'ispezione delle zecche ed espletava diverse incombenze relative al nota–
riato, all'insinuazione e al regolamento dei pesi e delle misure; inoltre, in qualità di orga–
no che esercitava sia funzioni giudiziarie che amministrative, aveva il potere di «interi–
nare» gli editti e gli ordini sovrani riguardanti materie economiche e fiscali , sempre con
il limite - come già detto per il Senato - di non poterle respingere più di tre volte.
In campo finanziario la Camera giudicava anche in materia criminale, ma nelle
cause in cui era contemplata la pena di morte o la galera, cioè la prigionia con i lavori
forzati, la sentenza richiedeva il voto di cinque giudici togati, mentre nei casi implican-
)0
Regio editto del 30 ottobre 1847, n. 638, in
&ccol–
ta degli atti del governo
cit., 1847, pp. 369-403. Sulla sto–
ria della Corte di cassazione si veda PIERO CALAMANDREI,
La Cassazione civile,
Milano, Torino, Roma, Fratelli
Bocca, 1920, 2 voll., riedita anche in
lo.,
Opere giuridiche,
a cura di MAURO CAPPELLETIl, Napoli, Morano editore,
1976, voI. VI; CARLO DIONISOTII,
La
Corte di Cassazione
di Torino,
Torino- Roma,
L.
Roux e
c.,
189l.
)) Si veda Regio editto del 13 aprile 1841 , n. 325, in
Raccolta degli atti del governo
cit., p. 119; PATRIZIA
PIGNAROLl,
Ricerche sui precedenti della Corte di Cassazio–
ne negli Stati Sabaudi,
in «Bollettino storico bibliografico
subarino», Torino,
LXXX
(1982) , pp. 451 -492.
) Regio editto del 30 ottobre 1847, cit., articoli 16,
17,19.
)) Regio editto n. 636, cit.
34
Si veda in proposito
C.
DION ISOTTI,
Storia della
magistratura
cit., voI.
I,
pp. 116-117,318-321 e Regio
editto del 27 febbraio 1815, n. 132, in
Raccolta degli atti
del
~overno
cit., 1815, pp. 96-108.
5
Con Regio editto del 29 ottobre 1847, n. 641 il con–
tenzioso amministrativo fu devoluto in prima istanza ai
Consigli d'intendenza e in seconda alla Camera dei conti
(Raccolta degli atti del governo
cit., 1847, pp. 429-476).
193