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rizzo si presentò anche la necessità di garantire un'uniforme applicazione della legge e

a tal scopo il

30

ottobre

1847

venne istituito a Torino il Magistrato di cassazione, tribu–

nale supremo, unico per tutto il Regno, che doveva garantire una omogenea interpreta–

zione della legge e rappresentare l'ultimo grado di giurisdizione3°. Tale supremo tribu–

nale aveva già un precedente nella «Commissione di revisione» - istituita nel

18413

1

per consentire una qualche forma di controllo sulle sentenze dei Senati e della Camera

dei conti - e soppressa dal sopracitato editto istitutivo del Magistrato di cassazione.

Questo era diviso in due classi, quella civile e quella criminale, che unite dovevano

giudicare sui conflitti di giurisdizione; ricadevano, inoltre, nel suo campo d'azione i

ricorsi per incompetenza o eccesso di potere. Le sentenze cassate, tranne quelle per

incompetenza, erano in genere rimandate per la revisione al medesimo magistrato che

le aveva pronunciate e solo in casi eccezionali potevano essere inviate a un giudice

divers0

32 •

il

Magistrato di cassazione ebbe la sua sede, inaugurata

ilI o

maggio

1848,

nell'ele–

gante palazzo Paesana in via della Consolata

l ,

ove tenne la sua prima seduta il

28

dello stesso mese. Restò in questa sede fino al marzo

1860,

allorché fu trasferito a Mila–

no; qui rimase per cinque anni prima di ritornare, alla fine del

1864,

a Torino, la quale

aveva appena perso il suo ruolo di capitale del regno d'Italia.

In seguito al già menzionato editto regio del

30

ottobre

1847

33 ,

la

maggior parte

delle antiche giurisdizioni speciali furono abolite e di esse sopravvissero, seppur rifor–

mate, soltanto la Camera dei conti, i Tribunali di commercio, quelli militari e quelli

ecclesiastici. Questi ultimi erano competenti del foro ecclesiastico, che verrà abolito

solo dalle leggi Siccardi del 9 aprile

1850,

le quali sottoponevano anche il clero alla

giurisdizione ordinaria per tutto ciò che riguardava le cause civili o penali. Tralascian–

do di prendere in considerazione i tribunali militari ed ecclesiastici, che rappresentano

ancora un settore del tutto particolare all'interno delle giurisdizioni speciali, in quanto

rivolte a categorie di persone specifiche, restano da considerare le due corti supreme

competenti rispettivamente in campo finanziario e commerciale.

La Camera dei conti di Torino, istituita da Emanuele Filiberto nel

1577 ,

progressiva–

mente aveva allargato la propria giurisdizione, tanto che alla fine del

XVIll

secolo aveva

competenza su tutti i territori di terraferma, compresi quelli al di là delle Alpi; e nel

1815

anche Genova, appena annessa al regno di Sardegna, era caduta sotto la sua giuri–

sdizione3

4 •

Essa aveva cognizione di tutte quelle cause in

cui

si discutevano i diritti rela–

tivi al demanio o al patrimonio regio, era giudice del contenzioso amministrativ0

35 ,

aveva il potere di emanare regolamenti e manifesti per l'esecuzione di leggi relative alle

materie di sua competenza; faceva i regolamenti e stabiliva le tariffe per l'esazione dei

dazi; esercitava l'ispezione delle zecche ed espletava diverse incombenze relative al nota–

riato, all'insinuazione e al regolamento dei pesi e delle misure; inoltre, in qualità di orga–

no che esercitava sia funzioni giudiziarie che amministrative, aveva il potere di «interi–

nare» gli editti e gli ordini sovrani riguardanti materie economiche e fiscali , sempre con

il limite - come già detto per il Senato - di non poterle respingere più di tre volte.

In campo finanziario la Camera giudicava anche in materia criminale, ma nelle

cause in cui era contemplata la pena di morte o la galera, cioè la prigionia con i lavori

forzati, la sentenza richiedeva il voto di cinque giudici togati, mentre nei casi implican-

)0

Regio editto del 30 ottobre 1847, n. 638, in

&ccol–

ta degli atti del governo

cit., 1847, pp. 369-403. Sulla sto–

ria della Corte di cassazione si veda PIERO CALAMANDREI,

La Cassazione civile,

Milano, Torino, Roma, Fratelli

Bocca, 1920, 2 voll., riedita anche in

lo.,

Opere giuridiche,

a cura di MAURO CAPPELLETIl, Napoli, Morano editore,

1976, voI. VI; CARLO DIONISOTII,

La

Corte di Cassazione

di Torino,

Torino- Roma,

L.

Roux e

c.,

189l.

)) Si veda Regio editto del 13 aprile 1841 , n. 325, in

Raccolta degli atti del governo

cit., p. 119; PATRIZIA

PIGNAROLl,

Ricerche sui precedenti della Corte di Cassazio–

ne negli Stati Sabaudi,

in «Bollettino storico bibliografico

subarino», Torino,

LXXX

(1982) , pp. 451 -492.

) Regio editto del 30 ottobre 1847, cit., articoli 16,

17,19.

)) Regio editto n. 636, cit.

34

Si veda in proposito

C.

DION ISOTTI,

Storia della

magistratura

cit., voI.

I,

pp. 116-117,318-321 e Regio

editto del 27 febbraio 1815, n. 132, in

Raccolta degli atti

del

~overno

cit., 1815, pp. 96-108.

5

Con Regio editto del 29 ottobre 1847, n. 641 il con–

tenzioso amministrativo fu devoluto in prima istanza ai

Consigli d'intendenza e in seconda alla Camera dei conti

(Raccolta degli atti del governo

cit., 1847, pp. 429-476).

193