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cademisti, spirito di Cor po come militari (l ).

Così

mentre si pu–

nisce il colpevole, si chiamano a prender partito cont ro

l'ìnfra–

zione da lui commessa tu tt i gli altri, interessat i a ripudiare

un'azione della quale

il

torto si ri verbera sull'inte ro soJalizio e–

spinti a ser rarsi in associazione cointeressat a per impedirne la

r lproduzìone.

È

il

principio della r esponsabilità collettiva, dal

quale deriva «quell'emulazione e quello zelo di mantenere in–

temerato il buon nome e le onorevoli

tradìz lonì

del Corpo a cui

si appartiene, e di acc resce rg li riputazione ed onore colle proprie–

fatiche » che è per l'a ppun to lo

spirito di Corpo (2).

Il sentimento di nobile dign ità, messo

così

a guida delle azioni

degli allievi, era il criter io dei lor o att i nell'ordine morale e

trovava poi più frequente e minuta applicazione nel campo che–

viene regolato dall'u r banità. Se la lor o vivac ità giovanile

trasm ~'

dava non ra ramente in petulanza, gli atti di questa, alla stregua

del principio stab ilito, era no condannati e senza ri sparmi o di qua –

lificazioni molto aper te e non poco ru vide messe all'ordine del

giorn o

(3).

Venendo ora a parlare del regime disciplinare tenuto in questi

primi anni, diremo pr ima dei prem i che dei castighi seguendo

così lo stesso ord ine che la

Regola,

e certamente non a caso, ha

(l )

F'in

dalla

pl"Ìma

punizione, che fu inflitta il 17 maggio 1816, il comandante riprende

" parole contrarie a l caratte re di persona educata nell'Ac cademia milita re e

ma niere

indegne d'un

militare

n'

Via via, le '" parole contrarie agli inge nui sensi di persona che–

si av via al nobil stato militare n "i modi atti a da re un'idea di questo illu str e stabili –

ment o affatto contraria alla qua lit à dei superiori che lo comandano e dei com pagni

che compongono un sì

rispettahile

Corpo, in Reg io luogo e sotto l'immed iata protezione–

del Sov rano suo istitutore primo n sono condannati semllre sotto qu esto punto di vista.

Nò mai l'Accademi a, lo Stato militare al quale gli allievi si destinano,

il

luogo nel

quale sono ra ccolti , vengono nomhiati senza essere qualificati di nobile, di dist into, di

sceltìssìmo,

ecc.

(2) Regolalllento di disciplina mìlìtcre

1872,

§

34.

(3) Ricorrono frequ enti ssimi i castigh i per " mod ì villani, per atti sconci, per tratti

durissimi e villani verso compagni, per tratti contra ri al buon contegno di giovani

benn ati n per " manca menti contrari all 'urbano ed on esto tratto" e g li appelli alla

llign itll dell'accademista, del militare, del fut uro ufficia le. Se poi qua lcuno di tali atti

si compie fuori del recinto dell'Accademia lo si trova" tanto pi ù riprensibile in qua nto

mostra l'autore privo

di

quel

p,mto (l'onOt'e,

che forma

il

proprio carattere del senti–

mento

d'un vero militare ". Tutti gli alli evi" devono esser e impegnati a impedir e di–

sordini pei quali si forma nel pubblico un concetto che pr egiudica il Corpo intero" e

g-li all iev i graduati devono procurare che " dal gran numero di quel li, che hanno iII

petto i veri sentime nti degli alunni della pi ù scelta milizia si diffo ndano i medesimi

sentimenti an ch e in qu ei pochi che non arrossiscono purtroppo di apparìrn e scorde–

vol i " si che tutti sentano , il ri spetto che si deve al Corpo

(li

cui si fa parte n'