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cademisti, spirito di Cor po come militari (l ).
Così
mentre si pu–
nisce il colpevole, si chiamano a prender partito cont ro
l'ìnfra–
zione da lui commessa tu tt i gli altri, interessat i a ripudiare
un'azione della quale
il
torto si ri verbera sull'inte ro soJalizio e–
spinti a ser rarsi in associazione cointeressat a per impedirne la
r lproduzìone.
È
il
principio della r esponsabilità collettiva, dal
quale deriva «quell'emulazione e quello zelo di mantenere in–
temerato il buon nome e le onorevoli
tradìz lonì
del Corpo a cui
si appartiene, e di acc resce rg li riputazione ed onore colle proprie–
fatiche » che è per l'a ppun to lo
spirito di Corpo (2).
Il sentimento di nobile dign ità, messo
così
a guida delle azioni
degli allievi, era il criter io dei lor o att i nell'ordine morale e
trovava poi più frequente e minuta applicazione nel campo che–
viene regolato dall'u r banità. Se la lor o vivac ità giovanile
trasm ~'
dava non ra ramente in petulanza, gli atti di questa, alla stregua
del principio stab ilito, era no condannati e senza ri sparmi o di qua –
lificazioni molto aper te e non poco ru vide messe all'ordine del
giorn o
(3).
Venendo ora a parlare del regime disciplinare tenuto in questi
primi anni, diremo pr ima dei prem i che dei castighi seguendo
così lo stesso ord ine che la
Regola,
e certamente non a caso, ha
(l )
F'in
dalla
pl"Ìma
punizione, che fu inflitta il 17 maggio 1816, il comandante riprende
" parole contrarie a l caratte re di persona educata nell'Ac cademia milita re e
ma niere
indegne d'un
militare
n'
Via via, le '" parole contrarie agli inge nui sensi di persona che–
si av via al nobil stato militare n "i modi atti a da re un'idea di questo illu str e stabili –
ment o affatto contraria alla qua lit à dei superiori che lo comandano e dei com pagni
che compongono un sì
rispettahile
Corpo, in Reg io luogo e sotto l'immed iata protezione–
del Sov rano suo istitutore primo n sono condannati semllre sotto qu esto punto di vista.
Nò mai l'Accademi a, lo Stato militare al quale gli allievi si destinano,
il
luogo nel
quale sono ra ccolti , vengono nomhiati senza essere qualificati di nobile, di dist into, di
sceltìssìmo,
ecc.
(2) Regolalllento di disciplina mìlìtcre
1872,
§
34.
(3) Ricorrono frequ enti ssimi i castigh i per " mod ì villani, per atti sconci, per tratti
durissimi e villani verso compagni, per tratti contra ri al buon contegno di giovani
benn ati n per " manca menti contrari all 'urbano ed on esto tratto" e g li appelli alla
llign itll dell'accademista, del militare, del fut uro ufficia le. Se poi qua lcuno di tali atti
si compie fuori del recinto dell'Accademia lo si trova" tanto pi ù riprensibile in qua nto
mostra l'autore privo
di
quel
p,mto (l'onOt'e,
che forma
il
proprio carattere del senti–
mento
d'un vero militare ". Tutti gli alli evi" devono esser e impegnati a impedir e di–
sordini pei quali si forma nel pubblico un concetto che pr egiudica il Corpo intero" e
g-li all iev i graduati devono procurare che " dal gran numero di quel li, che hanno iII
petto i veri sentime nti degli alunni della pi ù scelta milizia si diffo ndano i medesimi
sentimenti an ch e in qu ei pochi che non arrossiscono purtroppo di apparìrn e scorde–
vol i " si che tutti sentano , il ri spetto che si deve al Corpo
(li
cui si fa parte n'