

182
'BASILICA MAGISTRALE
«
3° Un
certifìcato
"di
povertà rilasciato
dal
sindaco del
luogo.
«
4° Un
cer tificato
di persona dell'arte medica, da' cui ri–
sulti della condizione in .cui trovasi 'il cre tino', a meno che
j
'pal'enti preferissero
<li
presentarl o senz'altroalla Commissione
per il suo esame.
.
,
'
«
Arl. 5. La ' Commissione
.presa-
cognizione di tutto
farà
un motivato rapporto che indirizzerà al regio magistral e de–
legato , ad esso dovranno andare uniti i documenti che. ver–
ranno prodotti come all'articolo 4°,
od
una relazione medica
estesa 'a cura della Commissione quando il cretino sia, stato
J
alla medesima presentato ,in luogo del cer tifi cato prescritto al
n? 4° 'dell'al'l. 4°.
. .
'..
':
L -
«
Ar l. 6. In questo -rappor to dovrà la medesima designar e
quei soggetti che reputa 'da preferirsi indicandone le ragioni .
«(
Art. 7. Il regio magistrale . delegato esaminata ogni -cosa
emet terà la sua decisione circa
-la
scella
-da
farsi,
~
,ne raggua–
glierà il dir ettore dell'ospizio perch è disponga di conformità .
«
Ar l. 8. Però:per la prima volla trattandosidell'ammis-
,
.
sione simultanea,di dodici soggetti la scelta si farà in modo
definitivo dalla. Commissione, presso la quale dal primo se–
gre tar io' di concer to- col regio' magistrale delegato
verrà
de–
putato dalla capitale un m edico che
avrà
.voto nell e delibera- /
zioni della medesima.
«
Ar l. 9. I medici addetti allo stabilimento dovranno
tenere
un registr o ben parti colari zzato del trattamento cui ogni fan–
ciullo rispettivamente verrà assoggetta to, e dei vantaggi che.
per ognuno d'essi se ne saranno conseguiti, ed in. fine di
ogrii semestre dovranno fare un mot ivato rapporto 'indicante
in generale i metodi seguiti nelle cure, i risultati ottenutine
e quegli ulteriori provvedimenti che credessero del caso..
«
Arl. lO. Intanto che l' esperienza ne dimostrerà
-I'efflcacia
r
. s:
;
r